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GUIDA BREVE: IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

COS’È IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO?

È l’atto formale tramite il quale una persona spontaneamente assume di essere genitore del proprio figlio nato fuori dal matrimonio.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO?

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è un atto solenne ed irrevocabile e deve essere formalizzato:

nell’atto di nascita,

oppure
– con apposita dichiarazione posteriore alla nascita del figlio o al concepimento davanti all’Ufficiale dello stato civile;
– in un atto pubblico, cioè in un atto redatto davanti ad un pubblico ufficiale (es. un notaio)
– in un testamento, qualsiasi sia la sua forma; in quest’ultimo caso, l’efficacia del riconoscimento produrrà effetti solo alla morte del testatore

IL RICONOSCIMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO DA UN SOLO GENITORE?

Sì, il riconoscimento può essere effettuato sia congiuntamente da entrambi i genitori biologici, sia separatamente da ciascuno di essi.

IL GENITORE BIOLOGICO CONIUGATO CON UNA PERSONA DIVERSA DALL’ALTRO GENITORE PUÒ RICONOSCERE IL FIGLIO?

Sì, il genitore biologico coniugato all’epoca del concepimento con una persona diversa dall’altro genitore, può riconoscere il figlio (in passato c.d. adulterino).

PER IL RICONOSCIMENTO È NECESSARIO IL CONSENSO DEL GENITORE CHE HA RICONOSCIUTO IL FIGLIO PER PRIMO?

Sì, se il figlio non ha compiuto i 14 anni, il riconoscimento, richiede il consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio;
se il figlio ha compiuto 14 anni, il riconoscimento richiede l’assenso di quest’ultimo.

IL GENITORE CHE HA GIÀ RICONOSCIUTO PER PRIMO IL FIGLIO PUÒ OPPORSI AL RICONOSCIMENTO?

ll consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio, tuttavia il genitore che ha già riconosciuto il figlio può opporre il proprio rifiuto e far sorgere una controversia.

IN CHE MODO PUO’ ESSERE SUPERATO IL RIFIUTO DEL GENITORE A PRESTARE IL CONSENSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO CHE NON HA ANCORA COMPIUTO QUATTORDICI ANNI?

Il genitore che si vede negare il consenso al riconoscimento del figlio infra quattordicenne può:
ricorrere al Giudice competente (che, ai sensi del novellato art.38 disp.att.c.c. viene individuato nel Tribunale Ordinario del luogo di residenza del minore).
– Il Tribunale fissa un termine entro il quale il genitore che intende riconoscere il figlio deve notificare il ricorso a quello che ha rifiutato il consenso.

Il genitore che riceve la notifica del ricorso può:
non proporre opposizione entro trenta giorni ed allora il Tribunale pronuncia la sentenza che tiene luogo del consenso mancante,
proporre opposizione. In questo caso il Giudice assume ogni informazione che ritiene opportuna, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore purché capace di discernimento ed assume i provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare una relazione tra il figlio ed il ricorrente (cioè di colui che ha proposto la domanda) a meno che, non ritenga che l’opposizione dell’altro sia palesemente fondata.

la sentenza che tiene luogo del consenso mancante
con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante ( cioè non espresso dal genitore che ha riconosciuto il figlio), il giudice pronuncia i provvedimenti riguardanti l’affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio minore, dando anche disposizioni sul cognome paterno che potrà essere aggiunto o sostituito a quello della madre.
Su tale ultimo punto, si precisa che, ai sensi dell’art.262 c.c., il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Il Giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

IL GIUDICE PUO’ RIGETTARE IL RICORSO E NON PRONUNCIARE LA SENTENZA IN LUOGO DEL CONSENSO MANCANTE?

La legge non contempla espressamente questa possibilità, tuttavia il richiamo all’«interesse del figlio» contenuto nell’art.250 comma 4 c.c. determina la necessità che il Giudice valuti in relazione al caso concreto, l’opportunità di emettere la sentenza, tenendo in considerazione l’interesse del figlio infraquattordicenne. Secondo la giurisprudenza, il riconoscimento del figlio per il genitore è un diritto costituzionalmente garantito che può essere limitato solo in presenza di motivi gravi e irreversibili, come nel caso di giudizio di inidoneità genitoriale e di pericolo di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore,in caso di riconoscimento di quest’ultimo da parte del genitore (Cass. Civ. Sez.I ,11.12.2013, n.27729).

DA QUANDO PRODUCE GLI EFFETTI IL RICONOSCIMENTO?

Il riconoscimento produce gli effetti dal momento della nascita del figlio.

L’OBBLIGO DEI GENITORI DI EDUCARE E MANTENERE IL FIGLIO BIOLOGICO, DISCENDE DAL RICONOSCIMENTO?

No, secondo la giurisprudenza l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli discende dalla procreazione e non già dall’esistenza del legame giuridico che viene a crearsi tra il genitore e il figlio con il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, di conseguenza qualora alla procreazione non faccia seguito il riconoscimento e l’adempimento degli obblighi genitoriali può determinarsi il c.d. illecito endofamiliare.
Quindi, qualora il genitore sia consapevole del concepimento (per l’esistenza di una serie di indizi univoci ed al di là delle certezza delle prove genetiche) ma non faccia nulla per adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge, si determina il diritto del figlio al risarcimento dei danni.

A QUANTI ANNI IL GENITORE PUO’ RICONOSCERE IL FIGLIO?
I genitori per riconoscere i figli devono aver compiuto sedici anni, tuttavia l’art.250 c.c. ammette la possibilità del riconoscimento per gli infrasedicenni, con l’autorizzazione del giudice, il quale deve valutare le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (art. 250 comma 5 c.c.


AI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO SONO RICONOSCIUTI GLI STESSI DIRITTI DEI FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO?

Sì, l’ultima riforma ha eliminato ogni residua differenza rimasta tra gli uni e gli altri, operando una parificazione dei figli anche sotto l’aspetto lessicale, nel senso che il termine “figlio naturale” nella legislazione è stato sostituito da quello di “figlio”.
La sola differenza rimasta riguarda il procedimento per la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento della prole minorenne nei giudizi aventi ad oggetto la cessazione della convivenza dei genitori.
Nel caso di coppie coniugate, infatti, il procedimento di separazione e di divorzio nel quale vengono assunti i provvedimenti per i figli, dopo una prima fase (c.d. presidenziale) è ordinario ed assistito dalle garanzie del contraddittorio, a differenza di quello di regolamentazione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, per i quali il procedimento è camerale.

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