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Diritto di famiglia

Avvocato diritto di famiglia

Diritto di famiglia

  • Che cos’è il diritto di famiglia?
  • Quando serve un avvocato.
  • La legislazione del diritto di famiglia.

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Il diritto di famiglia comprende l’insieme di norme giuridiche riguardanti gli status familiari e i rapporti giuridici tra le persone che la compongono e disciplina le relazioni familiari.

Che cos’è il diritto di famiglia?

Il diritto di famiglia, nell’ambito del diritto privato, è la materia che norma i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, come ad esempio i rapporti tra coniugi, di filiazione, di adozione e ancora di parentela e affinità.

Si tratta di norme giuridiche appartenenti prima di tutto al diritto civile ma, anche, in minor misura, ad altri settori dell’ordinamento giuridico, come ad esempio, al diritto costituzionale, penale, processuale civile e penale, ecclesiastico, tributario, del lavoro e amministrativo ed anche norme di ordinamenti dioversi da quello interno, quali quello canonico , internazionale e comunitario.

Nel diritto di famiglia, la famiglia è concepita come unità al cui interno i coniugi hanno piena parità giuridica, ovvero entrambi i coniugi godono degli stessi diritti e doveri.

Quali sono i doveri dei coniugi?

I coniugi, nel contrarre il matrimonio, hanno l’obbligo di assolvere ai seguenti doveri:

  • fedeltà: la fedeltà va intesa non solo come astensione dei rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge. Ma anche come dedizione amorevole verso l’altro coniuge;
  • convivenza sotto lo stesso tetto i coniugi devono scegliere la propria abitazione di comune accordo. L’allontanamento dal tetto coniugale senza giusta causa è una violazione del principio del dovere di coabitazione e di collaborazione familiare;
  • condivisione dei bisogni della famiglia: entrambi i coniugi devono contribuire, in base alle proprie capacità lavorative e domestiche, ai bisogni del nucleo familiare;
  • scelte di vita: i coniugi devono stabilire di comune accordo i valori e i principi in base ai quali formare la propria famiglia. Conservando allo stesso tempo la rispettiva autonomia per le scelte personali di vita;
  • doveri verso i figli: ciascun genitori ha l’obbligo di contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Quando è necessario l’avvocato

1 In caso di alta conflittualità

Quando non si riesce ad essere lucidi e sereni, un buon avvocato:

  • ha il compito di illustrare chiaramente al cliente, in procinto di separarsi, quali diritti e doveri egli abbia nei confronti dell’altro coniuge e dei figli;
  • di assisterlo sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale vera e propria;

2 Per concordare i termini della separazione

La crisi della coppia non è detto che debba sempre sfociare in una separazione giudiziale. Questa è sicuramente la scelta più dolorosa, ma con l’aiuto di un legale, si possono concordare direttamente:

  • le condizioni della separazione consensuale;
  • l’affidamento dei figli;
  • l’assegno per il mantenimento.

Cosa succede dopo la separazione?

Dopo la separazione i coniugi possono chiedere il divorzio ed eventualmente, l’annullamento del matrimonio davanti alla giurisdizione ecclesiastica (Sacra Rota).

Come scegliere un avvocato del diritto di famiglia?

L’Avvocato diritto di famiglia è un professionista la cui attività prevalente riguarda il ramo del diritto di famiglia. Le principali e più importanti caratteristiche di cui deve essere in possesso, per l’esplicazione del proprio lavoro in questo settore, devono essere:

  • esperienza maturata in anni di attività sulle problematiche di diritto di famiglia;
  • frequenza di corsi di aggiornamento mirati;
  • maturazione della consuetudine con le problematiche e le controversie relative al rapporto tra i coniugi;
  • conoscenza delle problematiche nel rapporto dei genitori con i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Storia ed evoluzione del diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è stato codificato nel 1942 con norme basate sul principio della subordinazione della moglie al marito sotto il profilo personale, patrimoniale e dei figli e sulla discriminazione dei figli nati fuori del matrimonio (c.d. all’epoca figli naturali), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.

Nel 1975 il diritto di famiglia cambia

Con una riforma epocale, il Legislatore del 1975 ha modificato il volto giuridico della famiglia italiana, restituendo dignità alla donna ed ancora prima, ad avviso di chi scrive, alla famiglia stessa, centro primario e vitale delle relazioni affettive dell’uomo.

Si ritiene utile qui ricordare alcuni dei punti più importanti della riforma in parola (legge n. 151/1975) che ha influito sulla vita delle famiglie italiane e, sicuramente, anche, sull’evoluzione dei nostri costumi:

Finalmente la parità tra marito e moglie nei rapporti coniugali

  • parità giuridica e morale dei coniugi. Tale principio viene anche sancito dal primo comma dell’art.143 c.c che prevede in modo espresso i Diritti e i doveri reciproci dei coniugi (vedi matrimonio).
  • superamento solo di alcune (ingiuste) differenze di trattamento tra i figli legittimi e i figli; nel codice rimane quindi ferma, fino a quasi ai giorni nostri, la supremazia dei primi nei confronti dei secondi ed il mantenimento di molti dei privilegi. La (quasi) completa parificazione tra figli legittimi e figli illegittimi o nati fuori dal matrimonio è infatti avvenuta con la riforma del 2012 , cioè con la legge n.219 del 2012 sull’unicità dello status di figlio e il successivo decreto attuativo n.154/2013 (naturali filiazione).
  • Divieto per i minorenni di contrarre matrimonio, salva l’autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni, in casi particolari, per minori ultra-sedicenni (vedi matrimonio del minorenne)
  • abolizione della patria potestà ed introduzione della potestà genitoriale “complesso diritti e doveri dei genitori nei confronti del figlio” (oggi responsabilità genitoriale) a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni (vedi responsabilità genitoriale).
  • abolizione dell’istituto della dote e del patrimonio familiare
  • introduzione del Regime patrimoniale della famiglia al momento della celebrazione del matrimonio della comunione dei beni, in luogo della separazione dei beni.
  • Introduzione del fondo patrimoniale e dell’impresa familiare (vedi regime patrimoniale della famiglia).

Dal 1975, ad oggi, le modifiche al diritto di famiglia sono state lente rispetto al cambiamento della società e dei costumi e, peraltro sempre frammentarie. Si attende una riforma globale di questa branca del diritto, auspicata dai tecnici del diritto ma anche e soprattutto dai cittadini.

Tra gli interventi legislativi più importanti dopo la citata riforma del 1975 si segnalano le seguenti :

  • Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (L. n. 194/1978).
    Tra i punti principali della legge:
    • abrogazione degli articoli dal 545 al 555 del codice penale per i quali l’interruzione della gravidanza era considerata reato;
    • facoltà per la donna di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese possibilità di interrompere la gestazione solo per motivi di natura terapeutica.
  • Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (L. n. 184/1983).
    Tale legge, modificata nel 2001 (l.149/2001) ha il merito di aver stabilito, tra l’altro, i requisiti per l’adozione nazionale e l’adozione internazionale. Secondo le disposizioni normative gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, o per un numero inferiore di anni ove abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Non deve sussistere separazione personale neppure di fatto. I richiedenti devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendano adottare; la differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni; gli adottanti devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adotare.
  • “Nuovo concordato” (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, L. 121/1985).
    La legge ha modificato la disciplina del matrimonio concordatario in tema di:

    • riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico;
    • attribuzione degli effetti civili alle sentenze di nullità ecclesiastiche.
  • Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (L. n. 74/1987).
    La legge ha apportato delle modifiche alla legge sul divorzio (legge n. 898/1970): ed in particolare ha previsto:

    • La riduzione del tempo che deve intercorrere tra la separazione e il divorzio e la possibilità di ottenere dal Tribunale la pronuncia della sentenza parziale sullo scioglimento del vincolo per i matrimoni celebrati con il rito civile(innanzi all’ufficiale di Stato Civile) e la cessazione degli effetti civili per quelli concordatari, celebrati cioè in Chiesa), senza dover attendere i tempi della decisione sulle domande accessorie riguardanti ad esempio l’assegno di divorzio l’affidamento dei figli, il mantenimento dei figli maggiorenni o minorenni.
  • Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile (L. n. 149/2001).
    Come, già detto tale riforma ha modificato la legge del 1983 sulle adozione.

  • Legge. n. 154/2001- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, modificata dalla legge n. 304/2003).
  • L’intervento legislativo teso a contrastare il fenomeno della violenza domestica ha introdotto nel codice civile “gli ordini di protezione contro gli abusi familiari” disciplinandoli negli artt.342 bis e 343 ter del codice civile. La legge è stata successivamente modificata dalla l. 6 novembre 2003 n. 304 (violenza nelle relazioni familiari).
  • Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004).
    La legge è stata da subito al centro di articolati dibattiti in quanto definiva i criteri necessari per poter acceder alla procreazione assistita, prevedendo limiti stringenti, alcuni dei quali modificati o eliminati a colpi di sentenze.
  • Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (L. n. 54/2006)
    La legge è considerata una rivoluzione copernicana, in quanto ha introdotto il principio della bigenitorialità e della preminenza dell’affidamento condiviso dei figli su quello esclusivo, incidendo in ta l modo anche su convincimenti radicati nella coscienza sociale.
  • Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (L. n. 219/2012 e D.Lgs. 54/2014). (vedi filiazione)
  • Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche dalla L n. 162/2014).
    Il D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche dalla L n. 162/2014 ha introdotto la negoziazione assistita, prevedendo anche la possibilità per le coppie di concludere l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile.
    La coppia che intende separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio può scegliere, in alternativa al giudizio, di trovare una soluzione pacifica ricorrendo a tale procedura con gli avvocati. In presenza di figli minori, l’accordo dovrà essere trasmesso al procuratore della Repubblica perché lo autorizzi ovvero, rilasci il nulla osta in assenza di prole.
    E’ anche possibile per la coppia concludere un accordo innanzi al Sindaco, purché nell’accordo non vi siano patti riguardanti il trasferimento di diritti reali.
  • Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (L. n. 55/2015).
    Si tratta della legge che ha introdotto il c.d. “divorzio breve”, in vigore dal 26 maggio 2015.

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