fbpx

Spese di mantenimento ordinarie e straordinarie: le recenti pronunce della suprema corte di Cassazione

L’art. 337 ter c.c. prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico in base ai principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Il contributo al mantenimento fissato in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti con la prole, solitamente, comprende le spese ordinarie.

Invece le spese straordinarie, che sono variabili, vengono corrisposte a parte e fissate in misura percentuale.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 8.06.2012, n. 9372 ha dato una definizione generale di queste ultime stabilendo che:

“Devono intendersi spese “straordinarie” quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe esserne privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”. 

Inoltre, i Supremi Giudici, con sentenza  n.11316 del 23/05/2011, hanno stabilito che

Ai fini dell’esecuzione forzata, il provvedimento giudiziario con cui viene stabilito in sede di separazione personale come contribuire al mantenimento dei figli, richiede, nel caso in cui il genitore affidatario non provveda alle spese straordinarie relative ai figli, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, siccome riguardanti eventi il cui accadimento risulta oggettivamente incerto; al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione si stabilisce, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità ed impregiudicato, comunque, il diritto dell’altro genitore di contestare – “ex post” ed in sede di opposizione all’esecuzione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione – la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore”.

Dunque, le spese straordinarie sono spese che si caratterizzano per il fatto di essere tanto rilevanti quanto imprevedibili e che proprio in ragione della loro imponderabilità inserirle nell’assegno di mantenimento risulterebbe contrario ai principi di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento stesso.

Considerato ciò, i giudici stabiliscono che, qualora uno dei coniugi risulti inadempiente in merito a quanto dovuto a titolo di spese straordinarie, sarà necessario ricorrere nuovamente al giudice per accertare l’inadempienza.

In ogni caso, recentemente la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di spese straordinarie, principalmente per definire i criteri in base ai quali possano qualificarsi come tali alcune esigenze dei figli, posto che non esistendo un elenco tassativo di spese straordinarie ma al contrario solo indicativo e che la nostra società è in continua evoluzione, costantemente si pone il problema di categorizzare alcune spese.

Infatti i Giudici Supremi con la sentenza n. 379 del 13.01.2021, in materia di rimborso spese straordinarie effettuato dai genitori per il mantenimento dei figli, hanno chiarito la seguente distinzione:

  1. gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e si caratterizzano per essere certi, ripetuti e costanti e si protraggono per un lungo periodo di tempo.

Questi integrano l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;

  1. le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, che non possono in alcun modo rientrare nell’assegno dei mantenimento e che per essere richieste necessitano di un’autonoma azione di accertamento in cui devono essere rispettati il principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.

E poco successivamente, con sentenza n. 3835 del 15/02/2021, i Giudici Supremi hanno specificato che:

In tema di contributo al mantenimento dei figli, all’interno della categorie delle così dette spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, occorre distinguere quelle che, pure non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo e autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. In particolare le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all’an”.

Dunque, seguendo la linea della sentenza 379/2021 con quest’ultima più recente di appena un mese, i Supremi Giudici sembrano voler determinare una distinzione non solo tra spese ordinarie e straordinarie ma tra spese straordinarie imprevedibili e spese che, seppure non ricomprese inizialmente nell’assegno di mantenimento possono esserlo successivamente poiché ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto.

Dunque, in questo caso il coniuge che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota anticipata, in virtù del titolo originario di condanna senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Considerata la recentissima posizione della Suprema Corte di Cassazione in materia, allora occorre chiedersi quale potrebbe essere una spesa inizialmente non ricompresa nell’assegno di mantenimento che, considerato il suo carattere di prevedibilità e reiterazione, può essere azionata in ragione del titolo originario.

Sul punto, risulta del tutto innovativa seppure non inaspettata alla luce delle recenti pronunce, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 34100 del 12.11.2021, la quale ha stabilito che:

“Devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. […] È palese perciò l’errore di sussunzione in cui è incorso il decidente del merito nell’escludere puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri di imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.

Dunque la Suprema Corte di Cassazione arriva alla conclusione che non esistono spese considerabili straordinarie a priori ma, anche per quelle che classicamente vengono ritenute tali come quelle universitarie, andrà valutato il loro carattere di imprevedibilità ed imponderabilità, altrimenti potranno essere considerate spese ordinarie e dunque, qualora uno dei coniugi risulti inadempiente in merito alla loro corresponsione, sarà possibile azionarle in base al titolo originario di condanna senza la necessità di ricorrere nuovamente al giudice.

 Diritti riservati

CONTATTACI

Per una consulenza professionale e senza impegno

STUDIO LEGALE DE CARIA

Viale Gorizia, 52
00198 ROMA (RM)
Tel: 0686327460
Mobile: 3470308542

COMPILA IL FORM




    Ho letto e accetto la privacy policy