UN CONIUGE FORNISCE DENARO ALL’ALTRO PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE COINTESTATO E PER RISTRUTTURARLO: È DONAZIONE INDIRETTA
UN CONIUGE FORNISCE DENARO ALL’ALTRO PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE COINTESTATO E PER RISTRUTTURARLO: È DONAZIONE INDIRETTA
(Cass. Civ., Sez. VI, 10/05/2022, n. 14740)
“L’attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell’immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta…”(Cass., 3, n. 24160 del 4/10/2018)”
➢ FATTO: L’ex marito conviene l’ex moglie in giudizio per chiedere la restituzione di una somma di denaro e propone domanda di revoca della donazione per ingratitudine, poiché aveva acquistato con l’ex coniuge la casa familiare, intestandola a quest’ultima, ma successivamente era venuto a mancare l’affectio familiaris.
- Il Tribunale di primo gradorigetta le domande dell’ex coniuge, ritenendo le attribuzioni alla moglie donazioni indirette e tardiva la domanda di revoca.
- La Corte d’Appello di Cataniarigetta l’appello, ritenendo che la questione dell’ingratitudine dell’ex moglie quale presupposto per annullare la donazione indiretta era stata proposta tardivamente e che era confermato lo spirito di liberalità della donazione, ammesso dalla stessa parte nei suoi scritti difensivi.
- Viene,quindi, proposto ricorso per Cassazione dall’ex marito e controricorso dall’ex moglie.
➢ LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE: La Corte rigetta il ricorso e così motiva:
✓ Sul valore di donazione indiretta dell’acquisto dell’immobile la Corte ha ritenuto che tale circostanza è stata desunta non solo dalle dichiarazioni effettuate dallo stesso ricorrente, ma soprattutto à in ragione della specifica destinazione dell’immobile all’uso familiare .
Dunque, l’attribuzione del valore di liberalità e di donazione indiretta è conforme alla giurisprudenza per cui “L’attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell’immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta…”(Cass., 3, n. 24160 del 4/10/2018).
✓ In merito alle !AMMISSIONI CONTENUTE NEGLI SCRITTI DIFENSIVI! sottoscritti dal procuratore ad litem, la Corte ricorda che la giurisprudenza ritiene che alle stesse possa essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte , dovendo presumersi che la parte stessa abbia avuto piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto, anch’essa, la titolarità (Cass. n. 2894 del 1999, n. 15760 del 2001; Cass., L, n. 319 del 13/1/2004).
A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria con la collaborazione di: Dott.ssa Martina Sola
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