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La morte del coniuge in pendenza del procedimento di separazione

Cosa succede  se uno dei coniugi muore nel corso del giudizio di separazione?
Se in pendenza del giudizio di separazione personale interviene la morte del coniuge, si determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 18130/2013), senza che il giudizio possa proseguire in vista della pronuncia di addebito, per le sue ricadute sul regime successorio applicabile (Cass. n. 8976/1987).
Secondo la Cassazione (Cass. ord. n. 26489/17 dell’8.11.2017), la morte di uno dei due coniugi durante la causa di separazione o quella di divorzio determina la cosiddetta «cessazione della materia del contendere»: in altre parole non c’è più ragione di portare avanti la lite, ossia non si procederà, così come avviene nella regolarità dei casi, all´interruzione del processo ed alla successiva riassunzione ad opera degli eredi, ma si giungerà alla declaratoria di cessazione del giudizio, non essendovi più motivi per portare avanti il contenzioso.
L´evento morte è per sé sufficiente a produrre l´estinzione del matrimonio e del diritto all´assegno di mantenimento travolgendo così ogni pronuncia precedentemente emessa ma ancora non definitiva.
Cessa quindi ogni interesse ad ottenere la dichiarazione:
– di cessazione del matrimonio (è già la morte, infatti, a determinarne l’estinzione);
– del diritto all’assegno di mantenimento:
Se, da una parte ciò potrebbe apparire pregiudizievole con riguardo all´interesse del coniuge ad ottenere l´assegno di mantenimento, questo apparente pregiudizio viene superato dal fatto che lo stesso coniuge sarà chiamato al pari degli eventuali figli all’eredità e potrà partecipare alla divisione del patrimonio del “de cuius”.
  Il coniuge è sempre chiamato all’eredità?
No, la regola secondo cui il coniuge è erede dell’altro in caso di morte prima del divorzio trova un’unica eccezione nel caso di separazione con addebito.
Se nei confronti del coniuge superstite  è stata pronunciata separazione con addebito (nel senso che è stato dichiarato dal responsabile della rottura del matrimonio), quest’ultimo perde i diritti ereditari nei confronti dell’altro.
Il coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione conserva i diritti successori?
Sì, il coniuge separato “non colpevole”, del fallimento della separazione succede all’altro deceduto, come se la separazione non  fosse esistita.
In poche parole, il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Diversamente, se la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde i diritti successori e potrà avere diritto al solo (eventuale) assegno vitalizio a carico dell’eredità, a condizione, però, che al momento dell’apertura  della successione godesse dell’assegno alimentare.
Il coniuge separato può essere escluso dall’eredità per testamento?
In generale, il coniuge separato potrà  essere escluso dall’eredità tramite testamento purchè il testamento non impatti sulla legittima.
Il coniuge superstite separato senza dichiarazione di addebito conserva anche  il  diritto di abitazione e d’uso sulla casa familiare? 
 La Cassazione sul punto  ha chiarito che i diritti di abitazione nella casa familiare e di uso sui mobili che la corredano NON sussistono né quando la cessazione della convivenza tra i coniugi renda impossibile l’individuazione di una casa adibita a residenza familiare (Cass. n. 13407/2014; Cass. n. 15667/2019), né quando la relativa pretesa abbia ad oggetto un immobile diverso dalla casa familiare, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare (Cass. n. 4088/2012; il principio è in generale ribadito da Cass. II, n. 12042/2020), né con riguardo alle case utilizzate per vacanza (Mengoni, in Tr. C. M 1999, 174). Ergo, i secondo la giurisprudenza i diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare (Cass. II, n. 15277/2019).

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