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I CITERI PER IL  RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE NELL’UNIONE CIVILE SONO UGUALI A QUELLI DEL MATRIMONIO : FUNZIONE ASSISTENZIALE E LA FUNZIONE PEREQUATIVO- COMPENSATIVA

I CITERI PER IL  RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE NELL’UNIONE CIVILE SONO UGUALI A QUELLI DEL MATRIMONIO : FUNZIONE ASSISTENZIALE E LA FUNZIONE PEREQUATIVO- COMPENSATIVA

(Cassazione civile Sez. I 17.09.2025 N.25495)

Assegno divorzile nell’unione civile: il fatto

1) In un giudizio di scioglimento di un’unione civile contratta tra due donne,  il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 29.01.2020, ha riconosciuto un assegno mensile di € 550,00 in favore della donna B.B. a carico della compagna di vita A.A.;

2) la Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 22.07.2020, ha accolto l’impugnazione proposta  dalla parte tenuta a versare l’assegno divorzile (A.A.)  all’altra, respingendo la domanda riconoscimento dell’assegno e disponendo la restituzione di tutte le somme corrisposte nel corso del giudizio;

3) La parte richiedente l’assegno (B.B). ha proposto ricorso per Cassazione che la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha accolto (cfr. sentenza 35969/2023), rinviando il giudizio nuovamente alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione  per una nuova valutazione sulla sussistenza o meno dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno “da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall’estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza che ha preceduto la costituzione dell’unione civile per un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno, da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall’estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza che ha preceduto la costituzione dell’unione civile, enunciando il seguente principio di diritto: «In caso di scioglimento dell’unione civile conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016, la durata del rapporto – individuata dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli – si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta l. n. 76 del 2016».

4) la Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, rilevando la disparità economica tra le due donne e valorizzando il carattere assistenziale-compensativo del contributo, ha riconosciuto in favore di B.B. un assegno divorzile dell’unione civile pari ad € 550,00;

5) La parte tenuta al pagamento dell’assegno divorzile (A.A.) ha proposto ricorso per Cassazione  avverso la predetta sentenza,  affidandosi a tre motivi. ed in  particolare, con il terzo. ha dedotto che  la Corte d’appello aveva “errato nell’applicare il criterio perequativo assistenziale, avendo la richiedente l’assegno un’occupazione a tempo indeterminato ed essendo giovane e priva di figli da accudire” e che non risultava  neanche corretta la valutazione della funzione compensativa,  in quanto la richiedente l’assegno non aveva subito una perdita di chance e non aveva contribuito alla formazione del patrimonio della sua partner ovvero al suo successo professionale.

 

La decisione della Corte di Cassazione sull’assegno divorzile nell’unione civile:

La Corte ha accolto il ricorso,  ha cassato  la sentenza e rinviato  alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha testualmente affermato che   “ Anche l’unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benché rappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell’evoluzione sociale e dei costumi”. Il Supremo Collegio , nel rilevare come l’unione civile sia un  istituto diverso dal matrimonio- tanto da poter essere sciolto con minori formalità- che non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi (come l’assegno assegno divorzile di unione civile),puntualizza come  alla disciplina delle unioni civili, si applichi -per espressa disposizione di legge- il comma 6 dell’art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio. 

Il medesimo Collegio aggiunge” anche  l’unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benché rappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell’evoluzione sociale e dei costumi”.

Funzione compensativa e perequativa dell’assegno divorzile nell’unione civile

Orbene, nella sentenza  di cui si discute, a parere della Corte di Cassazione,  il Giudice del gravame aveva proceduto ad accertare solamente da un lato, la disparità economica tra le parti, secondo un astratto calcolo aritmetico e, dall’altro, il sacrificio di una prospettiva di carriera, ma senza provare la funzione compensativa la quale presuppone non soltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, e segnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio”. 

Anche tale accertamento è mancato nella sentenza della Corte d’Appello, e cioè che il sacrificio di B.B. sia stato fatto per ragioni altruistiche e solidali. 

Rinviando alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, per un nuovo esame, i Giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto, al quale il giudice di secondo grado dovrà attenersi:

Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.”

Si segnala, infine che la Cassazione ribadisce il significato e  la definizione della funzione compensativa: “Quanto alla funzione compensativa, essa presuppone non soltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, e segnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio; il richiedente è così tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass. n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del 19/12/2023; Cass. n. 35385 del 18/12/202

Con la collaborazione dell’Avv. Giulia Valentini

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