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È sufficiente una sola fotografia ritraente il coniuge infedele con l’amante ai fini dell’addebito della separazione?

 

È sufficiente una sola fotografia ritraente il coniuge infedele con l’amante ai fini dell’addebito della separazione?

Cass. Civ., sez. I, ord., 7 agosto 2024, n. 22291

“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri matrimoniali, sia il nesso causale tra questi comportamenti e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”

(Cass. n. 16691/2020)

FATTO:
  1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 2 febbraio 2024 ha parzialmente confermato le statuizioni di primo grado relative al giudizio di separazione tra i coniugi A. e B., confermando la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito e riducendo l’assegno di mantenimento mensile nei confronti della moglie da € 700,00 ad € 500,00;
  2. Il marito B. proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 c.c. e dell’articolo 151, secondo comma, c.c. e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.

La decisione della corte:

La Corte di cassazione dichiara i motivi di ricorso inammissibili, affermando che in tema di addebito della separazione grava sulla parte che la richiede, dimostrare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio e che hanno determinato l’intollerabilità della convivenza.

Al contrario è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della richiesta di addebito, provare l’anteriorità della crisi matrimoniale alla relazione extraconiugale del coniuge.

Nel caso di specie, ad avviso dei giudici del Supremo Consesso, la Corte territoriale aveva correttamente motivato le ragioni dell’addebito, traendole dal contenuto della fotografia e dal contegno processuale del resistente (ex articolo 116 c.p.c.), sottolineando come da parte dello stesso non era stato fornito nessun elemento di segno contrario alle deposizioni di parte ricorrente, che invocavano l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo per il fallimento dell’unione coniugale.

I Supremi giudici hanno ribadito che, la valutazione circa la responsabilità di uno dei coniugi nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, è riservata ai giudici di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall’articolo 360, primo comma, n.5, c.p.c. nella fattispecie insussistenti.

A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria con la collaborazione della Dott.ssa Marta Piergentili

Autore Immagine: pixabay.com

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