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Il Giudice può imporre la vaccinazione anti Covid-19 per il minore anche in mancanza del consenso di uno dei genitori

IL GIUDICE PUÒ IMPORRE LA VACCINAZIONE ANTI COVID – 19 PER IL MINORE ANCHE IN MANCANZA DEL CONSENSO DI UNO DEI GENITORI

(Tribunale di Milano, Sez. IX, 22/11/2021, Proc. V.G. N. 13402/2021)

 

“Il padre deve essere autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti Covid per la figlia preoccupandosi di informare la figlia, attraverso personale sanitario specializzato, della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute, ciò al fine di tranquillizzare la minore, ma senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa”.

LA VICENDA PROCESSUALE:

Il padre di una minore, affidata dal Tribunale per i minorenni di Milano con collocamento presso la madre con delega ai servizi sociali per la regolamentazione delle frequentazioni con il padre, presenta al Tribunale di Milano ricorso ex art. 709 ter al fine di vedere sospesa la responsabilità genitoriale dell’altro genitore poiché non autorizza il vaccino anti Covid -19 per la figlia ed i servizi sociali non hanno assunto alcuna decisione in considerazione del fatto che detto vaccino non è obbligatorio.

La madre della minore costituendosi afferma che è vero che non autorizza il vaccino per la minore, non perché contraria allo stesso ma solo in virtù del rispetto della volontà espressa dalla figlia che si è mostrata impaurita e perplessa in merito alla possibilità di vaccinarsi.

Nel corso del giudizio viene ascoltata anche la minore di anni 14, la quale afferma di non essere stata influenzata dalla madre sulla sua idea in merito al vaccino ma semplicemente essendo nuovo e con possibilità di effetti collaterali la spaventa, e dunque preferirebbe aspettare ancora un po’.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE:

Il Collegio, ritenendo fondata la domanda del ricorrente l’accoglie, così motivando la propria decisione:

– La madre, pur sostenendo di non essere contraria al vaccino ma di volere solo rispettare la volontà della figlia, in realtà ha espresso le stesse preoccupazioni della minore in merito alle vaccinazioni sui ragazzi under 18 e non solo, ha anche deciso di non vaccinarsi lei per prima e “ciò malgrado le evidenze scientifiche a livello nazionale ed internazionale abbiano accertato la assoluta efficacia e la sicurezza della vaccinazione e malgrado sia persona che svolge un lavoro (impiegata presso una assicurazione) e quindi che ha contatti quotidiani con altre persone mettendo in pericolo la propria e la altrui salute”.

Sul punto, la stessa ha dimostrato di basarsi perlopiù su stereotipi senza essersi adeguatamente informata.

– La Commissione di Bioetica, il cui parere tra l’altro è stato riportato dalla madre stessa ma estrapolandone solo il passaggio a sé più favorevole ed alterandone in questo modo il suo significato sostanziale, ha sottolineato come la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, evidenziando come il vaccinarsi ad oggi rappresenti un dovere morale e civile.

– Dal Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 numero 9 – Periodo dal 27/12/2020 al 26/09/2021 dell’AIFA in merito alla sicurezza e all’efficacia del vaccino, nonché dal Comunicato dell’Istituto Superiore di Sanità n. 50/2021 del 30.9.2021, pubblicato sul sito dell’Istituto emergono le ridotte percentuali di rischio di effetti collaterali ed il contrapposto effetto benefico a livello generale che il vaccinarsi comporta: sia in merito alla prevenzione del singolo, sia in merito all’interesse dalla società.

Inoltre, i Giudici evidenziano come l’AIFA, l’EMA, l’Istituto Superiore della Sanità e tutta una serie di enti – associazioni – esperti in materia raccomandino la vaccinazione anche dei più piccoli, considerando l’aumento dei contagi tra i bambini/adolescenti ed il basso fattore di rischio che il vaccino potrebbe comportare.

– Il Tribunale poi passa ad analizzare nel dettaglio la posizione della minore e la base sulla quale si fondano le sue convinzioni.

Infatti, conformemente alle indicazioni del Comitato di Bioetica ed in rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo nonché delle norme di diritto interno il Tribunale ha proceduto all’ascolto della minore.

I Giudici, ricordando che l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite prevede che l’opinione del fanciullo debba essere “debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” e che La Corte di Cassazione pur sottolineando la necessità di procedere all’ascolto del minore da parte del Giudice a pena di nullità, evidenzia che del parere del minore il giudice debba tenere conto ma non che debba necessariamente provvedere in conformità imponendosi una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse delle valutazioni ed aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto (Cass.23804/2021), ritengono di non potersi adeguare alla manifestazione di volontà espressa dalla bambina per i motivi che seguono:

  1. Le dichiarazioni della minore in merito alla sua volontà di non vaccinarsi appaiono influenzate dall’orientamento seguito in materia dalla madre poiché la piccola ha ammesso spontaneamente di non essersi confrontata con nessun altro in merito alla questione, facendo solo un generico cenno all’informazione ricevuta dalla tv ed internet.
  2. Inoltre, bisogna considerare anche il passato della minore che nel corso del procedimento svoltosi tra il 2011 ed il 2014  davanti il Tribunale per i minorenni è stata trovata in una grave situazione psicofisica, presentando uno sviluppo globale molto disarmonico della personalità in cui gli aspetti cognitivi della intelligenza e del linguaggio erano avanzati, mentre l’evoluzione psicoemozionale era ampiamente arretrata rispetto alla età cronologica e versava in una potenziale situazione di arresto evolutivo, in una condizione di grave disagio emotivo. Tale condizione, dunque, oltre a poter incidere sul suo sviluppo può anche non essere ancora del tutto superata. Infatti, i Giudici evidenziano come la minore non sembri condurre una vita adatta alla sua età, non presentando particolare interesse verso nulla, né amicizie, hobby o uscite.
  3. Le decisioni in campo medico sanitario possono risultare complesse, oltre che di estrema importanza, dunque non sembrano essere adatte ad essere valutate da una minore di 14 anni soprattutto se la stessa sembra essere stata influenzata dalla cattiva informazione del genitore con cui vive.

Infatti, nonostante la Commissione Bioetica abbia consigliato di dare ai minori una completa ed ampia comunicazione adatta all’età, sia da parte dei genitori, sia delle istituzioni e dei medici, la bambina non ha avuto un’adeguata informazione e pertanto, anche alla luce dell’art. 3 legge 219/2017, non può esprimere un consenso/dissenso veramente informato.

  1. Infine, i Giudici riportano anche il parere del medico curante della ragazzina che ha certificato che non sussistono controindicazioni evidenti alla somministrazione del vaccino anti covid e che la stessa gode di buona salute.

Dunque, il Collegio ha ritenuto che il padre è il genitore che ha dimostrato una maggiore capacità di tutela della salute della minore incardinando il giudizio, pur a conoscenza dell’orientamento della figlia, auspicando che potesse essere dato corso alla vaccinazione e dunque autorizza il padre ad assumere in autonomia e senza il consenso della madre tutte le decisioni necessarie in relazione alla vaccinazione SARS-CoV-2 per la figlia avendo cura di fornire alla stessa, prima della somministrazione del vaccino, ogni informazione utile da parte di personale sanitario specializzato.

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