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I diritti delle persone con disabilità

I diritti delle persone con disabilità

I Diritti delle Persone con disabilità

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L’avvocato può essere coinvolto anche nel tutelare i diritti delle persone con disabilità. Può accadere che persone maggiorenni, per una condizione permanente o temporanea non siano in grado di provvedere a se stessi. Come nel caso dei minori, risulta titolare della capacità giuridica ma nell’impossibilità di esercitare la capacità di agire. Dunque, è necessario che qualcuno pensi ed agisca nel suo interesse.

L’avvocato a Roma; Donatella De Caria, fornisce servizi di consulenza e di assistenza legale atte a tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Gli strumenti di protezione giuridica sono:

  • Procedimento di interdizione – nomina di un tutore.
  • Procedimento di inabilitazione – nomina di un curatore.
  • Nomina di un amministratore provvisorio ex art. 35 legge 833/78.
  • art. 428 cc. “Annullamento di atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e volere nel momento in cui gli atti sono stati compiuti”.

I Principi fondamentali a cui si ispira l’amministrazione di sostegno, sono:

  • Piena legittimazione giuridica a rappresentare e soddisfare i bisogni della persona fragile nella maggiore età: un Giudice Tutelare conferisce poteri di rappresentanza, sostituzione o affiancamento ad una persona o ad un ente.
  • Riconoscimento ed rispetto delle aspirazioni del beneficiario del provvedimento
  • Governo e cura degli interessi del beneficiario, salvaguardando il mantenimento delle autonomie

Chi può chiedere l’amministrazione di sostegno

Può chiedere l’amministrazione di sostegno, lo stesso soggetto fragile, o il coniuge od il convivente della persona che ne ha bisogno, o i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, o i responsabili dei servizi socio sanitari che hanno in cura o in carico la persona, o il pubblico ministero, oppure il tutore ed il curatore (con la contestuale richiesta di revoca dell’interdizione o inabilitazione).

Può essere nominato chi ha esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. La legge indica nell’ordine:

  • coniuge o persona stabilmente convivente
  • padre, madre
  • figli
  • fratelli
  • parenti entro il 4° grado
  • soggetto designato dal genitore superstite
  • altra persona idonea

I doveri dell’amministratore di sostegno

  • Affiancare rappresentare o sostituire il beneficiario, nel compimento degli atti definiti dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina.
  • Garantire la qualità della vita del beneficiario con le scelte educative, sociali, sanitarie e previdenziali più opportune (progetto individualizzato)
  • Rendicontare al Giudice Tutelare sulla situazione di vita e sulla amministrazione dei beni ed interessi del beneficiario, (fornendo eventualmente la documentazione)
  • Informare il Giudice Tutelare, all’inizio e alla fine della gestione, sulla situazione patrimoniale del beneficiario
  • Informare il Giudice di ogni ulteriore bisogno

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