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Assegnazione Casa familiare

GUIDA ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NEI PROCEDIMENTI  DAVANTI AL TRIBUNALE E NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER I CASI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO AFFIDAMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.

QUAL È LA RATIO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ABITAZIONE FAMILIARE?

L’assegnazione della casa familiare o coniugale, sebbene venga disposta in favore di un genitore, mira a tutelare i diritti dei figli minorenni, di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti e maggiorenni  portatori di handicap grave al momento della cessazione della convivenza dei genitori .

Attualmente il godimento della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexiesc.c. che ha uniformato la regolamentazione dell’assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione, di divorzio e in quelli di affidamento della prole nata fuori al di fuori del vincolo matrimoniale.[1]

IN QUALI CASI IL GIUDICE PUÒ DISPORRE L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE?

Il giudice può disporre l’assegnazione dell’abitazione familiare, nei giudizi di separazione e/o divorzio dei coniugi e di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, in presenza di figli minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti e maggiorenni portatori di handicap grave.

Nei predetti procedimenti di separazione dei coniugi, di divorzio ed in quelli di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, il Tribunale affida i figli ancora minorenni congiuntamente ad entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario all’ interesse dei fanciulli e li colloca presso uno di essi (disponendo, cioè che proseguano la convivenza con la mamma o il papà) , prevedendo, anche, le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non più convivente .

Il Giudice dispone l’assegnazione della casa familiare o coniugale in favore di quel genitore che continuerà a vivere con i figli .

L’assegnazione è anche disposta in favore del genitore convivente con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o, anche, maggiorenni portatori di handicap grave.

La giurisprudenza, infatti, è pressochè unanime nel ritenere applicabile- secondo il processo proprio dell’interpretazione estensiva- la misura dell’assegnazione della casa coniugale al genitore con cui convive il figlio maggiorenne portatore di handicap grave.

Già nel vigore del previgente art.154 c.c., l’assegnazione della casa coniugale è stata intesa come strumento indispensabile a garantire al figlio totalmente invalido la continuità dell’ambiente domestico e del luogo degli affetti, così da assicurargli una migliore qualità della vita ed al tempo stesso a realizzare un certo riequilibrio del carico di responsabilità tra i genitori.

  • La gravità dell’handicap

Per stabilire la gravità dell’handicap, a cui è condizionata l’applicazione di tali disposizioni., è necessario fare riferimento all’art. 3, comma terzo, legge 104/1992 al quale rinvia l’art. art. 37 bis disp att.cc.. Dunque, secondo il precitato art. 3 della l.104/1992  è portatore di handicap   ” colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”.  Il comma 3 precisa che “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. “

L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE PUÒ ESSERE DISPOSTA IN MANCANZA DEI FIGLI?

No, in mancanza di figli l’assegnazione della casa non potrà essere disposta.

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, ancora l’assegnazione della casa familiare alla tutela dell’interesse dei figli a conservare l’habitat domestico, subordinando l’adozione del provvedimento alla sola presenza, come si è detto, di

  • figli minorenni conviventi
  • e/o di figli maggiorenni non autosufficienti conviventi
  • e/o maggiorenni conviventi e portatori di handicap grave.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente esclude l’applicabilità della norma sull’assegnazione  in mancanza di figli minorenni, maggiorenni con handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L’ASSEGNAZIONE DELL’ABITAZIONE PUÒ ESSERE DISPOSTA IN FAVORE DEL CONIUGE  PER SOPPERIRE ALLE   ESIGENZE ECONOMICHE DI QUEST’ULTIMO ?

No, secondo la giurisprudenza di legittimità, “è’ proprio l’esigenza di soddisfare il predetto interesse (alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare) che, secondo la “ratio” della norma, giustifica il potere del giudice di imporre al coniuge titolare del diritto reale o personale di godimento dell’immobile il sacrificio della sua situazione soggettiva.

Dunque, al venir meno dei presupposti sopra indicati, in mancanza cioè di soggetti fragili meritevoli della tutela protettiva in parola, il godimento della casa sarà disciplinato in base al titolo (proprietà o altro diritto reale, titolarità del contratto di locazione o comodato), non potendo il giudice disporre l’assegnazione della casa familiare.

COSA SI INTENDE PER CASA FAMILIARE?

La giurisprudenza individua la casa familiare come il luogo dove si svolge abitualmente la vita domestica coincidente con l’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.

IL GIUDICE PUÒ ESSERE ASSEGNARE LA CASA IN CUI LA FAMIGLIA TRASCORREVA LE VACANZE PRIMA DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DEI GENITORI E DELLA SEPARAZIONE?

No, la giurisprudenza ritiene che possa essere assegnata solo la casa, dove, come si è detto, si svolgeva la vita domestica ed  esclude  qualunque altra abitazione di cui la coppia disponga.

DI COSA DEVE TENERE CONTO IL GIUDICE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?

Ai sensi dell’anzidetto art. 337 sexies c.c.il godimento della casa familiare, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, da intendersi, come si è detto, come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui,  si esprime e si articola la vita familiare e ciò per evitare il prevedibile pregiudizio che ad essi deriverebbe dalla brusca interruzione di un rapporto con l’ambiente domestico e con le abituali frequentazioni. E’ interessante osservare che la giurisprudenza, nell’intento di tutelare l’interesse primario della prole a conservare il sopra citato habitat domestico si è spinta ad ammettere l’assegnazione della casa familiare finanche al genitore collocatario del minore che se ne era allontanato prima della introduzione del giudizio.

IL GIUDICE PUÒ TENER CONTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE NELLA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I GENITORI, CONIUGI O EX  CONVIVENTI?

Certamente sì, il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà  della casa.

QUALE DEI DUE GENITORI  DEVE PAGARE LA RATA DEL MUTUO DELLA CASA FAMILIARE ?

Il genitore che ha contratto il mutuo è obbligato a corrispondere alla Banca la rata del mutuo, in ragione del contratto che ha stipulato ma il Giudice può tenerne conto nel regolamentare gli aspetti patrimoniali tra i genitori.

IN QUALI CASI VIENE MENO IL DIRITTO DI GODERE DELLA CASA FAMILIARE

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che il genitore  assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

IL DIRITTO DI GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE SI ESTINGUE AUTOMATICAMENTE NEI SOPRADETTI CASI?

No, il genitore interessato a far cessare il diritto di godimento della casa familiare dovrà ricorrere, tramite il patrocinio di un difensore, innanzi al Tribunale territorialmente competente e chiedere la modifica del provvedimento che ne ha disposto l’assegnazione.

IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E’ OPPONIBILI AI TERZI?

Sì, il provvedimento è trascrivibile ai sensi dell’articolo 2643 e quindi opponibile a terzi, cosicchè  se il genitore proprietario vende l’immobile, l’acquirente è tenuto a rispettare il diritto di godimento dell’altro genitore che ha ottenuto l’assegnazione della casa.

COSA SUCCEDE SE LA CASA FAMILIARE NON VIENE ASSEGNATA O VIENE REVOCATA L’ASSEGNAZIONE ?

Nel caso in cui i coniugi non abbiano figli e non venga quindi disposto il godimento esclusivo dell’abitazione  familiare, il coniuge proprietario rimarrà nel possesso dell’immobile, allo stesso modo, in caso di revoca dell’assegnazione il proprietario potrà rientrare nel possesso del bene.

In caso di comproprietà della casa,  ove i coniugi comproprietari non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, ciascuno di essi potrà agire in giudizio per chiedere la divisione dell’immobile.

I GENITORI POSSONO ACCORDARSI SULL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?

Si, sia la coppia coniugata che i genitori conviventi non sposati possono raggiungere un accordo ed in sede di separazione consensuale solo nel  primo caso e di  negoziazione assistita[2] in entrambi i casi, prevedere il diritto di godimento della casa familiare. V’è da precisare, tuttavia, che ove la scelta dell’assegnazione dell’abitazione sia contraria all’interesse dei figli, il Tribunale può non omologare la separazione , o non autorizzare l’accordo se raggiunto in sede di negoziazione assistita.

[1] La legge sull’ affidamento condiviso, art. 4 ln. 54/2006, già  prima dell’introduzione dell’art.337sexies c.c. aveva esteso l’applicazione dell’art. 155-quater c.c. a tutti i tipi di procedimenti relativi ai figli.

[2]procedura ADR  di risoluzione alternativa delle controversie che le parti possono attivare, tramite i rispettivi  legali, al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione, nonché nelle controversie riguardanti  l’affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, da sottoporre al vaglio del Pubblico Ministero del Tribunale territorialmente competente, chiamato ad autorizzarlo.

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