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Separazione

La Separazione

L’Avvocato Donatella De Caria dal 1996 svolge la propria attività nel settore del diritto di famiglia.

Hai bisogno di un supporto legale per separazioni consensuali, giudiziali e con negoziazione assistita? Affidati ad uno Studio con 24 anni di esperienza.

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Una guida completa alla separazione consensuale: modalità, tempi, costi e tutto quello che dovete sapere per affrontarla serenamente.

Non lasciare che la tua vita familiare vada distrutta, senza provare a salvarla”

Donatella De Caria

NON TUTTE LE CRISI DI COPPIA SONO IRREVERSIBILI

Se siete su questa pagina, quasi certamente, avete un problema di relazione con il vostro partner

Ma avete pensato che non tutte le crisi sono irreversibili? Che alcune sono fisiologiche?Gli studi scientifici dimostrano che le relazioni sentimentali si sviluppano, se sane, secondo un percorso che evolve per tappe imprescindibili e necessarie.Dunque, la crisi con il partner che stai attraversando potrebbe essere fisiologica e richiedere più proficuamente, prima di un’azione legale, una consulenza psicologica di coppia, che è un intervento clinico specifico per le relazioni tra coniugi o partner.

Litigi familiari non violenti

Se il tuo caso riguarda unicamente frequenti litigi (non violenti), incomprensioni, tradimenti, distanziamenti di rapporto o difficoltà sessuali, ti consiglio oltre che di chiedere un parere ad un legale con competenze specifiche nella materia della famiglia, di rivolgerti ad uno psicologo esperto in terapia della coppia e di intraprendere il percorso che ti suggerisce.Nella mia esperienza di avvocato matrimonialista ho avuto modo di constatare che sono molto utili i colloqui psicologici individuali e/o di coppia.Sono colloqui che hanno natura esplorativa e ricostruttiva delle dinamiche affettive e relazionali e servono alla coppia per comprendere meglio i problemi e per far crescere in ciascun partner una maggiore consapevolezza delle proprie risorse, in modo da essere in grado di affrontare i problemi.In ogni caso, la consulenza psicologica è utile anche nel caso in cui la crisi dovesse sfociare in una separazione o in una cessazione della convivenza (per i partner non coniugati) per la soluzione delle problematiche riguardanti la gestione dei figli ed il proseguimento del progetto genitoriale e per la salvaguardia dell’interesse di questi ultimi e della loro serenità.

Litigi familiari non violenti

Se però il conflitto è molto acceso e strutturato e/o assume connotazioni pericolose e, comunque, in tutti i casi di o abusi, è necessario rivolgersi immediatamente e senza indugiare a un avvocato, possibilmente con competenze specifiche nel diritto di famiglia. In caso di reati, anche ad un penalista o ad un centro antiviolenza: non sottovalutare il fatto che il sostegno psicologico individuale ti aiuterà ad arrivare più velocemente ad una soluzione.In caso di violenza, l’avvocato, rivolgendosi al Giudice, ti assisterà nella richiesta – ove effettivamente sussistano i presupposti – delle apposite misure di protezione:

  • allontanamento del familiare violento
  • ordine al familiare violento di cessare la condotta pregiudizievole
  • ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima
  • intervento dei servizi sociali o di altre istituzioni che siano in grado di fornire sostegno alla vittima della violenza e il pagamento periodico di un nel caso in cui questi ultimi rimangano privi dei mezzi adeguati.

In mancanza dei presupposti per tali gravi misure, l’avvocato potrà comunque instaurare il giudizio di separazione o, nel caso di coppie non sposate con figli, quello per l’affidamento dei minori, chiedendo l’assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle visite tra il genitore non più convivente ed i fanciulli e naturalmente l’assegno periodico di mantenimento in favore di questi ultimi.Se il percorso terapeutico non darà buon esito, la sola via d’uscita è la separazione per le coppie unite in matrimonio e la cessazione della convivenza per quelle di fatto.Vediamo ciascun caso singolarmente.

Differenza tra separazione di fatto e separazione legale

  • La separazione di fattoNelle crisi coniugali importanti, non di rado uno dei coniugi, non sopportando il conflitto, si allontana dalla casa coniugale, senza tuttavia formalizzare lo stato di separazione di fatto che quindi non esplica valore.In verità, fatto salvo quanto già anticipato sull’importanza di verificare, anche tramite un percorso di coppia, la reale irreversibilità della crisi, prima di abbandonare la casa coniugale è sempre meglio prima sentire il parere di un legale, ove possibile di un avvocato matrimonialista, al fine di non commettere errori e di verificare le possibilità di trovare un accordo separativo.In ogni caso la separazione di fatto per esplicare valore, ai fini della sospensione dei doveri deve tramutarsi in separazione legale
  • La separazione personale legaleè la situazione in cui i doveri dei coniugi vengono legalmente sospesi, ad eccezione di quelli di assistenza e di reciproco rispetto che rimangono in essere, nonostante il nuovo stato dei coniugi.
  • La separazione legale NON estingue il vincolo matrimoniale
  • La separazione legale, sia essa consensuale o giudiziale, è una delle condizioni più frequenti per poter addivenire al divorzio.
  • La separazione legale può essere: giudiziale o consensuale

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Differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

La separazione consensuale

La separazione consensuale presuppone che i coniugi abbiano trovato un accordo sulle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa.In questi casi, i coniugi possono ricorrere congiuntamente al Tribunale che fissa l’udienza , innanzi al Presidente, alla quale le parti dovranno presenziare e confermare il contenuto dell’accordo, se intendono proseguire alla separazione e con gli accordi raggiunti.

Il Tribunale è chiamato solo ad omologare, con decreto, l’accordo ma, se esistono figli, dovrà previamente verificare la corrispondenza delle condizioni pattuite dai coniugi con gli interessi della prole.

Il Collegio può quindi respingere la richiesta di omologa, qualora non ritenga sufficientemente tutelanti per i figli gli accordi raggiunti dalla coppia riguardo al loro affidamento e/o mantenimento. In tal caso convoca le parti, indicando le modifiche da apportare all’accordo.

L’omologazione è condizione legale necessaria per l’efficacia dell’accordo (in dottr. C.M. Bianca, Manuale Diritto Civ. Vol II p.175); nel senso che esso prima dell’omologazione non produce effetto.

La separazione giudiziale

LA LEGITTIMAZIONE A CHIEDERE LA SEPARAZIONE
  • Ciascun coniuge ha diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) e NON necessita del consenso dell’altro, se, come già si è detto, la convivenza è diventata intollerabile.
  • La separazione giudiziale viene solitamente chiesta perchè le parti non sono riuscite a trovare un accordo sulle questioni patrimoniali e/o sull’affidamento dei figli, oppure perché uno dei due ritiene che il comportamento dell’altro, contrario ai doveri matrimoniali, sia stato la causa della separazione e desidera che tale illegittima condotta trovi riconoscimento in una sentenza.
IL GIUDIZIO DI ADDEBITO E LA PERDITA DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO E DELLE ASPETTATIVE SUCCESSORIE DEL CONIUGE
  • Laddove un coniuge ritenga che l’altro, con la propria condotta contraria ai doveri coniugali abbia causato la fine del matrimonio, nel giudizio di separazione può proporre la domanda di addebito, cioè può chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell’altro per aver determinato il fallimento del rapporto di coniugio;
  • La domanda di addebito può essere proposta sia da chi per primo propone il procedimento di separazione giudiziale (c.d. ricorrente), sia da quello che viene convenuto (chiamato) in giudizio (c.d. resistente)
  • Il Tribunale nel pronunciare la separazione, ove ricorrano i presupposti può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
  • Il coniuge, al quale è addebitata la separazione, con sentenza, perde il diritto al mantenimento e le aspettative successorie che invece conserva quello a cui non viene addebitata.
  • anche in caso di pronuncia di addebito, rimane fermo l’obbligo per il coniuge di prestare “gli alimenti legali”, nel caso in cui l’altro sia sfornito del minimo necessario per garantirsi il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.

IN QUALI CASI E’ DOVUTO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE?

Come si è detto, la separazione sospende (e non estingue il vincolo giuridico) facendo salvi alcuni doveri, tra i quali, quello dell’assistenza materiale.

Sicchè, il coniuge separato conserva il diritto al mantenimento che, in mancanza di coabitazione, si traduce in assegno di mantenimento, sempre che non sia stata pronunciato nei suoi riguardi l’addebito della separazione.

Dunque il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione e non ha reddito sufficiente può pretendere dall’altro un assegno di mantenimento, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.

PRESUPPOSTI DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE

  • mancanza di addebito
  • insufficienza di reddito
  • inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all’altro

GARANZIE DELL’ASSEGNO

Quando il coniuge è inadempiente all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’altro, il Giudice può disporre il sequestro di parte dei beni dell’obbligato e ordinare ai terzi, (datore di lavoro, enti pensionistici, etc.), tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente al coniuge che ne ha diritto.

MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI

Se sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti già assunti riguardo i all’assegno di mantenimento e alla prestazione degli alimenti.

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