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Unioni civili tra persone dello stesso sesso: istruzioni per l’uso

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è disciplinata e regolamentata dalla cosiddetta Legge Cirinnà entrata in vigore nel 2016 dopo lunghe battaglie civili. A imprimere una svolta importante è stata la storica sentenza (138/2010) con la quale la Corte costituzionale ha affermato il diritto fondamentale delle persone dello stesso sesso di vivere liberamente la propria condizione di coppia. Si compone di un solo articolo.

La legge Cirinnà disciplina anche le “convivenze di fatto”, l’istituto che riguarda le coppie eterosessuali non unite in matrimonio.

Unione civile tra persone dello stesso sesso: cosa dice la legge Cirinnà

La legge Cirinnà istituisce l’unione civile quale specifica “formazione sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e la definisce “unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso”, che acquista rilevanza giuridica mediante dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.

A seguito di tale dichiarazione, le parti acquisiscono un nuovo status di “uniti civilmente” e l’atto è registrato nell’archivio dello stato civile (commi 2 e 3).

Chi può richiederla

Possono chiedere di costituire l’unione civile persone maggiorenni dello stesso sesso, italiane ma anche straniere, purché abbiano la capacità di agire.

Come si costituisce: le tre fasi

L’unione si costituisce mediante dichiarazione di due persone maggiorenni dello stesso sesso resa all’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni. Schematicamente possono individuarsi tre fasi.

Prima fase

Le parti presentano all’ufficiale dello stato civile una richiesta congiunta, fornendo ciascuno le proprie generalità e dichiarando l’insussistenza di cause impeditive alla costituzione dell’unione.

L’ufficiale dello stato civile redige un processo verbale che firma e fa sottoscrivere alle parti, invitandole a presentarsi in una data indicata da esse stesse, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Seconda fase

Dopo la presentazione della richiesta congiunta, l’ufficiale dello stato civile verifica la veridicità delle affermazioni rese dalle parti nella richiesta e l’inesistenza di cause impeditive.

Può chiedere acquisizione di ulteriori atti, la rettifica dei sessi, l’esibizione di documenti e ogni altra misura idonea a concludere l’istruttoria celermente e positivamente.

Terza fase

La costituzione dell’unione ha luogo – se la seconda fase si è conclusa positivamente – decorsi 30 giorni dalla redazione del processo verbale ed entro i successivi 180 giorni.

Nel giorno indicato già nella nella prima fase, le parti rendono congiuntamente la dichiarazione di volersi unire civilmente alla presenza di due testimoni e avanti all’ufficiale di stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, comune liberamente scelto dalle parti nella richiesta iniziale.

L’ufficiale procede quindi alla lettura degli articoli 11 e 12 della legge n.76/2016 (legge Cirinnà) relativi ai diritti e doveri delle parti, l’indirizzo della vita familiare e la residenza. Redige il processo verbale sottoscritto unitamente alle parti ed ai testimoni e procede alla registrazione degli atti dell’unione civile in un apposito Registro delle unioni civili presso il Comune.

Inoltre, procede all’annotazione nell’atto di nascita di ciascuna delle parti trasmettendolo immediatamente al comune di nascita di ciascuna parte e conservandone l’originale nei propri archivi.

Contenuti ulteriori della dichiarazione costitutiva possono riguardare:

  • il regime patrimoniale che in mancanza di diversa scelta sarà quello della comunione dei beni (art.1 della l.76/2016);
  • la scelta del cognome comune

Le parti possono indicare il cognome comune che decidono di assumere “solo per la durata dell’unione civile”, scegliendolo tra i loro cognomi, e la parte può scegliere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

In caso di cessazione dell’unione, ciascuno ritorna ad avere solo il proprio cognome.

Effetti della costituzione dell’unione civile

Con l’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Più precisamente:

  • l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. In quanto parti dell’unione, le parti decidono di comune accordo l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune e sono tenute entrambe ad attuarlo (commi 11 e 12).

Scioglimento

Per sciogliere l’unione civile tra persone dello stesso sesso la legge prevede che le parti si presentino davanti all’ufficiale dello stato civile con una manifestazione di volontà congiunta o anche disgiunta.

L’ufficiale di Stato civile non deve entrare nel merito della vicenda, dovendo assolvere solo ad una funzione certificativa e procedere all’annotazione nei registri dello stato civile.

Le parti, tuttavia, possono utilizzare lo strumento della negoziazione assistita.

L’unione civile si scioglie altresì quando una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta (art.22) o ricorra uno dei casi previsti dalla disciplina sullo scioglimento del matrimonio, ossia:

  • condanna con sentenza passata in giudicato;
  • assoluzione per alcuni delitti, ma il giudice accerta l’inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare;
  • sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato quando il giudice ritiene che sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei reati;
  • incesto non punibile per assenza di pubblico scandalo;
  • annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero o se è stato contratto all’estero un nuovo matrimonio;
  • nel caso in cui venga emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Tuttavia, il legislatore, in ossequio alla sentenza n. 170/2014 della Corte Costituzionale, prevede che la rettificazione del sesso non comporta più, in automatico, lo scioglimento del vincolo coniugale, qualora gli stessi concordemente non vogliano sciogliere il matrimonio o farne cessare gli effetti civili.

Effetti dello scioglimento

Con lo scioglimento dell’unione civile vengono meno i doveri di assistenza morale e materiale e di coabitazione e collaborazione.

Ciascuna delle parti può contrarre matrimonio o costituire una nuova unione civile.

Non è più utilizzabile il cognome comune e si scioglie la comunione legale dei beni e il fondo patrimoniale se costituito.

Qualora una delle parti versi in stato di bisogno, è applicabile la disciplina sugli obblighi alimentari: su domanda della parte, il giudice, valutata ed accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, può imporre alla parte economicamente più abbiente l’obbligo di prestare gli alimenti a favore dell’altra parte economicamente più debole.

È ammessa la possibilità di revisione quando ne ricorrano i presupposti; la prestazione di una garanzia reale o personale per l’adempimento del suddetto obbligo; e la responsabilità penale ex art. 570 c.p. nel caso in cui la parte debitrice si sottragga al suddetto obbligo.

Gli impedimenti

La legge Cirinnà prevede alcuni impedimenti all’unione civile tra persone dello stesso sesso. Essi sono:

  • la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione dichiarata con sentenza di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è stata soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all’art.87 primo comma del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Nullità dell’unione civile

La sussistenza di una di queste cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile, a cui viene estesa la disciplina relativa alla morte presunta del coniuge (artt.65 e 68 c.c.) nonché alla nullità del matrimonio (artt. 119,120,12,125,126, 127,128,19, 129 bis)( commi 4 e 5).

Impugnativa: chi può farlo e perché

Sempre qualora sussista una di queste cause di impedimento, la legge prevede la possibilità di impugnare l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Possono farlo:

  • ciascuna delle parti dell’unione civile
  • gli ascendenti prossimi
  • il pubblico ministero
  • tutti coloro che abbiano interesse legittimo ed attuale.

L’unione civile può essere impugnata anche dalla parte il cui consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa (comma 7).  Nonché dal contraente che abbia prestato il proprio consenso per effetto di un errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte.

Il legislatore ha specificato che l’errore sulle qualità personali risulta essenziale quando, così come previsto per il matrimonio, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:

  • l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
  • le circostanze di cui all’articolo 122, comma terzo, numeri 2), 3) e 4), del Codice Civile, ossia rispettivamente l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale e la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore o sia stato scoperto l’errore.

Altre norme applicabili

  1. Articoli 342 bis e 342 ter del codice civile, relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari (comma 14)
  2. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.)( comma 17). Viene estesa alle unioni civili anche la pensione di reversibilità (comma 25)
  3. La legge ricomprende anche la parte dell’unione civile tra i soggetti che possono ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno. Pertanto il giudice tutelare dovrà preferire, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 15). Ugualmente, l’ampliamento alla parte dell’unione civile si opera anche in relazione ai soggetti che possono proporre la domanda di interdizione o di inabilitazione e la rispettiva domanda di revoca
  4. In tema di diritti successori, il contraente dell’unione civile viene parificato al coniuge superstite, applicandosi parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile:  Capi III (Dell’indegnità) e X (Dei legittimari) del Titolo I; Titolo II (Delle successioni legittime); Capi II (Della collazione) e V-bis (Del patto di famiglia) del Titolo IV. (comma 21)
  5. Come norma di chiusura, la legge prevede inoltre che tutte le volte in cui norme, regolamenti, atti amministrativi, contratti collettivi, richiamino le parole “coniuge”, “coniugi”, “marito”, “moglie”, queste troveranno applicazione anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ma solo al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla suddetta unione. Questa norma prevede, tuttavia, che ciò non si applichi alle norme del codice civile non richiamate nelle suddetta legge né alla legge in materia di adozione.

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