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Mantenimento dei figli: le spese universitarie rientrano nelle spese ordinarie

LE SPESE UNIVERSITARIE RIENTRANO NELLE SPESE ORDINARIE (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12.11.2021, n. 34100)

 “Devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. […] È palese perciò l’errore di sussunzione in cui è incorso il decidente del merito nell’escludere puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri di imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.

 LA VICENDA PROCESSUALE:

La Corte d’Appello di Cagliari, accogliendo il gravame incidentale dell’ex coniuge, riforma la decisione dei giudici di primo grado e respinge la richiesta della moglie la quale richiedeva l’assegno divorzile. Inoltre, i Giudici di secondo grado dispongono che l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne venga corrisposto direttamente a quest’ultimo, poiché lo stesso ha manifestato in maniera informale tale volontà.

L’ex moglie ricorre alla Suprema Corte di Cassazione con 5 motivi di ricorso, dei quali ad assumere particolare importanza è soprattutto il quarto in quanto la Cassazione, accogliendolo, stabilisce in maniera esplicita che le spese universitarie devono essere considerate come ordinarie e dunque ricomprese nell’assegno di mantenimento. Analizziamolo, dunque, nello specifico:

  • Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli 147,148 e 337-ter c.c. per quanto stabilito dalla Corte d’Appello in merito alle tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, qualificandole come straordinarie.

I Giudici Supremi accogliendo questo motivo di ricorso ribadiscono il criterio da loro già enunciato in base al quale “devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372).

Inoltre, la Suprema Corte evidenzia che recentemente in materia di rimborso spese straordinarie effettuato dai genitori per il mantenimento dei figli, è stata specificata la seguente distinzione:

  1. gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e si caratterizzano per essere certi, ripetuti e costanti e si protraggono per un lungo periodo di tempo.

Questi integrano l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;

  1. le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, che non possono in alcun modo rientrare nell’assegno dei mantenimento e che per essere richieste necessitano di un’autonoma azione di accertamento in cui devono essere rispettati il principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.

Dunque, alla luce di questa distinzione, appare evidente che le spese universitarie debbano ritenersi come ordinarie e quindi essere calcolate nell’assegno di mantenimento.

Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, per completezza di esposizione, si riportano brevemente qui di seguito:

  • Con il primo motivo di ricorso l’ex coniuge lamenta la violazione dell’ 2697 c.c., in relazione agli artt. 24111 Cost., poiché il giudizio è stato promosso in vigenza del criterio che faceva riferimento al “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ed il materiale probatorio offerto dalla donna o acquisito su sua istanza è stato ritenuto inutilizzabile dal Giudice a quo alla luce del revirement della S.C.

Tale motivo viene considerato assorbito  dalla Suprema Corte.

  • Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la contrarietà dell’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione della  n. 898 del 1970, art. 5,agli stessi comandamenti di Cass. 11504/2017, poiché nel valutare l’autosufficienza economica della moglie i Giudici di secondo grado hanno fatto riferimento solo al reddito dalla stessa percepito grazie al suo lavoro, senza considerare la spesa che ha dovuto sostenere per l’abilitazione.

La Suprema Corte accoglie questo motivo ritenendo che la valutazione della Corte d’Appello è stata effettuata in debito di un elemento circostanziale non tacitabile.

  • Con il terzo motivo di ricorso viene rilevata la violazione degli  99112 c.p.c. da parte della Corte d’Appello in merito alla corresponsione diretta dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, in assenza di una domanda giudiziale da parte del ragazzo e quindi dell’avente diritto,  integrando ed ampliando d’ufficio l’oggetto del giudizio senza una norma che lo consenta.

La Corte accoglie anche questo motivo poiché è orientamento costante seguito dai Supremi Giudici quello in base al quale non è mai possibile disporre il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell’avente diritto.

  • Il quinto motivo di ricorso, riguardante le spese di lite, viene considerato assorbito come il primo.

Dunque, la Suprema Corte di Cassazione accoglie il 2, 3 e 4 motivo di ricorso e dichiara assorbiti il 1 ed il 5, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Cagliari in altra composizione.

 

 

 

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