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I diritti degli eredi alla morte del lavoratore dipendente

Quando viene a mancare il lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 2122 Cod. Civ., il coniuge, i figli a carico, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo hanno diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e del TFR del prestatore di lavoro deceduto.
Ciò poiché, al momento del decesso del lavoratore, il contratto di lavoro si interrompe automaticamente per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La ripartizione delle somme indicate deve effettuarsi secondo i bisogni di ciascun avente diritto, in caso di mancato accordo. Laddove, invece, manchino detti soggetti, il riparto avviene secondo le regole della successione legittima.
Essi godono del diritto in esame a prescindere dall’accettazione dell’eredità, in quanto l’erogazione delle somme suindicate costituisce un diritto proprio, e non un diritto successorio.
La corresponsione, laddove non disposta spontaneamente dal datore di lavoro del familiare deceduto, deve essere avanzata a quest’ultimo entro cinque anni dal decesso del lavoratore, a pena di prescrizione, con allegazione dei seguenti documenti:

    • atto di morte del defunto;
    • eventuale copia del testamento;
    • atto notorio attestante l’inesistenza di qualsivoglia sentenza di separazione o divorzio;
    • eventuale copia di sentenza di separazione o divorzio;
    • atto notorio prodotto dai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo attestante la parentela e la vivenza a carico del prestatore di lavoro;
    • dichiarazione attestante i dati anagrafici degli aventi diritto (comprendenti il codice fiscale e la quota loro spettante);
    • eventuale copia della delibera del giudice tutelare laddove tra gli aventi diritto vi siano dei minorenni, anche se collocati presso l’altro genitore.

Sia l’indennità sostitutiva di preavviso che il TFR sono soggetti a tassazione separata, con aliquota pari al 23%.

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