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SI’ ALL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE SE LA RELAZIONE VIRTUALE DEL CONIUGE CON UN ESTRANEO INDUCE SOSPETTI DI INFEDELTA’ ED OFFENDE LA DIGNITA’ E L’ONORE DELL’ALTRO CONIUGE

“É infondato nella parte in cui afferma che è ius receptum che per adulterio deve

intendersi una relazione affettiva reale e non virtuale, dovendosi richiamare sul punto la

giurisprudenza di questa Corte secondo cui la relazione di un coniuge con estranei rende

addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass., 19 settembre 2017, n. 21657)”.

(CASS. CIV., SEZ. VI, 17/03/2022, N. 8750)

LA VICENDA PROCESSUALE:

Il Tribunale di Ancona pronunciava la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, disponendo l’affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, gravando il padre dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento per la prole e di concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%.

Avverso tale sentenza la moglie proponeva appello che veniva rigettato. In particolare, per quel che qui interessa, i giudici di secondo grado confermavano l’addebito della separazione alla stessa, affermando che le risultanze processuali acquisite evidenziavano l’esistenza di una relazione extraconiugale della donna stessa. Confermavano inoltre l’efficacia causale sulla separazione sia sul piano cronologico, che su quello logico, difettando, a dire dei medesimi giudici,  la prova di una intollerabilità della convivenza in data antecedente al comportamento assunto dalla moglie in violazione dei suoi doveri coniugali.

La donna ricorre in Cassazione con atto affidato a due motivi ma il ricorso viene rigettato

MOTIVI DELLA DECISIONE:

  1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa valutazione da parte dei giudici di secondo grado di

un fatto decisivo correlato alle violenze e alle vessazioni dovute ai problemi di alcolismo dell’ex coniuge da cui si evince che la crisi della relazione coniugale era antecedente alla presunta relazione extra coniugale intrattenuta dalla donna.

La Corte di Cassazione dichiara tale motivo inammissibile in quanto le censure non risultano specifiche, poiché non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato, nel quale al contrario vengono attentamente esaminati i comportamenti del marito e da cui risulta che le violenze e i maltrattamenti erano smentiti sia dall’avvenuta assoluzione in sede penale dalle accuse, sia dal mancato accertamento dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dell’ex coniuge. Inoltre, la crisi coniugale non appariva collocabile in quel periodo temporale poiché la coppia, già coniugata civilmente, aveva celebrato proprio in quello stesso anno il matrimonio religioso.

Viene infine evidenziato anche un difetto di autosufficienza delle censure, perché non riportato analiticamente il contenuto del provvedimento del Tribunale dei Minorenni cui la ricorrente ha fatto rifermento.

  1. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., comma 2, in quanto non configurava la violazione dell’obbligo di fedeltà l’avere allacciato una corrispondenza epistolare e via chat con altro soggetto, dovendosi intendere per adulterio una relazione affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati.

 

I Giudici della Cassazione ritengono tale motivo in parte infondato ed in parte inammissibile.

Secondo la suprema Corte il motivo è infondato nella parte in cui si afferma che per adulterio deve intendersi  una relazione affettiva reale e non virtuale e a conferma dell’infondatezza richiama una propria pronuncia risalante al 2017 secondo cui “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass., 19 settembre 2017, n. 21657)”.

La Corte aggiunge che, in tutti i casi, nella fattispecie, i giudici di appello avevano affermato che le risultanze processuali acquisite evidenziavano, al di là di ogni dubbio, l’esistenza di una relazione extraconiugale della moglie, specificando in sentenza le circostanze di fatto ritenute rilevanti,  niente affatto riferibili ad uno scambio di corrispondenza epistolare e via chat tra la  donna ed un  cittadino algerino, ritenendo, dunque, sufficientemente provata anche l’infedeltà reale.

Per i Supremi Giudici, il motivo è inoltre inammissibile “sotto lo specifico profilo di censura di violazione di legge, perché non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., 14 gennaio 2019, n. 640)”.

A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria con la collaborazione di: Dott.ssa Martina Sola

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