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I FIGLI ASSUMERANNO ANCHE IL COGNOME MATERNO

In data 27 Aprile 2022 la Corte Costituzionale assume una decisione storica:

DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TUTTE LE NORME CHE PREVEDONO L’AUTOMATICA ATTRIBUZIONE DEL COGNOME DEL PADRE, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

  • MOTIVI:
  • La normativa in materia, secondo i Giudici, si pone in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
  • L’intervento è volto a tutela del principio di eguaglianza e l’interesse del figlio contro una normativa considerata discriminatoria quanto lesiva dell’identità del figlio.

Dunque, la materia verrà così regolata:

  • “Il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”.
  • “In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

Si attende la pubblicazione della sentenza per una trattazione più approfondita dell’argomento e l’intervento del legislatore per affrontare i dettagli tecnici[1].

A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria con la collaborazione di: Dott.ssa Martina Sola

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[1]Per il comunicato stampa della Corte Costituzionale si rimanda a https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220427135449.pdf

 

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