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SÌ ALL’ASSEGNO DIVORZILE PER L’EX CONIUGE CHE CONVIVE CON UN NUOVO PARTNER

 

(CASS. CIV., SEZ. VI, 18/02/2022, N. 5447)

La Corte di Cassazione conferma il recentissimo principio affermato dalle Sezioni Unite in base al quale: “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”

LA VICENDA PROCESSUALE:

La Corte d’Appello di Torino nega l’assegno divorzile all’ex moglie poiché la stessa ha intrapreso una relazione more uxorio successivamente alla cessazione del matrimonio.

La donna presenta ricorso per Cassazione avverso tale decisione per i seguenti motivi:

  1. Violazione  dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed altresì in relazione agli artt. 143,148,159 e 179 c.c., violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto.
  2. Violazione delle medesime norme, difformità dalla giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Torino.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

I Giudici Supremi accolgono il ricorso, riportando a supporto della propria decisione il recente orientamento e principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza del 5 Novembre 2021, n. 32198,  in base al quale viene stabilito che l’inizio di una nuova convivenza stabile di fatto da parte dell’ex coniuge, giudizialmente accertata, non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno seppure assume rilevanza in merito al suo riconoscimento e nello specifico in merito alla sua revisione ed al quantum.

Infatti, l’ex coniuge, nonostante abbia intrapreso la nuova convivenza, può mantenere il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio in virtù della funzione esclusivamente compensativa di tale mezzo,  qualora risulti ancora economicamente più debole e privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi.

Tuttavia, affinché tale diritto gli venga riconosciuto, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla vita familiare; della eventuale rinuncia alla proprie aspettative professionali in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

In merito al quantum di tale assegno, lo stesso non è ancorato al tenore di vita sussistente nel corso del matrimonio né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi esposti e tenuto conto altresì della durata del matrimonio.

 

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