Regime patrimoniale della famiglia
Il regime patrimoniale della famiglia
Il regime patrimoniale stabilito dalla legge è la comunione dei beni, ma la coppia può scegliere di derogarvi e di stabilire un diverso regime.
COMUNIONE DEI BENI
La comunione dei beni si applica alla coppia legata dal vincolo coniugale o da unione registrata, ove essa non scelga un diverso regime.
Se il regime della comunione non è scelto al momento del matrimonio o della costituzione dell’unione può, anche, essere adottato successivamente ed in ogni tempo, mediante una convenzione matrimoniale.
Cos’é la convenzione matrimoniale?
Si tratta di un contratto, che deve essere stipulato con atto notarile e annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Mediante la convenzione matrimoniale, la coppia può adottare un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale, optando per uno di quelli previsti dal codice civile, come ad esempio la separazione dei beni, oppure per uno dei regimi atipici; può inoltre costituire il fondo patrimoniale, dare vita ad una comunione convenzionale o a un’impresa familiare.
Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo, anche dopo la celebrazione del matrimonio e possono essere sempre liberamente modificate con il consenso di tutti coloro che le hanno formate.
Quali sono i beni che fanno parte della comunione legale?
Fanno parte della comunione:
- gli acquisti compiuti insieme e separatamente dai coniugi dopo il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.);
- gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
- i risparmi dei coniugi se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione (c.d. comunione de residuo).
Quali beni sono esclusi dalla comunione?
Rimangono esclusi dalla comunione per legge:
- beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
- beni pervenuti nel patrimonio del coniuge per successione ereditaria o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
- beni di uso strettamente personale;
- beni acquistati dal coniuge per l’esercizio della professione;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
- pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
- beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.
Chi gestisce la comunione?
I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.
In quali casi si scioglie la comunione legale dei beni?
La comunione si scioglie in caso di: assenza, morte presunta, annullamento del matrimonio, divorzio, separazione personale, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, separazione giudiziale dei beni, fallimento di uno dei coniugi e morte del coniuge (in quanto determina la cessazione del matrimonio).
Secondo la giurisprudenza lo scioglimento della comunione avviene anche a seguito di delibazione della pronuncia di nullità ecclesiastica del matrimonio concordatario (Cass. 24 luglio 2003, n. 11467).
Da quale data decorre lo scioglimento della comunione?
In alcuni casi, il momento dello scioglimento della comunione è facilmente individuabile. E’ il caso ad esempio della morte di uno dei coniugi, o del mutamento convenzionale del regime patrimoniale; nel primo caso data coincide con il giorno del decesso del coniuge e nel secondo con la data di stipula dell’atto pubblico.
Invece, per le situazioni che presuppongono un procedimento giudiziale, è più complesso individuare la data dello scioglimento della comunione. Ad esempio, per la dichiarazione di assenza, e di morte presunta. Per i casi (piuttosto rari nella pratica) di divorzio non preceduto da un periodo di separazione (c.d. “divorzio immediato”), ci si riferisce alla data di passaggio in giudicato della sentenza, a prescindere dall’annotazione della decisione nei registri dello stato civile. Per il fallimento, deve farsi riferimento alla data del deposito in cancelleria della sentenza definitiva, che lo abbia dichiarato(cfr in dottr. A Figone, Comunione Legale e scioglimento; in Il familiarista -Portali tematici Giuffrè Francis Lefebvr-voce comunione legale).
In quale fase della separazione personale si scioglie la separazione?
Il momento in cui si scioglie la separazione è di fondamentale importanza sotto diversi profili, non da ultimo quello della determinazione della comunione de residuo.
- Nel procedimento di separazione giudiziale o scioglimento coincide con la data in cui i coniugi sottoscrivono il verbale, purché, ovviamente, la separazione venga omologata.
Giova precisare che la disciplina riguardante lo scioglimento della comunione è stata revisionata di recente dalla l. n. 55/2015 (c.d. legge sul divorzio breve), applicabile ai procedimenti in corso al tempo della sua entrata in vigore. Precedentemente, la materia è stata oggetto di animato dibattito per il solo procedimento di separazione giudiziale. - Nel procedimento di negoziazione assistitan mancanza di una norma di coordinamento tra la l.55/2015 che , come abbiamo detto, ha modificato la disciplina in materia di scioglimento della comunione, ad oggi, la questione della data di scioglimento della comunione è controversa ed ancora dibattuta sia in dottrina, sia in giurisprudenza. Secondo la tesi prevalente sembra doversi fare riferimento “alla data alla data dell’autorizzazione del Pubblico Ministero alla trasmissione dell’accordo all’ufficiale di stato civile, in presenza di figli; ed invece a quella dell’accordo intercorso tra i coniugi, se semplicemente assoggettato a nulla osta della Procura” (A.Figone op.cit.)
Come si ottiene la divisione dei beni dopo lo scioglimento della comunione?
Con il venir meno della comunione, le parti possono procedere alla divisione dei beni mediante un accordo, ovvero chiedere la divisione giudiziale dei beni in comunione.
Mediazione
A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico dei procedimenti ADR , oggi, molte controversie possono essere definite tramite la mediazione.
Tale procedimento si svolge innanzi all’ Organismo di mediazione del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per le cause di merito, in presenza di un mediatore (terzo imparziale), nominato dallo stesso Organismo, e dei rispettivi legali delle parti.
Come opera lo studio nelle controversie aventi ad oggetto le divisioni giudiziali?
Il nostro studio nell’intento di preservare i legami familiari, predilige sempre ai lunghi ed estenuanti giudizi, i procedimenti ADR (come quello della mediazione), tesi al raggiungimento di un accordo tra le parti e che permettono una soluzione più rapida della lite e soprattutto consentono di non acuire la conflittualità tra i coniugi, spesso chiamati a proseguire, anche dopo la separazione, la relazione parentale per via dei figli nati dal loro rapporto.
SEPARAZIONE DEI BENI
Con la separazione dei beni, ciascun coniuge rimane nella titolarità esclusiva dei beni che acquista anche successivamente al vincolo matrimoniale.
Ai fini della sua costituzione è necessaria, come si è detto, una manifestazione di volontà che entrambi i coniugi devono esprimere all’atto della costituzione del vincolo coniugale o successivamente, mediante convenzione matrimoniale.
La separazione giudiziale dei beni può essere instaurata automaticamente. Il comma 4 dell’art. 193 c.c. prevede espressamente che la sentenza che pronunzia la separazione ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni; poiché detta sentenza retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda è possibile ipotizzare che anche gli effetti dello scioglimento della comunione retroagiscano al giorno in cui è stata proposta la domanda, in deroga al principio in forza del quale gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal passaggio in giudicato della stessa (Cass., sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2844).
- Il regime di separazione dei beni si instaura automaticamente ogni qualvolta il Tribunale emetta una sentenza di interdizione o di inabilitazione dell’altro coniuge, di cattiva amministrazione dei beni in comunione, oppure quando la cattiva gestione degli affari metta in pericolo gli interessi dell’altro coniuge, o dei beni in comune o della famiglia. Infine, quando l’altro coniuge non contribuisca ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
- Il fallimento di un coniuge o di entrambi produce la cessazione degli effetti della comunione legale e l’instaurarsi ex lege del regime di separazione, dalla data in cui viene dichiarato il fallimento. Nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento il regime di comunione legale viene ripristinato.
- La separazione di fatto tra i coniugi non incide ai fini dello scioglimento della comunione legale e quindi non ha neanche rilevanza per la separazione dei beni.
FONDO PATRIMONIALE
Il fondo patrimoniale può essere costituito con atto (pubblico) notarile da entrambi i coniugi o da un terzo, anche mediante testamento, al fine di destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
COMUNIONE CONVENZIONALE DEI BENI
In qualsiasi momento i coniugi hanno la possibilità di modificare o integrare il proprio regime patrimoniale familiare, per adattarlo a nuove esigenze. Possono, ad esempio, decidere di far rientrare nella comunione, alcuni beni che altrimenti sarebbero esclusi, come quelli acquistati prima del matrimonio o ereditati da uno dei due.
IL REGIME PATRIMONIALE DELLE COPPIE INTERNAZIONALI
Il regime patrimoniale delle coppie internazionali, legate dal vincolo coniugale o da unione registrata, è un complesso di norme che regolano i rapporti patrimoniali tra i partners stessi e i terzi.