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EREDITÀ: COME TUTELARSI DAL RISCHIO DI DOVER RISPONDERE DEI DEBITI EREDITARI CON I PROPRI BENI

Quando e dove si apre la successione ereditaria?

La successione ereditaria di una persona si apre al momento della sua morte.

La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art.456 c.c.).

Perché è importante il luogo di apertura della successione?

Il luogo di apertura della successione è importante per poter individuare il giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie ereditarie ma anche l’Organismo di mediazione innanzi al quale svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di promuovere una causa ereditaria.

Per essere più chiari e volendo fare un esempio, se il defunto in vita viveva a Roma, gli eredi che intendono proporre una causa di divisione ereditaria dovranno esperire il tentativo obbligatorio di mediazione presso un Organismo ubicato a Roma ed in caso di mancato accordo, potranno promuovere il giudizio innanzi al Tribunale di Roma.

Successione testamentaria legittima e necessaria

La successione testamentaria si apre se il defunto in vita ha disposto dei propri beni con testamento;

la successione legittima che ha titolo nella legge e trova il suo fondamento nel principio della solidarietà famigliare, si apre in mancanza del testamento oppure nel caso in cui il testamento sia stato redatto ma non vi sia stato compreso tutto il patrimonio.

I soggetti chiamati alla successione legittima sono: in misura e gradi differenti: il coniuge o l’unito civilmente (comma 21 dell’articolo unico della l.76/2016), i discendenti, gli ascendenti, i collaterali , gli altri parenti e lo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dalle norme del codice civile.

Successione necessaria: alcuni soggetti proprio per il principio della solidarietà famigliare non possono essere esclusi dall’eredità a prescindere dalla volontà del testatore.

A questi soggetti, detti legittimari, che sono il coniuge o l’unito civilmente (l.76/2016), i figli e gli ascendenti del defunto, la legge riconosce il diritto di ricevere una quota del valore del patrimonio del defunto, comprensivo dei beni residui e dei beni donati, c.d. riserva (art.536 c.c), anche, in presenza di disposizioni testamentarie che non la prevedano,

In che modo i legittimari possono far valere i loro diritti lesi dal testamento?

Nel caso in cui nel testamento non venga rispettata la quota di riserva, ad esempio un figlio del defunto sia stato escluso per testamento dalla successione( c.d. legittimario pretermesso) o sia stata riservata una quota inferiore a quella allo stesso spettante per legge, quest’ultimo potrà agire in giudizio (dopo aver svolto il tentativo di mediazione) al fine di far valere il proprio diritto di riserva ed ottenere quindi la quota dell’ eredità che gli spetta, mediante la riduzione delle disposizione testamentarie. Se tale riduzione non permette comunque di integrare il valore, è diritto del legittimario chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal defunto.

LA CHIAMATA ALL’EREDITÀ – L’ACCETTAZIONE E LA RINUNZIA

A seguito della morte di una persona, viene in essere la c.d. delazione ereditaria, cioè la chiamata o meglio l’investitura in capo al chiamato di succedere ovvero del diritto di fare propria l’eredità o di conseguire il legato (Cm. Bianca).

Con la delazione il chiamato ha il diritto di acquisire l’eredità o meglio di divenire erede ma l’acquisto dipende da un suo atto di volontà che consiste nell’accettazione.

È solo con l’accettazione quindi che il chiamato fa propria l’eredità

L’acquisto del legato invece non richiede un atto di accettazione.

Il chiamato all’eredità è obbligato ad acquisire l’eredità?

No, nessuno è obbligato ad acquisire la qualità di erede. Il chiamato all’eredità può infatti decidere se accettare o rinunciare.

IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA FASE DELLA DELAZIONE (CHIAMATA ALL’EREDITÀ) E QUELLO DELL’ACCETTAZIONE

Nel periodo intercorrente tra la fase della delazione (chiamata ) e quello dell’accettazione i soggetti delati (o chiamati) hanno il compito di assicurare la conservazione del patrimonio per evitare un possibile deprezzamento economico ma, nel farlo, devono attenersi a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia.

Se il chiamato all’eredità (delato) non si trova nel possesso dei beni ereditari può essere nominato dal tribunale un curatore dell’eredità cd giacente fino ad un’accettazione, che andrà avanti in caso di rinuncia all’eredità

L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ

I MODI DELL’ACCETTAZIONE SONO DUE:

L’accettazione espressa: è una dichiarazione che il chiamato all’eredità fa fare in un atto pubblico o in una scrittura privata ed esprime la propria volontà di acquisire l’eredità e di assumere il titolo di erede (475 cc).

L’accettazione tacita: è una manifestazione implicita della volontà di accettare l’eredità. Il chiamato si comporta cioè da erede.

L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (ad esempio vende i beni ereditari).

Sono considerate forme di accettazione tacita:

✓ la donazione, la vendita o la cessione dei propri diritti sulla successione (art.477 c.c.) ma anche altre attività come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, proporre un giudizio di risoluzione o rescissione di un contratto o un procedimento di divisione ereditaria o di riduzione delle disposizioni testamentarie, pagare i debiti lasciati dal defunto e la voltura castale di un bene.

È revocabile l’accettazione?

✓ No, l’accettazione è irrevocabile e non ripetibile,

• Entro quanto tempo deve compiersi l’accettazione?

✓ L’accettazione deve essere compiuta entro dieci anni dall’apertura della successione (o dall’avveramento della condizione, se posta), con eccezione del caso di accettazione con beneficio d’inventario di cui diremo di seguito.

• Può essere stabilito un termine più breve per l’accettazione?

Sì, il giudice – su ricorso di chiunque vi abbia interesse- può fissare un termine al chiamato, entro il quale quest’ultimo deve dichiarare se accetta o rinunzia. Trascorso tale termine, il chiamato che non abbia fatto la dichiarazione perde il diritto di accettare l’eredità (art.481 c.c)

L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ ED I RISCHI CONNESSI

Cosa succede con l’accettazione pura e semplice?

Con l’accettazione pura e semplice, la persona chiamata all’eredità assume le vesti di erede

➢ e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al defunto e risponde quindi dei debiti ereditari anche con i propri beni personali.

Dunque l’acquisto dell’eredità può nascondere delle insidie, in quanto il passivo dell’eredità può superare l’attivo e se il chiamato accetta, senza cautelarsi, rischia di dover rispondere con i propri beni personali.

È quindi consigliabile che il chiamato all’eredità, nel procedere all’accettazione, sia prudente ed eviti di comportarsi da erede (quindi di accettare tacitamente l’eredità) e ciò, soprattutto, se non è in grado di sapere se il defunto in vita aveva contratto debiti.

• In che modo il chiamato all’eredità può difendere il proprio patrimonio dal rischio dei debiti del defunto?

I debiti contratti in vita dal defunto e da quest’ultimo non onorati prima della sua morte non si estinguono ma gravano sulla successione e, se ingenti, possono perfino superare il valore dell’attivo.

Il chiamato all’eredità per non rischiare di dover rispondere con i propri beni personali dei debiti ereditari eccedenti, può accettare l’eredità “con beneficio di inventario” o anche rinunciare all’eredità.

Cosa si intende per asse ereditario?

L’asse ereditario (o massa ereditaria) è il complesso di beni, diritti e obbligazioni appartenenti alla persona defunta, che vengono trasferiti, dopo la morte, agli aventi diritto.

➢ Dell’asse ereditario possono fare parte:

beni immobili come fabbricati e terreni, aziende, quote societarie, beni mobili, titoli, valori mobiliari, denaro (anche beni come quadri, tappeti etc).

Cosa si intende per accettazione con beneficio di inventario?

È una forma di tutela per l’erede.

Come abbiamo visto, con l’accettazione pura e semplice (dovuta ad esempio ai comportamenti del chiamato all’eredità che promuove il giudizio di divisione dell’eredità), l’erede-pur non conoscendo la consistenza dell’asse ereditario- subentra in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al defunto e risponde quindi dei debiti ereditari anche con i propri beni personali.

Accettando con il beneficio d’inventario, invece, l’erede ha la possibilità di conoscere e valutare la reale consistenza dell’attivo e del passivo ereditario.

In cosa consiste l’effetto del beneficio d’inventario?

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede e dunque di limitare la responsabilità patrimoniale e personale dell’erede entro i limiti del valore dell’asse ereditario (C.M. Bianca).

L’accettazione con beneficio d’inventario permette quindi al chiamato di pagare i debiti ereditari con l’attivo dell’asse ereditario e comunque di non rispondere con i beni propri beni dei debiti ereditari.

Esistono soggetti obbligati ad accettare con beneficio d’inventario?

Sì, l’accettazione beneficiata è obbligatoria per i chiamati/delati all’eredità che siano

✓ minori di età, interdetti(un orientamento consolidato in giurisprudenza estende il principio anche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno), inabilitati, persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti non riconosciuti.

l’accettazione viene fatta naturalmente dai soggetti che li rappresentano e che devono essere espressamente autorizzati (tutori, protutori, amministratori di sostegno ecc.).

In che modo deve essere fatta l’accettazione con beneficio d’inventario?

L’accettazione con beneficio d’inventario può essere fatta solo per atto pubblico da un Notaio oppure dal Cancelliere del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione ereditaria, in mancanza di tale requisito l’accettazione si considera pura e semplice.

L’inventario può essere fatto prima dell’accettazione?

Sì, l’art.484, comma 3, c.c. stabilisce che: “la dichiarazione (di accettazione) deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile”.

I TERMINI PER L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO

I termini sono di fondamentale importanza in quanto la loro decorrenza comporta la decadenza dal beneficio.

Dobbiamo distinguere a tal proposito due diversi casi:

1) il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (ad esempio il figlio del defunto che vive nell’appartamento del padre) perde la possibilità di accettare con beneficio d’inventario e viene considerato erede puro e semplice nei seguenti casi:

se non esegue l’inventario nel termine di 3 mesi decorrenti dal giorno dell’apertura della successione (cioè dalla morte del soggetto della cui eredità si tratta) o dalla notizia della delazione/chiamata. Tale termine può essere prorogato dal Tribunale per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.

se entro 40 giorni dalla conclusione dell’inventario non dichiara di accetta o di rinunciare all’eredità (sempre che non abbia già fatto la dichiarazione di accettazione, che, come abbiamo detto, può precedere l’inventario).

✓ Tali principi non riguardano i soggetti (sopra indicati) per i quali la legge ammette quale forma di accettazione solo quella con beneficio d’inventario (come minori, interdetti etc).

2) Il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari può accettare con beneficio d’inventario fino a quando permane il suo diritto di accettare l’eredità (10 anni) ma una volta fatta l’accettazione deve redigere l’inventario nei successivi tre mesi.

In cosa consiste l’inventario dei beni ereditari?

L’inventario è un atto pubblico di ricognizione di un complesso di beni (C.M. Bianca).

Nell’inventario viene accertata la consistenza dell’attivo e del passivo dell’eredità e vengono descritti i beni immobili mobili per i quali si procede con previa stima.

A chi spetta la formazione dell’inventario?

Al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, oppure ad un Notaio.

Cosa accade una volta formato l’inventario e resa la dichiarazione?

Una volta concluso l’inventario resa la dichiarazione dovranno essere pagati i debiti del defunto secondo quanto stabilito in materia dal codice civile. la mancata osservanza delle norme può determinare la decadenza dal beneficio dell’inventario, con la conseguenza che l’erede sarà chiamato a rispondere dei debiti ereditari.

L’erede può decadere dal beneficio d’inventario?

Sì, come anticipato, l’erede può decadere da tale beneficio se non rispetta le norme dettate dal codice civile in materia, ad a esempio decade dal beneficio se vende o sottopone a pegno o ipoteca i beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Giova su questo ultimo punto precisare che per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

LA RINUNZIA ALL’EREDITÀ

Come si è detto, il chiamato può anche rinunciare all’eredità.

La rinunzia, come l’accettazione con beneficio d’inventario, richiede la capacità di agire e deve farsi con dichiarazione effettuata presso un notaio o presso la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione verrà inserita, a cura del notaio o del cancelliere, nel registro delle successioni.

L’effetto della rinunzia è la perdita retroattiva del diritto all’eredità , nel senso che il rinunziante è considerato come se mai fosse stato chiamato.

Il chiamato, tuttavia, può revocare la rinunzia fino a quando l’eredità non sia acquistata dagli altri chiamati.

Si può decadere dal diritto di rinunziare all’eredità?

Sì, il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità decade dalla facoltà di rinunziarvi e si considera erede puro e semplice, nonostante la rinunzia.

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