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GUIDA BREVE: L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE (O CONIUGALE)

L’ISTITUTO
L’assegnazione della casa familiare (o coniugale) è un istituto teso a tutelare i figli minorenni, quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap, ancorché il destinatario del provvedimento sia un genitore.

Naturalmente la misura in questione viene in essere quando viene meno il legame tra i genitori e più esattamente nei casi di cessazione della convivenza di genitori non uniti in matrimonio, di separazione e divorzio

La nozione di casa familiare

La casa familiare è il luogo dove si svolge abitualmente la vita domestica o meglio il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.

Può essere assegnata l’abitazione che la famiglia usa durante le vacanze?

No, secondo la giurisprudenza, può essere assegnata solo la casa dove si svolge abitualmente la vita domestica e non una diversa abitazione.

A chi spetta l’assegnazione della casa coniugale?

Il godimento della casa familiare, spetta al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti (cioè che studiano o comunque non producono reddito) o maggiorenni portatori di handicap grave.
L’assegnazione della casa è attribuita tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Attraverso l’assegnazione dell’abitazione familiare (o coniugale), il Legislatore ha voluto assicurare ai figli minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti, o portatori di handicap grave, la conservazione dell’“habitat domestico”, inteso come “centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare [1].
Con la conservazione dell’habitat domestico si è voluto evitare il prevedibile pregiudizio eventualmente derivante ai figli (tanto più se minorenni o portatori di handicap) dalla repentina cessazione del rapporto con l’ambiente domestico e con le abituali frequentazioni.

L’abitazione familiare può essere chiesta solo dalle persone unite in matrimonio o anche da quelle che hanno interrotto la convivenza di fatto?

La legge ha eliminato le disparità tra figli nati in costanza di matrimonio e quelli nati fuori dalle unioni coniugali. Quindi, in caso di cessazione della convivenza tra persone non coniugate, il genitore convivente con prole minorenne o non autosufficiente economicamente (cioè che non produce reddito) o maggiorenne portatore di handicap, può chiedere ed ottenere l’assegnazione della casa familiare.

È possibile chiedere l’assegnazione della casa familiare (coniugale) per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole

No, la giurisprudenza ha sempre escluso che l’assegnazione della casa coniugale possa essere utilizzata come misura per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.

Il genitore che convive con i figli può chiedere l’assegnazione della casa familiare anche se il proprietario è l’altro genitore?

Sì, il godimento della casa familiare spetta al genitore con cui convivono i figli, a prescindere del titolo e quindi anche se non ne sia proprietario. Nel caso in cui l’immobile sia gravato dal mutuo, il genitore che ha contratto l’obbligazione dovrà continuare ad onorarla pagando le relative rate.
Giova, tuttavia precisare che il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori (e quindi, anche ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento), considerato l’eventuale titolo di proprietà.

È possibile che il genitore proprietario metta in vendita la casa familiare assegnata all’altro?

Il genitore che ha il diritto di godimento sulla casa coniugale è tutelato in quanto il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

È possibile ottenere l’assegnazione della casa familiare o coniugale in assenza di figli?

No, l’adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare (o coniugale) è condizionata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap grave e conviventi con il genitore che lo chiede, trattandosi, come abbiamo già detto, di una misura a protezione della prole. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti “è proprio l’esigenza di soddisfare l’interesse (alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare) che, secondo la “ratio” della norma, giustifica il potere del giudice di imporre al coniuge titolare del diritto reale o personale di godimento dell’immobile il sacrificio della sua situazione soggettiva”. [2]

Quali sono le sorti della casa familiare in mancanza di figli?

In mancanza di figli, poiché il Giudice non può disporre l’assegnazione, il godimento della casa familiare (o coniugale) sarà disciplinato in base al titolo (proprietà o altro diritto reale, titolarità del contratto di locazione o comodato),
In caso di mancata assegnazione del godimento esclusivo della casa ove i comproprietari non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, essi restano naturalmente liberi di chiedere la divisione dell’immobile.

Quando viene meno il diritto al godimento della casa familiare

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

[1] Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231; Cass. Sez.I Civ.4 luglio 2011n.14533
[2] Cass., 17 dicembre 2009, n. 26586, in Giust. civ. 2010, 10, I, 2179 NOTA (s.m.) (nota di: MARINI)

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