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Rassegna di Giurisprudenza

GENNAIO – MARZO 2022

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 11/01/2022, (UD. 01/12/2021, DEP. 11/01/2022), N.604:

♦️Inammissibile il reclamo dei genitori, avverso un provvedimento che autorizzava il trattamento trasfusionale sul figlio minore, poiché riferito ad un esame diagnostico già eseguito ♦️ e senza necessità di ricorrere alle ipotizzate trasfusioni ♦️:
“Se non l’attualità, è necessaria, tuttavia, l’esistenza della lesione, dovendo l’interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato”.
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CAUSA C‑490/20 – SENTENZA DELLA CORTE (GRANDE SEZIONE) DEL 14 DICEMBRE 2021 – V.М.А. CONTRO STOLICHNA OBSHTINA, RAYON PANCHAREVO:

♦️La Corte Europea riconosce il diritto di un minore di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, poiché cittadino dell’Unione Europea e dotato di un atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro che designa come suoi genitori due persone dello stesso sesso:
“Lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, 18/02/2022, (UD. 14/01/2022, DEP. 18/02/2022), N. 5447:

♦️La nuova convivenza dell’ex coniuge non determina la perdita automatica del diritto all’assegno di divorzio, ♦️ dovendo essere valutate, qualora risulti ancora economicamente più debole e privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, anche le ulteriori circostanze, quali il contributo offerto alla vita familiare; 🔺la rinuncia alla proprie aspettative professionali in costanza di matrimonio🔺; l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge, 🔺la durata del matrimonio:
“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, 21/02/2022, (UD. 14/01/2022, DEP. 21/02/2022), N. 5619:

Nei giudizi di ♦️ modifica delle condizioni di divorzio ♦️ il giudice deve limitarsi a valutare se sussistano eventuali fatti sopravvenuti che integrino giusti motivi di revisione ♦️:
“Il compito del giudice di merito, nell’ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell’assegno, alla luce dei criteri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’obbligato o del miglioramento di quelle dell’ex coniuge beneficiario, integrino “giusti motivi” idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all’esito del confronto tra le condizioni di allora (all’epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute.”

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, 17/03/2022, (UD. 15/02/2022, DEP. 17/03/2022), N. 8750:

La separazione è addebitale anche in presenza della relazione del coniuge con estranei ♦️ quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata ♦️ e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, ♦️ dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà ♦️ e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, ♦️ comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge🔺

“É infondato nella parte in cui afferma che è ius receptum che per adulterio deve intendersi una relazione affettiva reale e non virtuale, dovendosi richiamare sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass., 19 settembre 2017, n. 21657)”.

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