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Regime patrimoniale della famiglia: la comunione dei beni

ll regime patrimoniale è l’insieme delle regole e dei principi previsti dalla legge per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il legislatore ha previsto che il regime patrimoniale legale “automatico” sia quello della comunione dei beni, a meno che la coppia non decida di derogarvi scegliendo un regime diverso.

Cos’è la comunione dei beni e come funziona

Con la riforma del 1975, il legislatore ha voluto introdurre un regime che permettesse la condivisione tra i coniugi degli incrementi di ricchezza conseguiti durante il matrimonio, anche quelli raggiunti grazie all’attività separata di ciascuno dei coniugi, e  la cogestione dei beni.

In regime di comunione, i beni acquistati durante il matrimonio (o dopo l’adozione di tale regime, se scelto successivamente) sono di proprietà  dei coniugi al 50% e ciò anche se l’acquisto è fatto ed intestato a uno solo di essi, salvo che il prezzo non venga pagato con il ricavato della vendita di un bene personale o con il loro scambio.

Per disporre dei beni occorre il consenso di entrambi e i frutti appartengono per intero a entrambi.

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

A chi si applica?

Come detto, la comunione dei beni si applica alla coppia legata dal vincolo coniugale o da unione registrata, a meno che non sia stato  scelto un diverso regime tramite la convenzione matrimoniale.

L’atto di matrimonio è il documento che attesta la scelta dei coniugi.

Quali beni rientrano nella comunione legale?

Rientrano nella comunione legale tra coniugi:

  • gli acquisti, sia quelli compiuti insieme che da uno solo dei coniugi, dopo il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.);
  • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
  • i risparmi dei coniugi se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione (cosiddetta comunione de residuo).

I beni esclusi

Non rientrano nella comunione legale i beni:

  • di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • pervenuti nel patrimonio del coniuge per successione ereditaria o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
  • di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • acquistati dal coniuge per l’esercizio della professione;
  • ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • ottenuti a titolo di pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato anche dall’altro coniuge.

Quali sono i beni di uso strettamente personale?

L’articolo 179 del Codice civile non precisa quali siano i beni di utilizzo strettamente personale.

Nella interpretazione corrente, generalmente si tende a collegare chi fa uso del bene e a quale scopo.

In altri termini, deve trattarsi di un bene che, in ragione delle sue caratteristiche, sia utile esclusivamente a uno dei coniugi (ad esempio vestiario, scarpe, occhiali). Un altro criterio si basa sul concreto utilizzo del bene: per esempio un gioiello di uso esclusivo del coniuge per ornamento, se non acquistato a scopo di investimento.

Cos’è la convenzione matrimoniale?

Il regime patrimoniale dei coniugi può essere modificato successivamente ed in ogni tempo mediante una convenzione matrimoniale.

Si tratta di un contratto che deve essere stipulato con atto notarile e annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Con esso, la coppia può adottare un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale, optando per uno di quelli previsti dal codice civile, come ad esempio la separazione dei beni, oppure per uno dei regimi atipici. Può inoltre costituire il fondo patrimoniale, dare vita ad una comunione convenzionale o a un’impresa familiare.

Le convenzioni matrimoniali possono essere sempre liberamente modificate con il consenso di tutti coloro che le hanno adottate.

Comunione convenzionale

Il legislatore ha previsto per i coniugi la possibilità di introdurre delle modifiche al proprio regime patrimoniale per adattarlo alle proprie esigenze. 

È il caso della comunione convenzionale. Con essa, i coniugi in regime di comunione dei beni possono decidere, per esempio, di mettere in comune anche i beni acquistati prima del matrimonio.

La procedura prevede un atto pubblico davanti al notaio, in presenza di due testimoni.

Scioglimento della comunione legale dei beni

La comunione dei beni deve ritenersi sciolta a seguito del mutamento convenzionale del regime patrimoniale e/o in questi altri casi:

  • assenza
  • morte presunta
  • annullamento del matrimonio
  • divorzio
  • separazione personale
  • separazione giudiziale dei beni
  • fallimento di uno dei coniugi
  • morte del coniuge (in quanto determina la cessazione del matrimonio).

Secondo la giurisprudenza, lo scioglimento della comunione avviene anche a seguito di delibazione della pronuncia di nullità ecclesiastica del matrimonio concordatario (Cass. 24 luglio 2003, n. 11467).

Da quale data decorre lo scioglimento della comunione?

In alcuni casi, il momento dello scioglimento della comunione è facilmente individuabile.

E’ il caso, ad esempio, della morte di uno dei coniugi o del mutamento convenzionale del regime patrimoniale: nel primo caso, la data coincide con il giorno del decesso del coniuge; nel secondo con la data di stipula dell’atto pubblico.

Invece, per le situazioni che presuppongono un procedimento giudiziale (ad esempio, assenza o morte presunta) è più complesso individuare la data dello scioglimento della comunione.

Per i casi (piuttosto rari nella pratica) di divorzio non preceduto da un periodo di separazione (c.d. “divorzio immediato”), ci si riferisce alla data di passaggio in giudicato della sentenza, a prescindere dall’annotazione della decisione nei registri dello stato civile.

Infine, per il fallimento, deve farsi riferimento alla data del deposito in cancelleria della sentenza definitiva.

In quale fase della separazione personale si scioglie la comunione?

Il momento in cui si scioglie la comunione è di fondamentale importanza sotto diversi profili, non da ultimo quello della determinazione della comunione de residuo.

Giova precisare che la disciplina riguardante lo scioglimento della comunione dei beni è stata revisionata dalla cosiddetta legge sul divorzio breve (l. n. 55/2015), applicabile ai procedimenti in corso al tempo della sua entrata in vigore. Precedentemente, la materia è stata oggetto di animato dibattito per il solo procedimento di separazione giudiziale.

Vediamo i vari casi.

Nel procedimento di separazione giudiziale lo scioglimento della comunione avviene con la pronuncia dell’ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati e che deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile, ai fini della relativa annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

In caso di separazione consensuale, invece, lo scioglimento coincide con la data in cui i coniugi sottoscrivono il verbale, purché, ovviamente, la separazione venga omologata.

Infine, nel procedimento di negoziazione assistita, in mancanza di una norma di coordinamento con la l.55/2015 – che, come abbiamo detto, ha modificato la disciplina in materia di scioglimento della comunione – ad oggi, la questione della data di scioglimento della comunione è controversa ed ancora dibattuta sia in dottrina, sia in  giurisprudenza. Secondo la tesi prevalente sembra doversi fare riferimento “alla data dell’autorizzazione del Pubblico Ministero alla trasmissione dell’accordo all’ufficiale di stato civile, in presenza di figli; ed invece a quella dell’accordo intercorso tra i coniugi, se semplicemente assoggettato a nulla osta della Procura”.

Come si ottiene la divisione dei beni dopo lo scioglimento della comunione?

Con il venir meno della comunione, le parti possono procedere alla divisione dei beni mediante un accordo, ovvero chiedere la divisione giudiziale dei beni in comunione.

La mediazione

A seguito dell’introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, dei procedimenti ADR (Alternative Dispute Resolution), oggi, molte controversie possono essere definite tramite la mediazione.

Tale  procedimento si svolge innanzi all’organismo di mediazione del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per le cause di merito, in presenza di un mediatore (terzo imparziale), nominato dallo stesso organismo, e dei rispettivi legali delle parti.

Il nostro studio, nell’intento di preservare i legami familiari, predilige sempre, ai lunghi ed estenuanti giudizi, i procedimenti ADR (come quello della mediazione).

Questi procedimenti sono infatti tesi al raggiungimento di un accordo tra le parti e permettono una soluzione più rapida della lite.

Soprattutto consentono di non acuire la conflittualità tra i coniugi, spesso chiamati a proseguire, anche dopo la separazione, la relazione parentale per via dei figli nati dal loro rapporto.

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