Il matrimonio è nullo anche se l’interdizione del coniuge è stata pronunciata successivamente
(Cass. Civ., ord. 2/12/2020, n.27564)
A stabilirlo è stata la Corte Suprema di Cassazione, la quale, con la summenzionata ordinanza, ha rigettato il ricorso della moglie avverso la decisione della Corte d’Appello di Catania che confermava la nullità del matrimonio per infermità di mente, la cui incapacità naturale, pur accertata al momento delle nozze, era stata dichiarata in via giudiziale soltanto pochi mesi dopo il sorgere del vincolo.
Gli ermellini, infatti, hanno sottolineato come la dicitura testuale dell’art. 119 c.c. chiarisca ogni dubbio circa la possibilità per il tutore, per il p.m. e per chiunque vi abbia interesse, di impugnare il matrimonio dell’interdetto sia nel caso in cui, al tempo del matrimonio, già vi fosse sentenza di interdizione passata in giudicato, sia se l’interdizione sia stata pronunciata posteriormente, sebbene l’infermità esistesse già al tempo della celebrazione del rito.
Nel caso di specie, per di più, i supremi giudici hanno evidenziato la meticolosità delle indagini svolte dal giudice di secondo grado, in quanto basate su accertamenti tecnici mirati, oltre che sulla sostanziale corrispondenza temporale tra la sentenza d’interdizione ed il matrimonio, data la preventiva valutazione diagnostica effettuata dal CTU rispetto alla data del rito.
In questo modo la Cassazione ha ribadito che la nullità matrimonio per infermità di mente può essere fatta valere anche se la sentenza di interdizione è successiva, purché l’infermità fosse presente al momento delle nozze. Tale principio garantisce la corretta applicazione dell’art. 119 c.c.
Con questa ordinanza, la Suprema Corte rafforza l’interpretazione secondo cui la nullità matrimonio per infermità di mente deve essere accertata alla luce di prove tecniche e documentali solide, a tutela della certezza giuridica e della validità dei rapporti familiari.
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