Matrimonio
Matrimonio
C. A. Jemolo
Il matrimonio è’ una scelta importante che deve essere assunta con responsabilità e consapevolezza, in quanto da essa conseguono importanti effetti giuridici.
è un atto solenne di natura essenzialmente personale mediante il quale un uomo e una donna decidono di costituire una società coniugale caratterizzata dalla comunanza di vita materiale e spirituale.
- Dal matrimonio derivano una serie di diritti e doveri reciproci dei coniugi, alla cui violazione conseguono importanti conseguenze giuridiche.
- Il vincolo matrimoniale determina legami giuridici tra i coniugi e le rispettive famiglie
- Ai fini della celebrazione del matrimonio, la legge richiede la sussistenza di talune condizioni, in assenza delle quali il vincolo coniugale è considerato invalido.
- L’assenza delle condizioni richieste dalla legge comporta, in ragione della gravità, la nullità o l’annullabilità del matrimonio.
Cosa sono gli impedimenti matrimoniali?
Il nostro ordinamento giuridico considera incompatibili con l’assunzione del vincolo matrimoniale una serie di condizioni .
Alcune di esse sono necessarie per la validità del matrimonio, e la loro mancanza rende il matrimonio nullo, altre invece non sono necessarie ai fini della validità ed in assenza di tali condizioni, il vincolo è irregolare; la legge impone all’ufficiale di Stato civile di non celebrare il matrimonio che se contratto è comunque valido.
Il primo tra quelli indicati negli artt.84 e ss c.c.i è quello l’età, cioè il raggiungimento della maggiore età, salva l’autorizzazione del tribunale per coloro che abbiano compiuto i sedici anni e lo stato libero.
Gli impedimenti possono essere quindi dispensabili se rimovibili con l’autorizzazione del tribunale e non dispensabili in caso contrario.
Quali sono le forme di celebrazione del matrimonio?
Il matrimonio può essere civile o concordatario.
Civile: se celebrato davanti a un ufficiale di stato civile all’interno della casa comunale, Concordatario: con rito religioso davanti un ministro del culto cattolico, che trasmetterà tempestivamente l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile affinchè provveda alla trascrizione necessaria per far conseguire effetti civili al matrimonio.
Matrimonio innanzi ai ministri di culto acattollico
Il Matrimonio contratto innanzi a ministri di culto acattolico è valido in quanto trascritto se il celebrante è stato nominato dall’ufficiale di stato civile (normalmente il sindaco o un suo delegato).
E’ valido il matrimonio celebrato all’estero?
Il matrimonio celebrato dal cittadino italiano all’estero dinanzi all’autorità straniera locale è è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano, a condizione che siano rispettate le forme previste dallo stato straniero nel quale viene celebrato e sussistano, in quel momento, le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio richieste dal nostro codice civile.
In alcuni casi l’autorità straniera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla-osta.
Copia dell’atto di matrimonio redatto dall’autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, è rimessa a cura degli interessati (gli sposi) all’autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all’ufficiale di stato civile competente perché sia trascritto in Italia.
L’Italia ha aderito insieme ad altri paesi (Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germani, Grecia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia), alla Convenzione di Monaco del 1980 (un accordo) che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio all’estero.
Il certificato viene rilasciato dall’autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza.
ln Italia l’autorità competente a rilasciare questo certificato è l’ufficiale di stato civile.
E’ valido il matrimonio del minorenne?
Le persone minori di età non possono contrarre matrimonio.
L’impedimento riguardante l’età è però dispensabile per i minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (matrimonio del minorenne).
DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI
Quali sono i diritti e gli obblighi nascenti dal matrimonio?
Secondo quanto stabilito dall’art. 143 del nostro codice civile, con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
Il nostro ordinamento distingue, al riguardo, tra diritti e doveri reciproci dei coniugi (art. 143 c.c.) e diritti e doveri di entrambi i coniugi verso i figli (arrt. 147 e 148).
I doveri reciproci dei coniugi sono
- fedeltà
- assistenza morale e materiale
- coabitazione
- collaborazione
- contribuzione ai bisogni della famiglia.
- Dal matrimonio derivano inoltre obblighi generici di rispetto della persona, della sua dignità, libertà e riservatezza.
L’obbligo di fedeltà si riferisce alla sfera più intima e riservata dei coniugi, sui quali incombe il dovere di astenersi dal compiere atti sessuali extraconiugali o dall’intrattenere relazioni con terzi che possano apparire, all’esterno, contrarie al carattere di esclusività tipico del rapporto matrimoniale. Secondo la Corte di Cassazione, “si ha violazione dell’art. 143 non solo quando la relazione di un coniuge con estranei si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge” (Cass. n. 8929/2013).
L’obbligo di assistenza morale e materiale costituisce diretta attuazione del principio di solidarietà matrimoniale e impone ai coniugi di aiutarsi moralmente ed economicamente (così C. M. Bianca).
L’obbligo di assistenza, imperniato com’è di elementi spirituali, è fondamentale in quanto riassume ogni altro (Jemolo, Il Matrimonio,418; conforme Santuosso, Il matrimonio in Commentario del codice civile, Torino, 1988, p.525, Giusti, Il diritto processuale della famiglia, Torino, 2005 p.978), e consiste nella dedizione affettuosa verso il coniuge, nel rispetto dello stesso, nell’appagamento di ogni sua esigenza spirituale e materiale. Il dovere di assistenza indica, infatti, un concetto di vasta portata consistente, oltre che nel rispetto e nell’appagamento delle esigenze materiali, nell’amore verso il coniuge, nella premura affettuosa. (F. Scardulla, La separazione dei coniugi ed il divorzio- V ed. Giuffrè, 2008).
L’obbligo di coabitazione si sostanzia nella normale convivenza di marito e moglie e non può considerarsi interrotta da brevi assenze che non facciano venire meno la sostanziale continuità della vita in comune e delle prestazioni sessuali. La coabitazione non è pertanto incompatibile con la eventuale diversa residenza anagrafica o dimora dei coniugi, purchè sussista la comune volontà di stare insieme e vi siano significative occasioni di incontro (www.dejure.it, codici commentati, art. 143 c.c.).
L’obbligo di collaborazione nell’interesse della famiglia costituisce, nella sua accezione solidaristica, corollario all’obbligo dell’assistenza, ma a differenza di quest’ultimo, concerne aspetti concreti della vita quotidiana.
L’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro (professionale o casalingo) costituisce un completamento e una specifica manifestazione del dovere di assistenza materiale e di collaborazione. Il contributo del coniuge è rivolto all’interesse collettivo della famiglia e può comprendere tanto i redditi guadagnati quanto il patrimonio costituito, conservato e accumulato nel tempo. La capacità di lavoro è da intendersi in senso solidaristico nell’ottica della pari contribuzione per i bisogni comuni; in questo senso andranno parificati il lavoro professionale ed il lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente il reddito, provveda a tutte la faccende domestiche.
DOVERI DEI CONIUGI VERSO I FIGLI
A venire in rilievo è, in tale contesto, l’identità dei figli nella loro evoluzione, la cui tutela è finalizzata a garantire la libertà di autodeterminazione della prole.
Sui genitori grava l’obbligo di istruire ed educare i figli al fine di assicurare loro una crescita equilibrata e sana. Essi sono inoltre obbligati al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. La Corte di Cassazione ha al riguardo stabilito che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione — fino a quando la loro età lo richieda — di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. n. 17089/2013).
La giurisprudenza di legittimità è oggi costante nel ritenere che “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti dei figli integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. — oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento — un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059, di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole” (Cass. n. 3079/2015).
Violazione dei doveri nascenti dal matrimonio
Violazione dell’obbligo di fedeltà
L’obbligo di fedeltà non consiste soltanto nel dovere di non commettere adulterio, ma anche in quello di non intrattenere legami amorosi anche di natura spirituale con persona diversa dal proprio coniuge.
Si ha violazione del dovere di fedeltà nel caso in cui il coniuge ponga volontariamente in essere un comportamento lesivo dell’onore e della dignità dell’altro attraverso una condotta tale “da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte”, animata dalla “consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto che si sappia lesivo dell’altrui onore e dignità” e che abbia “effettivamente determinato una menomazione della dignità personale, attesa la sensibilità del coniuge apparentemente tradito e dell’ambiente in cui vive” (Cass. Civ., sentenza n. 1400 del 06-03-1979).
L’inosservanza del suddetto obbligo di fedeltà può condurre alla addebitabilità della separazione a un coniuge rispetto all’altro solo qualora il giudice accerti che dalla stessa sia scaturita l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l’inevitabile rottura del rapporto.