fbpx

Contratto di Convivenza: Tutela Giuridica per i Conviventi di Fatto

In Italia, i conviventi di fatto hanno la possibilità di regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso il contratto di convivenza

Questo accordo consente di stabilire le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e di adottare, se desiderato, il regime patrimoniale della comunione dei beni

Tuttavia, per essere valido, il contratto deve rispettare precise formalità. 

In questo articolo, esploreremo i requisiti essenziali e i vantaggi del contratto di convivenza, un’opportunità di maggiore tutela giuridica per i conviventi. 

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune?

Sì, se sottoscrivono un contratto di convivenza

In quali casi i conviventi possono stipulare un accordo di convivenza a cui è applicabile la c.d. Legge Cirinnà ?

Se hanno già registrato la convivenza ed essa risulta dall’iscrizione anagrafica; i conviventi di fatto devono essere maggiorenni, non interdetti, liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile e non devono aver stipulato altro analogo contratto in corso di validità.

Il contratto di convivenza necessita di una forma particolare?

Sì, il contratto di convivenza richiede la forma scritta, a pena di nullità e deve redigersi:

  • con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato (che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico).

Con il contratto di convivenza i conviventi di fatto possono scegliere di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni? 

Sì, con il contratto di convivenza redatto con atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio o da un avvocato, i conviventi di fatto possono:

  • Stabilire le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
  • Adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni per la cui disciplina la legge rinvia alle norme dettate in materia di matrimonio.

Il contratto di convivenza è modificabile?

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, ma solo in forma scritta con atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio o da un avvocato. 

Il contratto di convivenza si può sciogliere?

 Sì, può essere sciolto nei seguenti casi stabiliti dalla legge:

  • morte di uno dei contraenti;
  • successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone;
  • accordo delle parti di risoluzione con atto avente la medesima forma del contratto originario (cioè atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio o da un avvocato);
  • recesso unilaterale sempre da formalizzare per atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio o da un avvocato. 

Sia le modifiche del contratto di convivenza, sia il recesso unilaterale ed anche l’accordo di risoluzione necessitano della registrazione all’anagrafe e dell’annotazione nel certificato del contratto di convivenza.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della stessa comunione. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge ed in particolare a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del convivente che ha scelto di recedere dal contratto, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione. Nel caso di matrimonio o unione civile o tra un convivente ed altra persona il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile. Nel caso morte di uno dei conviventi contraenti, quello superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

Il contratto di convivenza  può essere sottoposto a termine o condizione?

No, il contratto di convivenza non tollera l’apposizione di condizione o termine che, se si inseriti, si hanno per non apposti.

In quali casi il contratto di convivenza è nullo?

Oltre che per mancanza della forma prescritta dalla legge, Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. se stipulato in violazione del comma 36 della c.d. Legge Cirinnà, secondo cui “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”;
  3. da persona minore di età;
  4. da persona interdetta giudizialmente;
  5. in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (art. 88, cod. civ.).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare lo studio per una consulenza legale!

CONTATTACI

Per una consulenza professionale e senza impegno

STUDIO LEGALE DE CARIA

Viale Gorizia, 52
00198 ROMA (RM)
Tel: 0686327460
Mobile: 3470308542

COMPILA IL FORM




    Ho letto e accetto la privacy policy