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PER LA CONVIVENZA DI FATTO NON È NECESSARIA LA COABITAZIONE

PER LA CONVIVENZA DI FATTO NON È  NECESSARIA LA COABITAZIONE

(Cass. Civ., Sez. I04/05/2022, n. 14151)

 

 AI  FINI DELLA  REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONVIVENZA DI FATTO DEL CONIUGE BENEFICIARIO CON UN NUOVO PARTNER, LA COABITAZIONE  HA VALORE INDIZIARIO DA VALUTARSI NON ATOMISTICAMENTE MA NEL CONTESTO ED IN BASE ALLE CIRCOSTANZE IN CUI SI INSERISCE E PUÒ ESSERE AFFERMATA SOLO ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE EMPIRICA DEL CASO CONCRETO,  DOPO AVER CHIARITO CHE I TRATTI CARATTERIZZANTI SONO COSTITUITI DALL’AFFECTIO E DELL’ASSUNZIONE DI RECIPROCI OBBLIGHI DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE

In materia revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”.

Ø FATTO: L’ex marito chiede la revoca dell’assegno divorzile poiché l’ex moglie ha instaurato una convivenza more uxorio e lui stesso è diventato disoccupato.

Il Tribunale in primo grado respinge la domanda di modifica delle condizioni di divorzio per mancanza di prove in merito alla disoccupazione dell’uomo e alla nuova convivenza della donna.

  • L’uomo propone appello. ed i GIUDICI DI SECONDO GRADO confermano la decisione di primo grado e specificano che:
  1. Il licenziamento è intervenuto per il comportamento disciplinarmente rilevante dell’uomo e considerando l’esiguità dell’ammontare dell’assegno non costituisce una circostanza idonea a dimostrare una sostanziale modifica della condizioni economiche del ricorrente.
  2. La relazione more uxorio può assumere rilievo in ordine alla determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica di esso.
  • L’uomo propone ricorso per CASSAZIONE che viene accolto dalla Corte, la quale ribadisce come ! ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto !, sulla base del carattere di stabilità e dunque è necessaria la dimostrazione dell’instaurazione di una stabile convivenza dell’ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando invece sul beneficiario dell’assegno l’onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia.
  • Riassunto il giudizio, LA CORTE D’APPELLO di Ancona ha rigettato il reclamo sostenendo che la prova di una stabile convivenza non sia stata raggiunta. Avverso tale decisione, l’uomo propone nuovamente ricorso per Cassazione, che lo accoglie.

v  LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ü La Corte ha evidenziato che la coabitazione  è obbligo sancito dall’art. 143 c.c. comma 2, con riguardo al matrimonio, mentre la giurisprudenza ha stabilito che non è un requisito indispensabile per l’integrazione  della convivenza more uxorio, che deve essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

àQuindi, la Cassazione rinvia alla Corte d’Appello, ordinando ai giudici di accertare la convivenza more uxorio considerando la coabitazione come elemento indiziario e valutando anche gli ulteriori fatti secondari noti nel loro complesso e gli ulteriori eventuali argomenti di prova.

A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria con la collaborazione di: Dott.ssa Martina Sola

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