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Il mantenimento del figlio riconosciuto è dovuto dalla nascita

 

IL MANTENIMENTO DEL FIGLO RICONOSCIUTO È DOVUTO DALLA NASCITA

(Trib. Di Monza, sent. 1417/2021)

 “L’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c.. da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.”

LA VICENDA PROCESSUALE:

Parte attrice, madre della minore, chiede al Tribunale di Monza di accertare la paternità di parte convenuta e di pronunciare dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269. c.c., di ordinare quindi al presunto padre di versare la somma non inferiore ad € 200,00 a titolo mantenimento mensile per la figlia con decorrenza dal 20.02.2017 (data di nascita della bambina) e altresì di condannarlo a rimborsare la madre nella misura del 50%, di tutte le spese mediche, scolastiche, ludiche e ricreative sostenute dal 20.02.2017 per la bambina.

La decisione del Tribunale di Monza:

 

  1. Il Tribunale primariamente dichiara che all’esito della verifica peritale la bambina risulta essere figlia biologica del convenuto, ricordando che alla luce della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte le prove ematologiche e genetiche, considerata l’evoluzione scientifica nei tempi moderni, sono idonee a fornire anche da sole prova in tal senso.
  2. In merito alla domanda di contributo al mantenimento della figlia il Tribunale afferma che, a fronte della dichiarazione giudiziale di paternità, il convenuto è indiscutibilmente tenuto a contribuire al mantenimento della figlia minore.

Per quanto concerne il quantum del mantenimento, i giudici di primo grado richiamano l’art. 316 bis c.c., in base al quale entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e l’art. 337. ter c.c il quale dispone di seguire come criteri di calcolo per la somma dell’assegno le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando anche il valore economico del tempo dedicato da ciascun genitore alla cura ed assistenza dei figli.

Dunque, dopo aver ricostruito la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, il Tribunale dispone a carico del padre di corrispondere un assegno mensile di mantenimento pari ad € 150,00.

  1. Inoltre, i Giudici riqualificano la domanda della madre di porre a carico del padre l’assegno di mantenimento dalla data della nascita della stessa come domanda di regresso volta ad ottenere il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento ordinario della figlia.

Sul punto viene richiamato quello che è ormai principio di diritto pacifico enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status”

genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 cod. civ.

In merito al quantum dovuto in restituzione per il periodo di mantenimento esclusivo i Giudici precisano che si deve tenere conto degli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero affrontato la spesa, dovendo però considerare:

  • il complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione;
  • le sostanze ed i redditi di ciascun genitore all’epoca;
  • il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di godere rapportandolo a quello dei suoi genitori.

Invece il quantum non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale.

Nel caso di specie la madre ha mantenuto da sola la figlia minore dalla data della nascita ma non ha né dedotto né documentato in alcun modo le spese sostenute. Dunque, considerato che non può richiedersi al genitore che si è fatto carico del mantenimento di essere in grado di provare in modo puntuale le spese sostenute così da poter calcolare in maniera precisa il credito vantato nei confronti del genitore che è rimasto estraneo al mantenimento del figlio, si rende necessario procedere in via equitativa alla liquidazione di tale credito, sulla base dei rispettivi redditi dei genitori, delle diverse esigenze della figlia in relazione all’età della stessa ed ai redditi dei genitori.

  1. Infine, I Giudici rigettano la domanda di condanna al pagamento delle spese straordinarie richiesta dalla parte ricorrente poiché queste non sono state idoneamente provata dalla madre.

A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria

 

 

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