L’oblio oncologico nell’istituto dell’adozione – il diritto all’oblio ed il superiore interesse del minore
L’oblio oncologico nell’istituto dell’adozione – il diritto all’oblio ed il superiore interesse del minore
È stato da poco pubblicato in gazzetta ufficiale il terzo decreto attuativo relativo alla legge sul c.d. oblio oncologico (n.193 del 7 dicembre 2023), ossia il diritto delle persone guarite da una malattia oncologica a non fornire informazioni sul proprio stato di salute e a non subire alcuna indagine circa la pregressa condizione patologica.
In particolare suddetto decreto, si occupa di disciplinare il diritto all’oblio nell’istituto dell’adozione, cercando di contemperare i diritti del genitore adottante ed il superiore interesse del minore ad avere una stabilità affettiva nel nuovo nucleo familiare.
Il decreto stabilisce che, l’ex paziente oncologico che abbia intrapreso il percorso per giungere all’adozione di un figlio, possa presentare al tribunale, un certificato rilasciato dall’azienda sanitaria presso la quale ha effettuato il percorso di cura, che certifichi il fatto che lo stesso sia guarito, qualora sia trascorso il periodo di tempo previsto per legge dalla fine dei trattamenti.
Nel delicato caso dell’adozione, il diritto all’oblio risulta essere di fondamentale importanza in quanto consente di assicurare al minore una stabilità emotiva, escludendo il rischio che il neo genitore adottivo possa andare in contro a pericoli, tali da causare con elevata probabilità ulteriori futuri traumi all’adottato.
In tal modo, il legislatore ha bilanciato il diritto delle persone, ormai guarite da patologie oncologiche, di crearsi una famiglia e quello degli adottati, di trovare una stabilità emotiva ed affettiva.
A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria con la collaborazione della Dott.ssa Marta Piergentili