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L’aggiunta del cognome del genitore che per secondo effettua il riconoscimento del figlio NON è automatica, dovendosi considerare l’eventuale pregiudizio per il minore

 

“A seguito del riconoscimento della paternità, ai sensi dell’art. 262 c.c., è ammissibile l’attribuzione del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva dell’identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali”

(Cassazione civile Sez. I 26.08.2025 N.23905)

 

Fatto          

1) Con sentenza di primo grado, il Tribunale di Ivrea, a seguito dello svolgimento della CTU, dichiarava A.A. padre della minore, disponendo le modalità di affidamento, diritto di visita e assegno di mantenimento, oltre che rigettando la domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno per la minore.;

2) Con sentenza dell’8.03.2024 la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado solo relativamente alla presa in carico dei Servizi Sociali competenti per l’avvio degli incontri tra padre e figlia e relativamente alle spese della CTU, confermando invece le altre statuizioni; 

3) A.A. ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, per quanto ivi d’interesse, come la Corte d’Appello di Torino avesse motivato in maniera apparente ed insufficiente, incompleta e non condivisibile le ragioni del rigetto del motivo di appello inerente la richiesta di aggiunta del cognome paterno alla figlia;

 

La decisione della Cassazione: La Corte ha rigettato il ricorso

 

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha affermato, richiamando orientamenti di legittimità oramai consolidati (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023; Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 772 del 16/01/2020),  come “a seguito del riconoscimento della paternità, ai sensi dell’art. 262 c.c., è ammissibile l’attribuzione del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva dell’identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali”.

Quando, di fatto, il Giudice è chiamato a valutare l’attribuzione o meno al minore del cognome del secondo genitore che ha effettuato il riconoscimento, è tenuto, a norma dell’art. 262 co. 2 e 3 c.c., a valutare in concreto e con esclusione di qualsivoglia automaticità l’interesse superiore del minore. 

Nel caso che ci occupa, di fatto, la Corte d’Appello di Torino, secondo gli Ermellini, aveva correttamente svolto tale valutazione, evidenziando le persistenti carenze del sig. A.A. nel rapporto padre/figlia che, tra l’altro, aveva appena avuto inizio essendo la minore cresciuta senza la figura paterna e non avendo avuto sinora modo di riconoscersi in tale ascendenza. A ciò si aggiunga la rilevante circostanza per cui la bambina, di 9 anni al momento della pronuncia della sentenza, aveva iniziato da tempo la formazione scolastica in cui è riconosciuta ed identificata con il cognome materno, rendendosi necessario tutelare l’identità personale della minore già formatasi.

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Avv. Giulia Valentini
A cura di Avv. Giulia Valentini

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