Tutela dei minori adibiti ad attività artistica, sportiva e pubblicitaria
Tutela dei minori adibiti ad attività artistica, sportiva e pubblicitaria
Il lavoro dei minori, insieme a quello delle donne, è stato tradizionalmente considerato meritevole di particolare tutela da parte della legislazione e proprio in tale campo è intervenuta la prima normativa in materia sociale con l’obiettivo di ridurre possibili condizioni di sfruttamento.
La disciplina legislativa sui minori si caratterizza fin dalla sua origine in una serie di limiti alla capacità di lavoro in relazione all’età e alle modalità di impiego.
Cosa dice la legge in Italia?
Già l’art.37 della Costituzione riconosce alcuni principi fondamentali:
- la competenza legislativa in tema di età minima per l’ammissione al lavoro (2°comma);
- la necessità di una tutela speciale per il lavoro minorile;
- la garanzia per il minore, a parità di lavoro, della stessa retribuzione del lavoratore adulto (3°comma).
Tali principi sono peraltro strettamente connessi ad altri sanciti dalla Carta costituzionale quali la protezione dell’infanzia e della gioventù (art.31, 2°comma); la tutela della salute (art.32); l’istruzione scolastica (art.34) e professionale (art.35, 2°comma).
Fino a poco tempo fa la principale fonte normativa sul lavoro minorile è stata la legge 17 ottobre 1967, n.977, da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345, di attuazione della direttiva n.94/33, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, così come integrato dal d.lgs.n.262, del 18 agosto 2000.
Si è peraltro osservato come una pur rigorosa protezione normativa del lavoro dei minori sia spesso vanificata dal suo basso tasso di effettività, e ciò sia per la debolezza dei servizi pubblici ispettivi, sia per la scarsa efficacia del sistema sanzionatorio.