Affidamento familiare in caso di separazione
In caso di separazione, l’ Affidamento familiare si inserisce nell’insieme di norme che regolano “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”. I figli hanno anche il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori. Di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La separazione non è causa di cessazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sui figli. L’esercizio della responsabilità genitoriale stessa è regolato dal giudice.
Il giudice, nelle sue decisioni, si attiene al principio che il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Inoltre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. E di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il giudice determina anche i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
In caso di disaccordo, i genitori possono rivolgersi al giudice. Se il genitore non si attiene alle condizioni dettate dal giudice, il suo comportamento potrà essere valutato dal giudice. Quest’ultimo può disporre una modifica della modalità di affidamento.
Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. In questo caso, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore a cui i figli non sono stati affidati, ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Ricorso al giudice
Quando il giudice adotta provvedimenti relativi ai figli può disporre l’ascolto del figlio minore. Quando quest’ultimo ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Nel caso in cui temporaneamente si verifichi l’impossibilità di affidare il figlio ad uno dei genitori, il giudice dispone l’affidamento familiare del minore. In caso di affidamento familiare il minore è dato in affidamento temporaneo ad una famiglia o anche ad una comunità. Viene preso in cura per la durata dell’impedimento dei genitori, per poi reinserire il bambino nella sua famiglia d’origine.