Rinuncia all’eredità
RINUNCIA ALL’EREDITA’
6. La rinuncia all’eredità
Il chiamato all’eredità può manifestare il suo proposito di non volere accettare l’eredità mediante rinuncia formale da effettuarsi per il tramite di una dichiarazione unilaterale e non recettizia che sarà ricevuta, come per l’accettazione con beneficio d’inventario, da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, l’inserzione dell’atto di rinuncia all’eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l’erede per il pagamento dei debiti del de cuius, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all’eredità, ha l’onere di provare, anche solo mediante l’acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell’atto de quo nel registro delle successioni (Tribunale, Palermo, sez. II, 11/08/2021, n. 3316).
Al fine di tutelare certezza e stabilità dei rapporti giuridici, la rinuncia non può essere parziale o sottoposta a condizione o termine, a pena di nullità.
7. Gli effetti della rinuncia
Per garantire la continuità nella titolarità dei beni ereditari, la rinunzia avrà efficacia retroattiva con la conseguenza che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.).
Sul punto recente Cassazione ha evidenziato come il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass. II, n. 15871/2020).
Un recente orientamento del Tribunale di Roma ha tuttavia chiarito come la rinuncia all’eredità vada dichiarata inefficace nei confronti di chi vanti un credito verso il rinunziante, «ove difetti una solidità patrimoniale di quest’ultimo idonea a garantire la soddisfazione del credito, risulti l’esistenza di attivo nell’eredità rinunciata e il debitore non abbia provato la capienza del proprio patrimonio nonostante la rinuncia» (Tribunale Roma, 18/03/2021).
Secondo la giurisprudenza, è altresì inefficace la rinuncia all’eredità effettuata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 485 c.c. per l’effettuazione dell’inventario (Cassazione civile sez. II, 10/03/2017, n.6275).
8. La revoca della rinuncia
L’art. 525 c.c. contempla la possibilità di revocare la rinuncia a condizione che il diritto di accettare l’eredità non si sia prescritto e sempre che l’eredità, nel frattempo, non sia stata accettata da un altro chiamato all’eredità.
Sulla ammissibilità o meno della revoca tacita della rinuncia si sono espressi due contrapposti orientamenti giurisprudenziali: un primo indirizzo ammette che l’accettazione successiva alla rinuncia possa essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria (Cass. n. 6070/2012); in senso opposto, un secondo orientamento sostiene la non ammissibilità della revoca tacita della rinuncia, essendo, questa, un atto a forma solenne (Cass. n. 4846/2003; Cass. n. 21014/2011; Cass. n. 3958/2014).
9. A chi si devolve l’eredità in caso di rinuncia?
Il soggetto al quale sarà devoluta l’eredità del rinunciante viene individuato in modo differente a seconda che ci si trovi al cospetto di una successione legittima o di una testamentaria. Nel primo caso, la parte di colui che rinuncia accresce la quota di coloro che avrebbero concorso col rinunziante, fatta salva l’operatività della rappresentazione, che dunque prevale sull’accrescimento. Se il rinunziante è solo, l’eredità viene invece devoluta a coloro ai quali spetterebbe nel caso in cui egli mancasse.
In caso di successione testamentaria, se il testatore non ha disposto una sostituzione e non ha luogo la rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi o si devolve agli eredi legittimi. In questo caso, al fine di salvaguardare la volontà del testatore, l’art. 523 c.c. stabilisce la prevalenza della sostituzione sulla rappresentazione e sull’accrescimento.
A norma dell’art. 524 c.c., i creditori del rinunziante possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante al solo fine di soddisfare il loro credito sui beni ereditari entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla rinunzia. Con tale rimedio, essi non acquistano la qualità di eredi né tale qualità è acquistata dal rinunciante.
10. L’impugnazione della rinunzia all’eredità
La giurisprudenza individua, quale unico presupposto di carattere oggettivo e necessario per l’esercizio dell’impugnazione della rinunzia ad un’eredità da parte dei creditori, che la rinunzia stessa importi un danno per i creditori del debitore, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l’eredità presenti un attivo. Non è invece richiesto che la rinunzia all’eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d’impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure che vi sia, da parte del debitore, la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, è sufficiente la sua prevedibilità al momento della proposizione dell’azione di cui all’art. 524 e, dunque, che ricorrano fondate ragioni per ritenere i beni personali del debitore non sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (Cass. n. 8519/2016; Cass. n. 2394/1974; Cass. n. 3548/1995).
Come per l’accettazione, la rinunzia può essere inoltre impugnata per violenza o dolo (mentre è irrilevante l’errore) entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.
Ai sensi dell’art. 527 c.c., infine, il chiamato all’eredità che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa perde il diritto di rinunciarvi acquistando così l’eredità a titolo sanzionatorio.
Anche il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari e non abbia fatto l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, verrà considerato erede puro e semplice con conseguente perdita della facoltà di rinunciare.
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