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Tutela dei diritti dei Nonni

Tutela dei diritti dei Nonni

Tutela dei diritti dei Nonni

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Siamo molto attenti nell’ambito del diritto di famiglia, alle problematiche relative alla tutela dei diritti dei nonni, soprattutto nei casi di conflitti familiari.

Nelle normali relazioni domestiche, i nonni sono importanti figure di riferimento familiari che concorrono, con i genitori, nella cresciuta, all’educazione ed al mantenimento della prole.

La maggiore frequenza con cui si disgregano oggi le famiglie si accompagna, spesso, a un proporzionale aumento dei nuclei ricostruiti di cui diventa necessariamente parte anche la prole nata dalle precedenti e nuove relazioni. Da queste situazioni possono scaturire numerosi problemi, anche di carattere relazionale con la famiglia allargata (nonni).

Dunque, nelle crisi familiari o anche nei litigi tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, si finisce spesso per coinvolgere la figura dei nonni, ai quali, anche solo per “ripicca”, viene vietata o fortemente limitata la possibilità di passare del tempo con i nipoti.

I diritti dei nonni, ai quali è impedito l’esercizio di frequentare i propri nipoti, possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.

L’ingiustificata interruzione dei rapporti di frequentazione del minore con la cerchia parentale, ed in particolare con i nonni, è motivo di ricorso in tribunale. Il diritto dei nonni concerne esclusivamente la pretesa alla “visita” avente contenuto necessariamente più ristretto rispetto ai doveri di educazione, mantenimento, istruzione e crescita gravanti sui genitori.

Però, vanno altresì decisamente censurati e corretti comportamenti di forte e reiterato discredito alle scelte educative dei genitori, una condotta perniciosamente volta a sostituirsi nel ruolo genitoriale o espressione di una conflittualità tra le famiglie di origine o, ancora, anomalie comportamentali recate da problemi di abuso o depressione.

Infine, sono da menzionare due sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 13.6.2000 e del 29.9.2005 secondo cui la vita familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, “ricomprende quantomeno i rapporti tra i prossimi congiunti, i quali possono svolgervi un ruolo considerevole, ad esempio tra nonni e nipoti. Il rispetto della vita familiare così intesa implica per lo Stato, l’obbligo di agire in modo da permettere il normale sviluppo di tali rapporti”.

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