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Amministrazione di sostegno

Amministrazione di sostegno

Che cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministratore di sostegno costituisce nel quadro indicato da Paolo Cendon in Infermi di mente ed altri “disabili” in una proposta di riforma del codice civile, Pol. Dir., 1987, 621 ss., un “regime di protezione” teso a “comprimere al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile” e da offrire “tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere volta a volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso”.

Riferimenti normativi:

legge 6/2004 che ha come finalità quella di “tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).

Lo scopo della legge è di costruire sull’individuo una sorta di “vestito su misura” per adeguarsi alla condizione di disagio della persona, riducendo al minimo i suoi impedimenti ed esaltando al massimo le sue potenzialità. Emerge con forza il concetto di identità personale e si determina un passaggio da un c.d. momento autoritativo ad momento volitivo (relazionale).

Ferrando Gilda, Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure a commento dell’ordinanza del Trib. Modena 5 novembre 2008, in Fam. e Dir. 2009, 3, 277, sottolinea la ratio legis della legge 6/2004 che ha come finalità quella di “tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1). Questo, afferma, è l’autentico programma della nuova legge. Pertanto, secondo l’autrice, è alla luce di queste finalità che vanno interpretate tutte le norme della legge che hanno novellato il codice civile.

Presupposti di applicazione:

Il novellato art. 404 c.c. fa riferimento a due condizioni:

  • Infermità
  • Menomazione fisica o psichica

Tali da portare all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Tra quanti possono valersi dell’amministrazione di sostegno sono da annoverare dunque pure le persone che a causa di una menomazione dei sensi si trovino nell’incapacità di comprendere e/o nell’impossibilità di manifestare all’esterno il proprio volere.

Chi è l’amministratore di sostegno:

  • Non si tratta di un assistente volontario
  • Non si tratta di un mero “sostegno” ad un soggetto affetto da handicap fisici o psichici

Si tratta di un “fiduciario” che coadiuva o rappresenta il “beneficiario” senza che per questo venga meno la sua possibilità di esprimersi e di far valere la sua volontà nelle materie in cui è autonomo

I suoi doverI sono chiaramente definiti all’art. 410 dove si dice “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”

La persona umana è pertanto posta al centro della protezione.

Chi sceglie l’amministratore di sostegno (408 c.c.):

  1. Il Giudice: “La scelta dell’amm.re di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario”. Il g. tutelare preferisce, dove possibile:
    – Una persona a lui vicina (il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente ntro il quarto grado)
    – Il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
  2. Lo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità (con atto pubblico o scrittura privata autenticata)
    – Il g. tutelare può discostarvisi solo in caso di gravi motivi (es. soggetti plagiati)
    – In ogni caso non possono ricoprire le funzioni di amm.re di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in curo o carico il beneficiario (posizione di terzietà)

Quale può essere l’ambito dell’incarico ricevuto dall’amministratore:

L’art. 405 c. 5 prevede che nel decreto con il quale il giudice fissa l’oggetto dell’incarico vengano indicati gli atti che l’amm.re di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l’assistenza dell’amm.re di sostegno

E’ indubbio che l’incarico abbia a speciale riguardo la cura della persona, anche nei suoi risvolti umani oltre che patrimoniali:

  • Art. 404 c.c. “cura dei propri interessi”
  • L’art. 405 4 c. consente al g. tutelare, nel corso del procedimento relativo all’apertura dell’amm.ne di sostegno, di adottare anche d’ufficio “i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amm.ne del suo patrimonio”
  • L’art. 408 1 c. ove si dispone che la scelta del soggetto incaricato dell’amm.ne debba avvenire “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”

Amministrazione di sostegno vs. interdizione e inabilitazione:

  • In un primo momento il criterio distintivo è stato quello quantitativo (maggiore gravità della malattia, più intenso grado di protezione)
  • L’art. 404 parla di sit.ni di impossibilità anche parziale o temporanea non escludendo l’applicabilità dell’istituto ove l’impossibilità sia totale o permanente

E’ intervenuta una sentenza della Cass. Civ. sez. I 12/6/2006 n. 13584 che ha definito i seguenti criteri:

  • La scelta deve essere operata sulle base delle peculiarità del caso avendo riguardo alla ratio della legge à passaggio da un momento autoritativo ad uno volitivo
  • I criteri adottati dal giudice dovranno essere ispirati alla necessità di provvedere alla cura delle persone in difficoltà, sacrificandone il meno possibile l’autonomia
  • Laddove l’attività da compiere sia minima, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio del beneficiario, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere, dovrà applicarsi l’istituto dell’amm.ne di sostegno

Funziona cioè rispetto all’interdizione ed inabilitazione una logica inversa.

Si riportano altre recenti pronunce che hanno segnato i limiti fra gli istituti con la relativa fonte dottrinale a commento.

(cfr. Cass. 26 ottobre 2011, n. 22332, in Guida al dir. 2011, 46, 66, con nota di Fiorini; Cass. 1 marzo 2010, n. 4866, in Giur. it. 2010, 2301, con nota di Rufo Spina; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, in questa Rivista 2007, 31, con nota di Sesta, nonché in Corr. giur. 2006, 1529, con nota di Bugetti, Giust. civ. 2006, I, 2722, Dir. e giustizia 2006, 26, 14, con nota di Garufi, Dir. fam. 2007, I, 126, con nota di Venchiarutti, Nuova giur. civ. comm. 2007, I, 275, con nota di Roma, Riv. not. 2007, II, 485, con nota di Pedron, Giur. it., 2009, 134, con nota di Fabbricatore).

La Cassazione ha ribadito che lo scrimen fra l’istituto della tutela e dell’amministrazione di sostegno non sia da porsi nella diversa gravità dell’infermità, bensì nel diverso tipo di attività che deve essere compiuta a favore del beneficiario.

La sentenza della Corte costituzione n. 440 del 2005, nel pronunciarsi in ordine alla scelta fra i diversi istituti, ha chiaramente escluso che possa, nel disegno del legislatore, essere rimessa alla valutazione del giudice del merito, sottolineando come la scelta dello strumento da applicare non può essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell’organo giurisdizionale, in particolare in materia potenzialmente lesiva della sfera della libertà e di autodeterminazione dei singoli.

Amministrazione di sostegno (art. 409 c.c.) “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amm.ne di sostegno” (Presunzione di Capacità)

Interdizione e inabilitazione (art. 427 1 c.) “nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’aut. Giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amm.ne possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amm.ne possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore”(Presunzione di Incapacità)

Applicazioni dell’istituto:

Proprio partendo da questi presupposti che distinguono fortemente l’istituto dell’amministrazione di sostegno dall’interdizione e dall’inabilitazione, sono ormai molti i casi in cui in giurisprudenza si è riconosciuto il diritto dell’interessato a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno sia in caso di incapacità conclamata, ma anche in previsione della propria imminente incapacità.

I seguenti autori ritengono che la legge sull’amministrazione di sostegno possa essere considerata la strada per poter conferire cittadinanza alle direttive anticipate nel nostro ordinamento:

Sesta, Riflessioni sul testamento biologico, Fam. e Diritto, 2008, 4, 407 il quale sostiene la che le determinazioni dell’amministratore di sostegno possano vincolare il personale sanitario. Sostenere la testi contraria, afferma, “varrebbe infatti a privare la nuova misura di protezione dell’incapace di ogni effettiva utilità nel settore delle scelte mediche e finirebbe inoltre per svilire le funzioni dell’amministrazione di sostegno, il cui compito fondamentale risiede proprio nella cura personae del disabile”. Id., Quali strumenti per attuare le direttive anticipate in AA.VV., Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi, a cura della Fondazione Veronesi, Milano, 2006, 171 ss.;

Sul punto vedi anche Ferrando Gilda, Fam. e dir., cit., dove l’autrice afferma che il dato letterale dell’art. 404… (“la persona che … si trova”) può essere superato con argomentazioni formali, “ragionando nel senso che l’attualità va riguardata in relazione non al provvedimento di nomina ma alla sua efficacia, all’attribuzione effettiva di poteri”. Continua dicendo che “né costituisce un ostacolo il fatto che il ricorso sia presentato da persona pienamente capace, situazione non esclusa proprio dall’art. 406 nel momento in cui riconosce tale facoltà al beneficiario “anche” se minore, interdetto, inabilitato”. I poteri conferibili all’amministratore di sostegno possono coincidere con le statuizioni solitamente contenute nelle direttive anticipate, in quanto il combinato disposto degli artt. 404 e 408 cc., facendo generico riferimento alla necessità di provvedere agli “interessi” del soggetto, consente di ricomprendervi anche quelli di natura non patrimoniale, tra i quali, in specie, la cura personae. In tal senso confronta Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, in Nuova Giur. Comm., 2004, II, 32.

E ancora: Bonilini, Testamento per la vita e amministrazione di sostegno, ivi, 190 ss.; Capozzi, Successioni e Donazioni, I, Milano, 2002, 2° ed., 465 ss.; Zambrano, L’amministratore di sostegno, in Autorino Stanzione e Zambrano, L’amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004, 153 ss.; Savorani, Le mobili frontiere dell’amministrazione di sostegno, in Pol. Dir., 2006, 144; Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in Jus, 2005, 216; Sesta, Riflessioni sul testamento biologico, Fam. e Diritto, 2008, 4, 407 il quale sostiene la che le determinazioni dell’amministratore di sostegno possano vincolare il personale sanitario. A. Batà e A. Spirito, Testamento biologico e amministrazione di sostegno, Fam. e dir., 2009, 2, 189 sul caso del Trib. Modena 5 novembre 2008.

Di seguito è riportata la giurisprudenza che in materia va consolidandosi circa l’uso dell’amministrazione di sostegno a concretizzazione delle volontà espresse dagli individui, in vista di una futura (imminente o meno) perdita delle proprie capacità di intendere e di volere.

Trib. Roma, decr. 19 marzo 2004, in Notariato, 2004, 249, con nota di Calò; Trib. Parma, 2 aprile 2004, in Giur. It., 2005, p. 1839; Trib. Modena decreto 28 giugno 2004, in Riv. It. Med. Leg., 2005, 185 ss., con nota di Barni; Trib. Modena, decreto 15 settembre 2004, in Fam. e Diritto, 2005, 85 ss., con nota di Ruscello; Trib. di Cosenza, 24 ottobre 2004; Trib. di Vibo Valentia, sez. distaccata di Tropea, decreto 30 Novembre 2005 e Trib. di Roma, sez. I civ., decreto 21 dicembre 2005, in Fam. e Diritto, 2006, 523 ss.. Vedi anche i seguenti decreti: Trib. Siena 18 giugno 2007; Trib. di Ravenna 21 agosto 2007, Trib. di Tivoli 10 ottobre 2007, sez. distaccata di Palestrina; Trib. C. P. di Verona 5 dicembre 2007; Trib. di Ferrara 21 dicembre 2007; Trib. di Vercelli 13 febbraio 2008; Trib. di Padova 31 marzo 2008; Trib. di Modena 13 maggio 2008 in Giur. It., 2008, 8-9, 1928 con nota di Masoni, in Danno e Resp., 2008, 8-9, 903, con nota di Cacace; Trib. Bologna sez. distaccata di Imola 4 giugno 2008, in Resp. Civ., 2008, 8-9, 762 con nota di Facci; Trib. di Pescara 15 luglio 2008; Trib. di Ferrara 16 luglio 2008; Trib. di Bologna I sez. civ 17 luglio 2008; Trib. di Bergamo sez. distaccata di Grumello del Monte 28 agosto 2008; Trib. di Modena 16 settembre 2008; Trib. di Modena 5 novembre 2008 in Fam. e Dir., 2009, 3, 277 con nota di Ferrando Gilda; Trib. di Modena 1° dicembre 2008; Trib. di Modena 27 febbraio 2009 in Resp. Civ., 2009, 5, 473, con nota di Facci; Trib. di Ravenna, sez. distaccata di Faenza 6 marzo 2009; Trib. di Modena 16 marzo 2009; Trib. di Roma 31 maggio 2010; Tribunale di Treviso 14 gennaio 2011; Tribunale di Cittadella 27 ottobre 2011 sez. distaccata Padova

Alcuni riferimenti dottrinali a commento dei provvedimenti sopra menzionati:

Tribunale di Modena, sez. civ., decreto 28 giugno 2004, Rivista italiana di medicina legale, gennaio-febbraio 2005, pp. 185-8; Tribunale di Modena, Presidente di sezione in funzione di Giudice tutelare, decreto 13 maggio 2007 (Rivista italiana di medicina legale, 2008, n. 6, p. 1413). M. Barni, “L’amministrazione di sostegno tra opzioni mediche e autonomia del paziente”, Rivista italiana di medicina legale, ibid., pp. 188-92; M. Barni, “La via giudiziaria al testamento biologico”, in Rivista italiana di medicina legale, 2008, 6, pp. 1413-8; A. Batà, A. Spirito, “Testamento Biologico e amministrazione di sostegno”, in Famiglia e Diritto, 2009, 1, pp. 189 ss.; B. Magliona, M. F. Del Sante, “Negato consenso da parte del paziente in dubbie condizioni di capacità al trattamento sanitario indifferibile quoad vitam: aspetti giuridici, deontologici e medico-legali”, Rivista italiana di medicina legale,novembre-dicembre 2004, pp. 1083-101; G. Bonilini, “‘Testamento per la vita’ e amministrazione di sostegno”, AA.VV., Testamento biologico, a cura della Fondazione Umberto Veronesi, Il Sole 24 Ore, 2005, pp. 189-200; M. Sesta, “Quali strumenti per attuare le direttive anticipate?”, Testamento biologico, ibid., pp. 163-76; M. Sesta, “Riflessioni sul testamento biologico”, in Famiglia e diritto, 2008, n. 4, pp. 407-13; G. Ferrando, “Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure”, in Famiglia e diritto, 2009, n. 3, pp. 280-6; P. Cendon, R. Rossi, “Individuato un neo-segmento operativo che l’istituto può sostenere a pieno titolo”, in Guida al Diritto, supplemento del Sole-24 Ore, 14 marzo 2009, pp. 41-6.

Molti di questi casi hanno riguardato Testimoni di Geova che hanno visto nell’istituto uno strumento di rafforzamento delle proprie volontà di rifiutare le emotrasfusioni anche nel momento della perdita di coscienza.

Di recente è intervenuta sul punto la sentenza della Cass. Civ. Sez. I, n. 23707 del 20 dicembre 2012 che ha dichiarato l’inammissibilità della nomina preventiva di un amm. di sostegno in previsione di un futuro stato di incapacità. Si rinvia all’articolo DAT e Amministrazione di sostegno: un interessante pronuncia della Cassazione

Rimandiamo per un’ulteriore approfondimento sull’argomento a una guida.

Sul sito del Ministero della Giustizia, sono state pubblicate sull’argomento alcune FAQ.

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