Convivenza di Fatto: Come Funziona e Quali Sono i Diritti
La convivenza di fatto è un’alternativa al matrimonio e all’unione civile che offre alcuni diritti e tutele legali.
Ma quali sono le differenze rispetto al matrimonio? Come si registra? E quali sono i diritti del convivente in caso di malattia o successione?
In questa guida completa scoprirai tutto ciò che c’è da sapere sulla convivenza di fatto in Italia.
L’ordinamento giuridico italiano riconosce e tutela la convivenza di fatto?
Sì, dal 2016, con l’entrata in vigore della c.d. legge Cirinnà (Legge n. 76 del 20 maggio 2016, art.1 commi 36-65) è possibile costituire una convivenza di fatto che trova riconoscimento.
Chi può costituire una convivenza di fatto?
Possono costituire una convivenza di fatto:
- due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- non sposate e non legate da un’unione civile.
Scopri di più sulle tutele legali previste dal diritto di famiglia.
Come si costituisce la convivenza di fatto?
È semplice e non costoso. È sufficiente presentare presso l’ufficio Anagrafe di residenza dei conviventi la Dichiarazione Anagrafica di Costituzione della Convivenza, allegando le copie dei documenti di identità di ciascun convivente.
In cosa consiste la Dichiarazione Anagrafica di Costituzione della Convivenza?
Si tratta di un modulo che deve essere sottoscritto da entrambi i conviventi di fatto unitamente, nel quale essi dichiarano – consapevoli della responsabilità penale che si assumono in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere – ai sensi degli artt.75 e 76 DPR 445/2000:
- di essere residenti e coabitanti, indicando l’indirizzo e la città;
- di essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- di non essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
È ammessa la procedura anche online?
Sì, alcuni Comuni ammettono l’avvio della procedura sia di persona, sia online.
La richiesta può essere rigettata?
Sì, la richiesta può essere rigettata se manca uno dei requisiti previsti dalla legge per l’istituzione della convivenza di fatto, ovvero la stabile convivenza e l’assenza degli impedimenti sopra indicati (ai punti 1, 2, 3), che viene verificata.
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti i diritti che spettano ai coniugi a seguito del matrimonio?
No, i diritti nascenti dal rapporto di coniugio sono diversi e molto più tutelanti rispetto a quelli derivanti dalla costituzione della convivenza.
Diritti e tutele della convivenza di fatto
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario?
Sì, ai sensi dell’art. 38 della legge Cirinnà.
In caso di cessazione della convivenza di fatto è previsto l’assegno di mantenimento in favore del convivente economicamente più debole come nella separazione dei coniugi?
No, nella convivenza di fatto non è previsto il diritto del convivente economicamente più debole di ottenere l’assegno di mantenimento dall’altro.
Quali sono i diritti del convivente se l’altro si ammala?
In caso di malattia o di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco:
- di visita;
- di assistenza;
- di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari.
Il convivente può designare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia?
Sì, ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati nei seguenti casi previsti dall’art. 40 della legge Cirinnà:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione dovrà essere effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti patrimoniali e successori
Quali diritti sono riconosciuti ai conviventi che hanno registrato la costituzione della convivenza?
Purtroppo, la costituzione della convivenza, diversamente dal matrimonio e dall’unione civile, è poco tutelante soprattutto sotto il profilo successorio.
In particolare, la c.d. legge Cirinnà sul punto prevede la possibilità di abitare per un periodo la casa di comune residenza del convivente deceduto e di proprietà dello stesso.
Infatti, la legge Cirinnà prevede che, fatte salve le norme in materia di assegnazione della casa familiare, in caso di morte del proprietario dell’abitazione di comune residenza dei conviventi di fatto (che per le persone coniugate è sempre stata definita “casa coniugale”), il convivente di fatto superstite ha diritto:
- di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni;
- se nella stessa casa coabitano figli minori o figli con disabilità del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il convivente superstite perde il diritto alla casa di comune residenza nei termini sopra detti nei seguenti casi:
- se smette di abitarvi stabilmente;
- in caso di matrimonio;
- in caso di unione civile;
- in caso di nuova convivenza di fatto.
In caso di morte o recesso del conduttore, il convivente di fatto può subentrare nel contratto di locazione?
Sì, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune.
La convivenza di fatto registrata dà diritto all’alloggio popolare?
Sì, nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare?
Sì, al convivente di fatto spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Tale diritto è escluso nei casi di esistenza tra i conviventi di un rapporto di società o di lavoro subordinato.
In caso di perdita della capacità di un convivente di fatto l’altro può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro?
Sì, il convivente di fatto ha diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro, ove ricorrano i presupposti per tali misure.
Quali sono i diritti del convivente di fatto in caso di morte dell’altro derivante da fatto illecito di un terzo (ad esempio nel caso di un incidente stradale)?
Il convivente di fatto superstite ha diritto:
- al risarcimento dei danni;
- si applicano gli stessi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
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