I diritti delle persone con disabilità
L’avvocato può essere coinvolto anche nel tutelare i diritti delle persone con disabilità. Può accadere che persone maggiorenni, per una condizione permanente o temporanea non siano in grado di provvedere a se stessi. Come nel caso dei minori, risulta titolare della capacità giuridica ma nell’impossibilità di esercitare la capacità di agire. Dunque, è necessario che qualcuno pensi ed agisca nel suo interesse.
L’avvocato a Roma; Donatella De Caria, fornisce servizi di consulenza e di assistenza legale atte a tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Gli strumenti di protezione giuridica sono:
- Procedimento di interdizione – nomina di un tutore.
- Procedimento di inabilitazione – nomina di un curatore.
- Nomina di un amministratore provvisorio ex art. 35 legge 833/78.
- art. 428 cc. “Annullamento di atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e volere nel momento in cui gli atti sono stati compiuti”.
I Principi fondamentali a cui si ispira l’amministrazione di sostegno, sono:
- Piena legittimazione giuridica a rappresentare e soddisfare i bisogni della persona fragile nella maggiore età: un Giudice Tutelare conferisce poteri di rappresentanza, sostituzione o affiancamento ad una persona o ad un ente.
- Riconoscimento ed rispetto delle aspirazioni del beneficiario del provvedimento
- Governo e cura degli interessi del beneficiario, salvaguardando il mantenimento delle autonomie
Chi può chiedere l’amministrazione di sostegno
Può chiedere l’amministrazione di sostegno, lo stesso soggetto fragile, o il coniuge od il convivente della persona che ne ha bisogno, o i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, o i responsabili dei servizi socio sanitari che hanno in cura o in carico la persona, o il pubblico ministero, oppure il tutore ed il curatore (con la contestuale richiesta di revoca dell’interdizione o inabilitazione).
Può essere nominato chi ha esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. La legge indica nell’ordine:
- coniuge o persona stabilmente convivente
- padre, madre
- figli
- fratelli
- parenti entro il 4° grado
- soggetto designato dal genitore superstite
- altra persona idonea
I doveri dell’amministratore di sostegno
- Affiancare rappresentare o sostituire il beneficiario, nel compimento degli atti definiti dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina.
- Garantire la qualità della vita del beneficiario con le scelte educative, sociali, sanitarie e previdenziali più opportune (progetto individualizzato)
- Rendicontare al Giudice Tutelare sulla situazione di vita e sulla amministrazione dei beni ed interessi del beneficiario, (fornendo eventualmente la documentazione)
- Informare il Giudice Tutelare, all’inizio e alla fine della gestione, sulla situazione patrimoniale del beneficiario
- Informare il Giudice di ogni ulteriore bisogno