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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: FIGLI DI GENITORI DELLO STESSO SESSO

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: FIGLI DI GENITORI DELLO STESSO SESSO

IL FIGLIO MINORENNE DI GENITORI DELLO STESSO SESSO HA DIRITTO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO DALLO STATO MEMBRO DI CUI E’ CITTADINO ED A SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI CON  CIASCUNO DI  ESSI

Corte di Giustizia Europea  (Grande Sezione) 14 dicembre 2021

Nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

(Causa C‑490/20 – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021 – V.М.А. contro Stolichna obshtina, rayon Pancharevo.)

LA VICENDA

Due donne, la cittadina bulgara V.M.A e la cittadina del Regno Unito K.D.K. si sono sposate nel 2018 a Gibilterra e dal 2015 sono andate a vivere in Spagna. Nel dicembre 2019 hanno avuto una figlia S.D.K.A nata in Spagna e qui  convivente con  le stesse. L’atto di nascita della bambina, rilasciato dalle autorità spagnole, menziona le due donne come «madre A» e come «madre».

A gennaio 2020,  la donna bulgara VMA  ha chiesto al Comune di Sofia del proprio Stato di origine,  il rilascio di un atto di nascita per la figlia S.D.K.A, deducendo di averne necessità ai fini della richiesta del documento d’identità bulgaro della bambina ed allegando una traduzione in lingua bulgara, legalizzata e autenticata, dell’estratto del registro dello stato civile di Barcellona (Spagna), relativo all’atto di nascita  della predetta minore di S.D.K.A.

Il Comune di Sofia  ha invitato la  richiedente il certificato a fornire prove relative alla filiazione di S.D.K.A, in relazione all’identità della madre biologica, precisando che il modello di atto di nascita figurante nei modelli di atti di stato civile in vigore a livello nazionale prevedeva una sola casella per la «madre» e un’altra per il «padre», e che quindi in ciascuna di queste caselle poteva apparire solo un nome.

La donna ha risposto al Comune di Sofia che, in virtù della legislazione bulgara in vigore, non era obbligata a fornire l’informazione richiesta.

Il Comune di Sofia ha quindi respinto la richiesta del certificato negandone il rilascio, motivando la decisione con la mancanza di informazioni riguardanti l’identità della madre biologica della minore interessata e con il fatto che la menzione in un atto di nascita di due genitori di sesso femminile era contraria all’ordine pubblico della Repubblica di Bulgaria, che non consente il matrimonio tra due persone dello stesso sesso.

 

I QUESITI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI SOFIA:

Avverso la decisione del Comune di Sofia la donna ha proposto ricorso all’Administrativen sad Sofiagrad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria).

Il Giudice ha riconosciuto la cittadinanza bulgara  della minore S.D.K.A,  nonostante  il rifiuto delle autorità bulgare di rilasciare l’atto di nascita  ed ha deciso di sospendere il procedimento per  sottoporre alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. Se gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non consentano alle autorità amministrative bulgare di rifiutare il rilascio di un atto di nascita bulgaro con la motivazione che la ricorrente si rifiuta di indicare chi è la madre biologica del bambino.
  2. Se l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e l’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea consentano che, per la tutela della salvaguardia dell’identità nazionale e dell’identità costituzionale degli Stati membri, questi ultimi abbiano un’ampia discrezionalità con riferimento alle disposizioni per l’accertamento della filiazione e nello specifico in che modo è possibile bilanciare l’interesse dell’identità nazionale e dell’identità costituzionale di uno Stato membro e, dall’altra, l’interesse superiore del bambino.
  3. Se è rilevante il fatto che una delle madri è cittadina del Regno Unito, non più stato membro dell’Unione, poiché il rifiuto di rilasciare un atto di nascita bulgaro renderebbe più difficile il pieno esercizio dei diritti del minore come cittadino dell’Unione.
  4. Se il diritto dell’Unione, in base al principio di effettività, obblighi le competenti autorità nazionali a discostarsi dal modello per la redazione di un atto di nascita, che è parte costitutiva del diritto nazionale vigente.

 

il giudice nazionale  ha in sostanza chiesto “se il diritto dell’Unione obblighi uno Stato membro a rilasciare un atto di nascita, al fine di ottenere un documento d’identità secondo le norme di tale Stato membro, per un minore, cittadino di tale Stato membro, la cui nascita in un altro Stato membro è attestata da un atto di nascita emesso dalle autorità di tale altro Stato membro, conformemente alla sua legislazione nazionale, e che designa, quali madri di tale minore, una cittadina del primo di tali Stati membri e sua moglie, senza precisare quale delle due donne abbia dato alla luce la bambina. In caso affermativo, detto giudice si chiede se il diritto dell’Unione esiga che un tale atto includa, come quello emesso dalle autorità dello Stato membro in cui il minore è nato, i nomi di tali due donne in qualità di madri. Il suddetto giudice desidera anche sapere se il fatto che l’altra madre del minore in questione sia cittadina del Regno Unito, che non è più uno Stato membro, abbia una qualche influenza sulla risposta a tale questione.”

Il procedimento accelerato

Il giudice del rinvio ha chiesto anche la trattazione della  causa con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, sulla base del presupposto che il rifiuto delle autorità bulgare di rilasciare alla minore S.D.K.A. (cittadina bulgara) un atto di nascita avrebbe causato a quest’ultima serie difficoltà per ottenere un documento d’identità bulgaro e, di conseguenza, per esercitare il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all’articolo 21 TFUE. 34.

La domanda di procedimento accelerato è stata accolta e motivata sulla base del presupposto che “  S.D.K.A., una minore in tenera età, è attualmente priva di un passaporto, mentre risiede in uno Stato membro di cui non è cittadina. Poiché le questioni poste sono volte a determinare se le autorità bulgare siano tenute a rilasciare un atto di nascita per tale minore e poiché dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale atto è necessario, secondo il diritto nazionale, per poter ottenere un passaporto bulgaro, una risposta della Corte entro un breve periodo di tempo può contribuire a che tale minore ottenga più rapidamente un passaporto (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 3 luglio 2015, Gogova, C‑215/15, non pubblicata, EU:C:2015:466, punti da 12 a 14

LA DECISIONE DELLA CORTE:

La Corte (Grande Sezione) ha così deciso :

“L’articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che

 nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”

Studio Legale Avv. Donatella De Caria

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