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Emotrasfusioni al minorenne in mancanza dell’autorizzazione dei genitori

EMOTRASFUSIONI AL MINORENNE IN MANCANZA DEL CONSENSO DEI GENITORI PER MOTIVI RELIGIOSI-INTERESSE AD AGIRE DEI GENITORI PER L’IMPUGNAZIONE DEL DECRETO CHE LE AUTORIZZA

(Cass. Civ., Sez. I, 11/01/2022, n. 604)

“l’interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l’attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice . Se non l’attualità, è necessaria, tuttavia, l’esistenza della lesione, dovendo l’interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato”

LA VICENDA PROCESSUALE

Il Tribunale per i Minorenni di Milano si pronunciava in merito alla richiesta dei sanitari che domandavano di sospendere provvisoriamente la responsabilità genitoriale dei genitori di una minore, cui era stata diagnosticata una massa tumorale e che necessitava di emotrasfusioni, poiché sia quest’ultima che i genitori negavano il loro consenso alle emotrasfusioni per motivi di credo religioso, essendo Testimoni di Geova.

Il Giudice minorile accoglieva la richiesta e sospendeva provvisoriamente i genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, affidando la minore al Comune di Busto Arsizio.

I sanitari venivano, quindi, autorizzati con decreto del Giudice Tutelare ad eseguire le emotrasfusioni, in caso di necessità, in occasione dell’esame bioptico che, invero, veniva eseguito senza far ricorso a quella pratica.

Avverso il decreto con cui il Giudice Tutelare autorizzava le emotrasfusioni, i genitori proponevano reclamo, deducendone la nullità per la mancata audizione della minore, pur cosciente e capace di autodeterminarsi ma il Tribunale per i Minorenni lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad agire essendo il reclamato provvedimento autorizzativo del trattamento trasfusionale riferito ad un esame diagnostico già eseguito senza necessità di ricorrere alle ipotizzate trasfusioni.

I genitori proponevano ricorso in Cassazione , denunciando con il primo motivo violazione di legge, “in relazione a numerosi parametri, per avere escluso l’interesse a proporre reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare autorizzativo del trattamento trasfusionale, che invece si assume esistente, in relazione alla invocata tutela del diritto della minore all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie, all’audizione e al rispetto delle convinzioni religiose anche dei genitori, nonché della loro immagine nel rapporto con la figlia”; con  il secondo motivo i ricorrenti  deducevano l’illegittimità del decreto impugnato per avere ritenuto che il loro dissenso alle trasfusioni fosse un elemento di rischio e di pregiudizio per la minore, senza considerare che non vi erano rischi per la vita e la salute della minore tali da giustificare il consenso preventivo alle trasfusioni; con il terzo motivo deducevano violazione del diritto della figlia minore alla libera e consapevole autodeterminazione nelle scelte sanitarie e ad essere ascoltata, essendo capace di discernimento; infine con il quarto motivo denunciavano la abnormità dei provvedimenti impugnati, adottati in assenza di necessità ed urgenza, anche in relazione all’affidamento provvisorio della minore al Comune di Busto Arsizio.

Il ricorso veniva rigettato

MOTIVI DELLA DECISIONE:

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo ed ha  considerato corretta la decisone del Tribunale per i minorenni di escludere l’esistenza dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti riguardo al provvedimento che aveva  autorizzato il trattamento trasfusionale eventualmente necessario per un esame diagnostico che, tuttavia, al momento della decisione, era già stato eseguito senza necessità di ricorrere a quel trattamento.

In particolare, il Supremo Collego ha osservato  che “l’interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l’attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice (vd. Cass. n. 12893 e 16262 del 2015, n. 13556 del 2008). Se non l’attualità, è necessaria, tuttavia, l’esistenza della lesione, dovendo l’interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato (vd. Cass. n. 9201 del 2021, SU n. 10553 del 2017)”.

Nella fattispecie – secondo la Corte di Cassazione-  il Giudice minorile aveva sostanzialmente escluso l’esistenza, “cioè la stessa configurabilità in astratto, della lesione dei diritti soggettivi prospettati in causa, riassuntivamente configurabili quali espressione del diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria, in considerazione del fatto che – al momento della decisione – il trattamento trasfusionale autorizzato era stato superato in quanto resosi non necessario in occasione dell’esame diagnostico”.  Sicchè l’’accertamento richiesto aveva ad oggetto “non l’effettiva lesione del diritto ma la mera eventualità (e dunque il pericolo) della lesione stessa, in conseguenza dell’autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare, eventualità mai realizzatasi, risultando la lesione inesistente al momento della decisione del Tribunale qui impugnata”. Non sussisteva, quindi uno stato di incertezza

Gli ulteriori profili esposti nel primo motivo e gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili.

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