Le Unioni Civili
LE UNIONI CIVILI
Thomas Paine
L’avvocato Donatella De Caria è da sempre attento al progressivo diffondersi, a livello planetario, del riconoscimento della tutela dei diritti fondamentali della persona umana nel valutare e regolare le relazioni affettive matrimoniali e non matrimoniali e quindi anche i diritti dei conviventi non sposati e delle coppie dello stesso sesso
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Secondo la prevalente dottrina, l’approccio costituzionale della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sul matrimonio, appare oggi riduttivo se non addirittura superato e la Legge Cirinnà che disciplina le unioni civili sembra esserne prova.
Col termine unione civile si indica l’istituto giuridico, diverso dal matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e doveri. In Italia tale istituto giuridico non è stato ancora disciplinato.
La legge Cirinnà- che deve il nome alla senatrice del Pd Monica Cirinnà, prima firmataria dell’iniziativa parlamentare delle unioni civili – ha istituito l’unione civile definendola “unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso”.
La legge, entrata in vigore nel mese di giugno del 2016, riconosce sotto il profilo giuridico le unioni tra persone dello stesso sesso ed estende alla coppia buona parte dei diritti e dei doveri previsti per i coniugi.
La legge Cirinnà istituisce l’unione civile definendola “unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso” che acquista rilevanza giuridica mediante dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.
A seguito di tale dichiarazione, le parti acquisiscono un nuovo status di “uniti civilmente” e l’atto è registrato nell’archivio dello stato civile (commi 2 e 3).
Chi può richiederla?
Possono chiedere di costituire l’unione civile persone maggiorenni dello stesso sesso, italiane ma anche straniere, purché abbiano la capacità di agire.
Come si costituisce?
L’unione si costituisce mediante dichiarazione di due persone maggiorenni dello stesso sesso resa all’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni. Con la dichiarazione la coppia può scegliere, come quella si unisce in matrimonio, il regime patrimoniale che in mancanza di diversa scelta sarà quello della comunione dei beni (art.1 della l.76/2016);
la scelta del cognome comune
Le parti possono indicare il cognome comune che decidono di assumere “solo per la durata dell’unione civile”, scegliendolo tra i loro cognomi, e la parte può scegliere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
In caso di cessazione dell’unione, ciascuno ritorna ad avere solo il proprio cognome.
Quali sono gli effetti della costituzione dell’unione civile
Con l’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Più precisamente:
- l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. In quanto parti dell’unione, le parti decidono di comune accordo l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune e sono tenute entrambe ad attuarlo (commi 11 e 12).
Scioglimento
Per sciogliere l’unione civile tra persone dello stesso sesso la legge prevede che le parti si presentino davanti all’ufficiale dello stato civile con una manifestazione di volontà congiunta o anche disgiunta.
L’ufficiale di Stato civile non deve entrare nel merito della vicenda, dovendo assolvere solo ad una funzione certificativa e procedere all’annotazione nei registri dello stato civile.
Le parti, tuttavia, possono utilizzare lo strumento della negoziazione assistita.
L’unione civile si scioglie altresì quando una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta (art.22) o ricorra uno dei casi previsti dalla disciplina sullo scioglimento del matrimonio
Unioni civili – effetti dello scioglimento
Con lo scioglimento dell’unione civile vengono meno i doveri di assistenza morale e materiale e di coabitazione e collaborazione.
Ciascuna delle parti può contrarre matrimonio o costituire una nuova unione civile.
Non è più utilizzabile il cognome comune e si scioglie la comunione legale dei beni e il fondo patrimoniale se costituito.
Curiosità: come si giunge al riconoscimento delle unioni tra presone dello stesso sesso in Italia
Sentenza 138/2010 della Corte costituzionale
Interpellata in merito alla costituzionalità di alcuni articoli del Codice Civile che, di fatto, a causa della terminologia utilizzata, impedivano il matrimonio tra individui dello stesso sesso, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza nella quale le coppie dello stesso sesso sono chiaramente chiamate in causa. In tale sentenza, la Consulta ha affermato che, nonostante il legislatore indichi la mancanza dell’obbligo di estendere alle coppie omosessuali la possibilità di accedere all’istituto del matrimonio (lasciando quindi discrezionalità al parlamento su questo punto), le coppie omosessuali devono comunque vedere soddisfatta l’aspirazione all’accesso a determinati diritti.
La risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012
Il 13 marzo 2012 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione, secondo la quale gli Stati membri dell’Unione europea (fra cui ovviamente l’Italia) non devono dare al concetto di famiglia “definizioni restrittive” allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli. Immediatamente dopo, il 15 marzo 2012, e quindi senza appoggiarsi sulla Risoluzione, ma arrivando indipendemente a conclusioni simili, la Corte di Cassazione italiana depositava una sentenza molto importante sul tema, la n. 4184/2012.
La sentenza 4184/2012 della Suprema Corte di Cassazione: verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4184/2012, depositata il 15 marzo 2012, ha affermato che, in alcune specifiche situazioni, le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. Nella stessa pronuncia si afferma che i componenti della coppia omosessuale, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni.
La Corte ha inoltre precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio.
Secondo la massima (cioè il riassunto ufficiale) della sentenza il matrimonio contratto all’estero non è trascrivibile nei registri dello stato civile italiano. Tuttavia, esso può produrre effetti anche in Italia, quali il sorgere del diritto della coppia gay alla vita familiare e all’unità della coppia.
Sentenza 170/2014 della Corte costituzionale
L’11 giugno 2014 la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza in cui le unioni civili sono ancora chiamate in causa. La Corte ha infatti dichiarato incostituzionali le norme dell’ordinamento italiano che disciplinano l’automatico scioglimento del matrimonio in seguito al cambiamento di sesso di uno dei coniugi laddove non consentono ai coniugi stessi, dopo lo scioglimento del matrimonio, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.