Danni endofamiliari
Danni endofamiliari
L’illecito endofamiliare consiste nel danno creato da un familiare a danno di un altro soggetto appartenente alla medesima famiglia; mentre l’illecito esofamiliare, viene commesso da un terzo estraneo a danno di uno dei componenti del nucleo familiare.
Il mobbing in seno alla famiglia, si distingue in quello “orizzontale” (es.: violenza tra coniugi) e “verticale” (es.: relativo ai rapporti tra genitori e figli).
L’illecito endofamiliare può dar luogo a risarcimento dei danni a favore della vittima.
Esempi di danni causati da illeciti endofamiliari, sono:
- addebito della separazione e risarcimento: la violazione dei doveri coniugali è condizione necessaria, ma non sufficiente per configurarsi un danno ingiusto. Solo comportamenti illeciti dotati di una certa efficacia lesiva ed offensiva, e caratterizzati dal dolo o della colpa grave, lesive degli interessi dell’altro coniuge, sono meritevoli di risarcimento;
- danni patrimoniali e non patrimoniali e violazione dei doveri coniugali: il risarcimento del danno non patrimoniale si configura nel caso di comportamenti, verso il coniuge, di grave e aperta violazione di uno o più doveri matrimoniali (reciproca fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione patrimoniale o casalinga ai bisogni della famiglia). Inoltre, sono da condannare anche le aggressioni ai diritti inviolabili della persona dell’altro coniuge, come ad esempio la salute fisica o psichica, la sessualità, l’integrità morale, la dignità, l’onore, la reputazione, la privacy;
- violazione degli obblighi di informazione, lealtà, correttezza e buona fede: ad esempio la condotta di un coniuge che nasconda lo stato di gravidanza causato da persona diversa, oppure che nasconda una malattia fisica o psichica o un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della normale vita coniugale;
- danno alla sessualità e quantificazioni: va ricordato che il diritto alla sessualità è ricompreso tra i principi direttamente tutelati dalla costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana;
- danni per violazione dell’onore e dignità del coniuge e quantificazioni: la violazione del dovere di fedeltà rappresenta il mezzo attraverso cui può determinarsi la lesione di interessi, quali l’onore e la reputazione, meritevoli di tutela;
- danni per la violazione degli obblighi di assistenza e coabitazione:
- danni per lesione dell’immagine e/o violazione della privacy-riservatezza del coniuge;
- danni causati da violenza, maltrattamenti, ingiurie: il mobbing in famiglia