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COME TUTELARE E PROTEGGERE UN PARENTE ANZIANO, O COMUNQUE FRAGILE, NEL PERIODO DEL CORONAVIRUS ATTRAVERSO L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

✔️IN QUALI CASI SI PUO’ RICORRERE AL GIUDICE PER TUTELARE UN SOGGETTO FRAGILE DURANTE LA PANDEMIA?
Nell’emergenza a cui il coronavirus ci costringe, sono in molti ad esprimere preoccupazione per non potersi prendere cura direttamente di una persona cara anziana o giovane che per via di un’infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Queste persone fragili, soprattutto se vivono da sole, spesso, sono affiancate da badanti che le supportano nell’attività di cura domestica. Le badanti, ultimamente – complice la difficoltà di circolazione per la pandemia- sono chiamate a svolgere, anche, quei compiti dei quali in passato si facevano carico esclusivamente i familiari, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’assistenza alla riscossione della pensione.

Giova innanzitutto precisare che per queste persone fragili il codice civile prevede l’apposita – misura protettiva dell’amministrazione di sostegno, che al verificarsi di taluni presupposti – può essere disposta dal Giudice Tutelare, anche, durante il periodo della pandemia…

La legislazione tesa a contenere la pandemia del Coronavirus
che ha avuto risvolti nella vita di ogni cittadino, vietando gli spostamenti delle persone e l’esercizio delle attività in ogni settore, tra cui anche quello giudiziario, ha previsto la sospensione dei giudizi e dei termini processuali in ambito civile, penale, amministrative e tributario, dal 9 marzo al 15 aprile, termine successivamente prorogato all’11 maggio 2020, con alcune eccezioni.
L’art.83 comma 3 lett.d del D.Lgs 17.03.2020 esclude la sospensione dei giudizi e dei termini per i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
È quindi possibile ricorrere, anche in questa fase emergenziale, per i soli casi di urgenza, al Giudice Tutelare, per chiedere un provvedimento provvisorio che, come si dirà di seguito verrà emesso , senza fissare l’udienza, oppure procedere nei modi consueti, nelle sole ipotesi di reale urgenza ed indifferibilità e sempre che le condizioni di salute della persona fragile consentano l’esame diretto del Giudice.

Ma in che modo possiamo tutelare una persona fragile mediante la richiesta della nomina di un amministratore di sostegno?
Andiamo per gradi
✔️COS’È L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
È una misura di protezione duttile prevista in favore appunto di persone che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai loro interessi.

✔️ COSA OCCORRE PER L’APERTURA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
Come appena accennato, la condizione necessaria per l’apertura dell’Amministrazione di sostegno è la sussistenza dei seguenti presupposti
un’infermità o menomazione psichica;
e/o
infermità o menomazione fisica
a cui consegue
– lo stato di impossibilità anche solo parziale o temporaneo per il soggetto di provvedere ai propri interessi a causa della menomazione o dell’infermità.

✔️ IN QUALI CASI PUO’ ESSERE RICHIESTA LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Proprio per la duttilità dell’istituto, l’apertura dell’Amministrazione di sostegno si ritiene ammissibile in svariati casi , tra i quali, ma non solo:
– persone anziane non autosufficienti che conservino una residua capacità d’agire;
– disabilità intellettiva come: insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di down, alzheimer, demenze;
– dipendenze da alcol;
– abuso di sostanze stupefacenti;
– casi di prodigalità, shopping compulsivo ludopatia;
– demenza senile non riconducibile ad una specifica malattia;
– cecità;
– sordomutismo;
– soggetti colpiti da ictus celebrale, malattie degenerative o in fase terminale, portatori di handicap fisici, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

Naturalmente, in ciascuna delle riferite situazioni, all’infermità o alla menomazione, deve conseguire l’impossibilità anche solo parziale o temporanea per il soggetto debole di provvedere ai propri interessi.

✔️ COME CHIEDERE L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Il procedimento per la nomina dell’Amministratore di sostegno si propone, anche senza l’assistenza dell’avvocato, con
ricorso da proporre al Giudice del Tutelare del Tribunale del luogo in cui risiede o ha il domicilio la persona fragile in favore della quale si chiede la misura, (che di seguito verrà indicata come beneficiario).
A seguito del ricevimento del ricorso il Giudice Tutelare fissa, con apposito provvedimento, l’udienza ed ordina al ricorrente di notificare il ricorso, a mezzo raccomandata, o per tramite degli ufficiali giudiziari, alla persona in favore della quale ha richiesto l’amministrazione di sostegno e agli altri soggetti aventi diritto.
• Il Giudice Tutelare provvede ad istruire la causa e, secondo le necessità del caso ed in ragione della sua complessità e può limitarsi:
ad ascoltare 1) la persona fragile in favore della quale è stata chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno (recandosi, ove occorra, anche, nel luogo in cui questa si trova), 2) la persona che ha richiesto la misura (cioè il ricorrente) 3) i congiunti del destinatario della misura presenti ed all’udienza e ad esaminare i documenti depositati unitamente al ricorso o in udienza.
Nei casi complessi, il Giudice Tutelare può disporre, anche senza che ne venga fatta richiesta (e quindi d’ufficio), altre indagini, come la Consulenza Tecnica d’Ufficio.

✔️RAGIONI D’URGENZA DELLA RICHIESTA DI APERTURA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Laddove sussistano ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare potrà assumere d’ufficio, senza convocare le parti, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, nominare a tale scopo un amministratore di sostegno provvisorio e successivamente istruire la causa, fissando l’udienza ,in cui potrà confermare o revocare la misura adottata appunto in via d’urgenza.

✔️CHI PUO’ CHIEDERE L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
I soggetti che possono proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., sono i seguenti
• Pubblico Ministero;
• beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
• coniuge;
• persona stabilmente convivente con il beneficiario;
• parenti entro il quarto grado;
• affini entro il secondo grado;
• tutore dell’interdetto;
• curatore dell’inabilitato;
• unito civilmente in favore del proprio compagno.
Soggetti tenuti a proporre il ricorso:
Giova precisare che, per espressa previsione dell’art.406 , comma 3 “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”, sono tenuti a proporre il ricorso al Giudice Tutelare o comunque a rendere note tali circostanze alla Procura della Repubblica.

✔️LA SCELTA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Secondo la legge, l’amministratore di sostegno deve essere scelto con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Giova precisare che ciascuno può designare personalmente un amministratore di sostegno, in previsione della propria eventuale futura incapacità , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ad ogni buon conto, la scelta dell’amministratore di sostegno spetta al Giudice Tutelare, il quale, tenendo conto di quanto sopra si è detto, nominerà
il soggetto che il beneficiario della misura protettiva-in previsione della propria eventuale e futura parziale incapacità – aveva già nominato, con atto pubblico o scrittura privata;
in mancanza di tale designazione, o della sussistenza di gravi motivi, Il Giudice Tutelare – tenendo, anche, conto dell’eventuale preferenza espressa dall’interessato (che abbia conservato adeguata capacità di discernimento) – preferirà uno dei seguenti soggetti legati a quest’ultimo:
– il coniuge che non sia separato legalmente;
– la persona stabilmente convivente;
– il padre, la madre;
– il figlio;
– il fratello o la sorella;
– il parente entro il quarto grado;
– il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Valga rilevare che secondo la giurisprudenza l’elenco delle persone sopra indicate, secondo quanto previsto dall’art. 408 c.p.c. non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto dalla legge al Giudice , finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario (Cass. Civile, Sez.I, sentenza 19596 del 26 settembre 2011).

LA NOMINA AD AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI UN TERZO SOGGETTO DI FIDUCIA DEL GIUDICE
Il Giudice Tutelare, ove ne ravvisi l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato, quando ricorrono gravi motivi, può optare per la nomina di un terzo di propria fiducia, attingendo da un elenco di professionisti che abbiano manifestato la loro disponibilità ad assumere incarichi di questo tipo.

✔️I COMPITI DELL’AMMINISTATORE DI SOSTEGNO
I compiti ed i poteri dell’Amministratore di sostegno sono delineati nel provvedimento di nomina che metaforicamente può essere immaginato come un abito cucito sulla persona del beneficiario(cioè del soggetto debole).
Il Giudice Tutelare, infatti nel prescrivere i compiti all’amministratore di sostegno valuta, prima di tutto, il grado di infermità o il tipo di menomazione della persona, in modo da poter avere un quadro di quelle che sono le esigenze della stessa e, quindi, stabilire l’attività che l’Amministratore di sostegno dovrà svolgere per il loro soddisfacimento e che in sostanza riguarda:
la cura del patrimonio, intesa come la gestione dei redditi e l’amministrazione del patrimonio della persona fragile che può avere ad oggetto compiti molto semplici, come ad esempio la riscossione della pensione, il pagamento delle utenze domestiche, di tasse, imposte, stipendi, del canone locativo o del mutuo, e compiti molto più complessi come la gestione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare;
e
la cura della persona che ha ad oggetto il più ampio aspetto della vita della persona fragile e, quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le decisioni e le autorizzazioni riguardanti il ricovero in residenze sanitarie assistenziali nel caso di anziani non autosufficienti di grado elevato o medio che non hanno necessità di specifiche prestazioni ospedaliere, o in case di riposo, la frequenza di centri diurni assistenziali, le autorizzazioni in ambito sanitario (per gli interventi chirurgici, etc) ma anche il disbrigo delle pratiche per ottenere le pensioni etc.

✔️Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione della durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato e deve, tra l’altro, indicare

l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
– gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
i limiti, anche periodici delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
– la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

– Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio, prima della scadenza del termine.

✔️I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
I suoi doveri sono chiaramente definiti all’art. 410 dove si dice “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario” e dovrà tempestivamente informare quest’ultimo circa gli atti da compiere.

✔️L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PUO’ COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COME LA VENDITA DI UN IMMOBILE O L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ?
L’Amministratore di sostegno deve sempre essere autorizzato dal Giudice Tutelare per compiere in nome e per conto del beneficiario atti di straordinaria amministrazione (cioè atti che incidono significativamente in maniera positiva o negativa sul patrimonio del beneficiario), come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisto o la vendita di un bene immobile, l’acquisto o la vendita di un autoveicolo l’accettazione o la rinuncia all’eredità.
la vendita di un bene ereditario
Per completezza, si precisa che per la vendita di un bene ereditario, l’autorizzazione deve essere concessa,- previo parere obbligatorio del Giudice Tutelare, dal Tribunale dove si è aperta la successione ereditaria che è quello del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

✔️L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PUO’ ESSERE SOSTITUITO?
Sì il Giudice Tutelare può disporre la sostituzione dell’Amministratore di sostegno su richiesta motivata del beneficiario (cioè della persona nei cui confronti è disposta la misura protettiva), del Pubblico Ministero, dell’amministratore di sostegno o di uno dei congiunti, indicati dall’art. 406 c.c.,
✔️L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PUO’ CESSARE?
Si, l’amministrazione di sostegno può cessare
✔️IL DECRETO DI APERTURA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PUO’ ESSERE CONOSCIUTO DA TERZE PERSONE
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura sono annotati in margine all’atto di nascita del beneficiario e per tale ragione devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile che provvede appunto alle annotazioni . Se la durata dell’incarico e’ a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

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