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Il diritto al mantenimento dei figli Maggiorenni

IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE HA CESSATO IL PERCORSO FORMATIVO SCOLASTICO CONSERVA IL DIRITTO AL MANTENIMENTO SE DIMOSTRA DI ESSERSI ADOPERATO EFFETTIVAMENTE PER RENDERSI AUTONOMO ECONOMICAMENTE, IMPEGNANDOSI ATTIVAMENTE PER TROVARE OCCUPAZIONE, SE DEL CASO, RIDIMENSIONANDO LE PROPRIE ASPIRAZIONI

(Cass. Civ., Sez.I, n. 27904 del 13/10/2021)

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n.27904 del 13.10.2021  conferma il recente  orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente ha diritto al mantenimento “se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183). La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088Cass., 22/06/2016, n. 12952)”.

  • LA VICENDA PROCESSUALE:

  • Il procedimento in Tribunale

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11178/2016 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra due coniugi, assegnava la casa coniugale alla moglie, rigettava la domanda di assegno divorzile proposta da quest’ultima e poneva a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, nella misura di € 450,00, nulla disponendo per il figlio, del pari maggiorenne che aveva acquisito la sua autonomia economica.

  • Il giudizio d’appello

La Corte territoriale di Roma, investita dell’appello proposto dal marito, prendeva atto, con sentenza n. 358/2019, che la materia del contendere si era ridotta alla sola spettanza ed alla misura dell’assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne- in quanto la moglie aveva rinunciato alla corresponsione dell’assegno divorzile in suo favore e la casa coniugale era stata  alienata – e disponeva la riduzione di detto assegno nella somma di Euro 350,00 in ragione del fatto che la figlia maggiorenne svolgeva, seppure in nero e saltuariamente, un’attività lavorativa  e che il  padre risultava gravato dal nuovo onere di contribuire al mantenimento della figlia nata dall’unione con la compagna.

Avverso tale sentenza, il padre proponeva ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata con il terzo motivo, che qui interessa, per violazione dell’art. 337-septies c.c..

  • Il ricorso in cassazione

In particolare il genitore obbligato a versare l’assegno si doleva della circostanza che il Giudice di appello aveva ritenuto meritevole dell’assegno la figlia che non svolgeva alcun percorso formativo universitario o post-universitario, sebbene ultra trentenne ed in buone condizioni di salute ed ancorché la stessa avesse sempre svolto – in conformità alle ben note condizioni del mercato – un’attività lavorativa retribuita, sia pure non continuativa .

La madre, controricorrente – per parte sua – contestava  le suesposte  argomentazioni, allegando, altresì, che la figlia  era affetta – sin da bambina – da un “disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo borderline” .

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando, in primis, che dagli atti non era in alcun  modo emersa – la sussistenza di una situazione di handicap conclamato in capo alla figlia atta a giustificare l’applicazione dell’art. 337 septies c.c., comma 2 (secondo cui :” Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori).

In particolare, secondo i giudici di legittimità, la Corte d’appello non aveva  fatto corretta applicazione dei recenti principi giurisprudenziali affermati di recente  dalla stessa Cassazione,– a mente dei quali, il diritto al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne a carico dei genitori permane soltanto ove quest’ultimo  dimostri, “con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183)” – fondando l’affermazione del permanere dell’obbligo di contribuzione, da parte del padre, sulla sola considerazione del fatto – riferito, peraltro, dalla stessa interessata, che non aveva offerto, intervenendo nel giudizio, alcun elemento di prova al riguardo – che la medesima svolgeva attività lavorativa “in nero” e non continuativa.

La Suprema Corte di Cassazione accogliendo il ricorso ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà applicare i principi giuridici suesposti e svolgere gli accertamenti in fatto succitati, tenendo conto di tutte le circostanze, comprese le condizioni di salute della predetta figlia maggiorenne.

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