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Negoziazione assistita: come divorziare o separarsi senza andare in tribunale

L’istituto della negoziazione assistita è entrato nell’ordinamento giuridico italiano nel 2014 con l’approvazione del “Decreto giustizia” (convertito con la legge n. 162/2014) che ha lo scopo di «smaltire l’arretrato in materia di processo civile».

Cos’è la negoziazione assistita?

E’ una delle procedure conciliative alternative al giudizio in tribunale, il cosiddetto ADR (Alternative Dispute Resolution), tesa al raggiungimento di un accordo tra le parti, allo scopo di evitare un lungo e costoso processo. Si svolge solo  in presenza degli avvocati.

Quali sono le controversie familiari che possono essere definite con la negoziazione assistita?

Separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione, modifica delle condizioni di divorzio e scioglimento delle unioni civili (art. 1, 25° comma, l. n. 76/2016).

Perché scegliere una procedura conciliativa piuttosto che il giudizio?

Come diciamo sempre ai nostri assistiti, nei conflitti familiari il processo in tribunale ha dei costi importanti non solo sotto il profilo economico ma soprattutto sotto l’aspetto emotivo, spesso anche con ripercussioni sulla salute.

Si tratta infatti di portare in giudizio (e fornire prova di) situazioni dolorose o che comunque riguardano la vita familiare e la sfera più intima della persona e della coppia.

Il giudizio è in buona sostanza una dolorosissima “guerra di parole”, dove, spesso, non ci sono veri vincitori e, comunque, come in ogni guerra, il prezzo della vittoria non è mai sufficiente a ripagare lo scempio del conflitto e lo stress subito.

Le conseguenze della “guerra di parole”, purtroppo, come accade nei conflitti si ripercuote sui soggetti più fragili e vulnerabili, in primis i figli.

Come si svolge la procedura in ambito familiare?

L’avvocato – il quale ha l’obbligo deontologico di informare il cliente, fin dall’atto di conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita – invia all’altro coniuge, a mezzo raccomandata a/r, un invito a stipulare la convenzione assistita.

L’altro coniuge, una volta ricevuto l’invito, si rivolgerà al suo legale di fiducia e, se d’accordo nel procedere con la negoziazione, i rispettivi avvocati redigeranno l’accordo, detto appunto convenzione di negoziazione assistita.

Cos’è la convenzione di negoziazione assistita?

E’ l’accordo redatto per iscritto (a pena di nullità) dai rispettivi legali delle parti. Dovrà essere sottoscritto da queste ultime, con autentica della firma di ciascun avvocato.

Con la sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita, le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà a risolvere in via amichevole la controversia, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo (art.2 D.L.132/2014).

L’accordo deve prevedere il termine entro il quale le parti intendono terminare la procedura (che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti), nonché l’oggetto della controversia, vale a dire: separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

L’accordo eventualmente raggiunto produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nonché di scioglimento delle unioni civili.

Cosa succede in caso di rifiuto o mancata risposta all’invito?

Non essendo possibile procedere ad un procedimento conciliativo, si dovrà adire il Tribunale competente.

Si può procedere con un solo avvocato?

No, ciascuna parte deve nominare un proprio legale.

È possibile procedere anche in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti?

Certamente, le parti possono risolvere con la negoziazione assistita una controversia avente ad oggetto questioni attinenti l’affidamento di figli minorenni e/o il mantenimento di figli minori e/o maggiorenni economicamente non indipendenti.

Il procedimento è lo stesso in caso di coppia con o senza prole?

No, la legge fa un netto distinguo delle due ipotesi.

Se la negoziazione assistita riguarda una coppia senza prole l’accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti.

Quando invece l’accordo riguarda una coppia con figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104 del 19, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Il procuratore della Repubblica se ritiene l’accordo rispondente all’interesse dei figli lo autorizza. Diversamente lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale.

In tale ultimo caso, il Presidente dovrà fissare entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo.

Le parti devono partecipare personalmente o possono delegare i rispettivi avvocati?

La partecipazione delle parti alla negoziazione assistita è obbligatoria.

La negoziazione assistita – ed in genere i cosiddetti metodi collaborativi e la mediazione familiare – hanno infatti in comune proprio la centralità delle parti, nel senso che esse sono protagoniste indiscusse del procedimento stragiudiziale.

Nelle controversie familiari è obbligatoria la procedura conciliativa?

No, le parti possono anche rivolgersi direttamente al Giudice, senza intraprendere tale percorso.

Tuttavia la procedura conciliativa, salvo eccezioni particolari come, a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) la sussistenza di reati ai danni di familiari, è sempre preferibile.

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