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INVALIDITA’ E IMPUGNABILITA’ DEL TESTAMENTO

Sommario: 1) L’invalidità del testamento per vizi di forma: l’indicazione della data. – 2) il difetto di autografia. – 3) la sottoscrizione – 4) Ulteriori ipotesi di invalidità dell’intero testamento. – 5) L’invalidità di singole disposizioni testamentarie. – 6) La conversione del testamento nullo. – 7) La sanatoria delle disposizioni testamentarie nulle. – 8) L’impugnazione del testamento invalido: casistica

 

L’invalidità del testamento per vizi di forma: l’indicazione della data

Il nostro ordinamento contempla alcune ipotesi di invalidità che possono colpire l’intero testamento o alcune singole disposizioni.

La nullità dell’intero testamento può in primo luogo configurarsi qualora ricorra un difetto di forma e, in particolare, nel caso in cui manchino l’autografia e la sottoscrizione nel testamento olografo (art. 602 c.c.), la redazione per iscritto da parte del notaio nel testamento pubblico o, ancora, la sottoscrizione del notaio o quella del testatore nel testamento pubblico (art. 606 c.c.).

Si tratta di ipotesi tassative di nullità formale che riflettono il rigoroso formalismo imposto dalla legge per il testamento.

L’art. 602 c.c. disciplina, in particolare, i requisiti di forma del testamento olografo imponendo al testatore di redigere di proprio pugno non soltanto il testo dell’atto, ma anche la data e la sottoscrizione, la quale ultima deve essere posta alla fine delle disposizioni e potrà considerarsi valida anche se fatta non indicando nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore.

La non verità della data non costituisce, di per sé, causa di invalidità del testamento e la sua prova è ammessa dal terzo comma della disposizione in commento soltanto qualora si debba giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

La giurisprudenza di merito e di legittimità si è al riguardo espressa affermando come, in materia di testamento olografo, la falsità, l’erronea o l’incompleta indicazione della data “non sia essa stessa determinante ai fini dell’invalidità del testamento”, considerato che la funzione della data è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell’atto, cioè stabilire se il testatore fosse capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale fosse l’ultimo. «Pertanto», i giudici di merito sostengono che «l’annullabilità del testamento, ai sensi dell’articolo 606, comma 2, del c.c., per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che, al tempo della redazione del testamento, il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l’efficacia di altro testamento ritenendolo posteriore a quello senza data o con data falsa» (così Tribunale Oristano, 20/09/2018, n.612; in senso conforme Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2012, n. 9466).

Un recente orientamento della Suprema Corte afferma l’annullabilità del testamento olografo per mancanza o incompletezza della data ribadendo come, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisca un “requisito essenziale di forma” dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (Cass. II, n. 9364/2020). Con la sentenza de qua, i giudici di Piazza Cavour riconoscono, infatti, la possibilità che la data incompleta possa essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria e non debbano essere ricercati aliunde (Cass. n. 505/1952; n. 1323/1965).

Diverso è invece il caso in cui la data venga apposta ad opera di terzi durante il confezionamento del documento, circostanza che rende nulla (non dunque annullabile) la scrittura venendo meno, in tal caso, l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione, la quale va esclusa ogni volta un terzo abbia scritto anche una sola parola durante la confezione del negozio mortis causa. Peraltro, l’intervento del terzo, qualora sia avvenuto in epoca successiva alla redazione, non invalida il negozio mortis causa se è comunque possibile accertare la volontà originaria e genuina del de cuius (così Cass. civile ord. 19/03/2021, n. 7863; in senso conforme Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n. 27414).

Occorre infine menzionare l’orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale, in materia di testamento olografo, mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l’azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25845 del 27 ottobre 2008).

Il difetto di autografia 

Le disposizioni testamentarie possono essere redatte su carta o su qualunque altro materiale durevole idoneo a «conservare e fissare la grafia, in maniera che essa risulti intelligibile» (Cass. n. 920/1963), ma non devono contenere parti scritte a macchina o con il computer ovvero, ancora, essere scritte da altre persone. Nonostante la giurisprudenza abbia di fatto identificato nel “supporto idoneo a contenere un testamento” anche le tavole di legno, i pavimenti, le pareti, le porte ecc., spesso la stravaganza nella scelta del materiale usato è stata valutata dai giudici come elemento indiziario dell’incapacità del testatore ovvero della mancanza di una sua effettiva volontà di testare.

Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31457 del 05/12/2018, l’uso dello stampatello, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze – il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito – può costituire un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione dell’autenticità della scrittura, “ma non può escludere di per sé l’autenticità del testamento”.

Inoltre, con riferimento all’ammissibilità dell’intervento di un terzo soggetto nella redazione del testamento, La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la «mano guidante» sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo (Cass. n. 5505/2017).

In tema di impugnazione, il Tribunale di Monza, sez. IV, con sentenza n. 579 del 16/03/2021 ha sul punto affermato come la contestazione circa la genuinità del testamento olografo debba essere tradotta in una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, facendo gravare l’onere della relativa prova sulla parte che contesti l’autenticità del testamento (in senso conforme Tribunale Trapani sez. I, 16/02/2021, n.155).

 La sottoscrizione

Ai sensi dell’art. 602 c.c., il testamento olografo deve contenere, a pena di nullità, la firma autografa e la sottoscrizione, la quale garantisce la certezza della paternità e responsabilità del testatore che dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (Cass. n. 13487/2005; Cass. n. 18616/2017).

Con sentenza n.22420 del 01/10/2013, la Cassazione civile ha chiarito un consolidato principio secondo il quale la mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non è ovviabile da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l’esistenza all’interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia.

Inoltre, la sottoscrizione indecifrabile che non permette l’identificazione del testatore è stata dalla Suprema Corte in più occasioni considerata inidonea (Cass. n. 974/1960), così come inidonei sono stati ritenuti il soprannome, nomignolo e pseudonimo (Cass. n. 15/1947) o le sole iniziali di nome e cognome del testatore (Cass. n. 851/1951). Al contrario, «la enunciazione del rapporto di parentela con i diretti beneficiari delle disposizioni», all’interno di un testamento destinato ai «cari figli» e sottoscritto dalla testatrice con il termine «mamma» è stata ritenuta idonea (Cass. 11504/1992).

Secondo la giurisprudenza, infine, all’ordinaria mancanza della sottoscrizione deve equipararsi, quanto ad effetti, la cancellazione della sottoscrizione ad opera del testatore (Cass. n. 1668/2004).

Le ipotesi di annullabilità dell’intero testamento

Nelle ipotesi di violazione dei requisiti di forma prescritti per il testamento, l’art. 606 c.c. prevede la sanzione della nullità nei casi tassativamente indicati al comma I, e quella dell’annullabilità in tutte le altre fattispecie residuali.

Le ipotesi di annullabilità del testamento ricorrono:

1) in presenza di ulteriori vizi di forma non espressamente contemplati dall’art. 606, comma 1, c.c. In tal caso, chiunque vi abbia interesse potrà far valere l’annullabilità del testamento entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione delle disposizioni testamentarie.

2) per incapacità del testatore nel caso di minore età, interdizione giudiziale e incapacità naturale (art. 591 c.c.)

Nel primo caso rientrano, a titolo esemplificativo, la mancanza della data in ciascuna forma di testamento così come la mancanza dell’ora della sottoscrizione, ovvero della lettura, nei testamenti per atto di notaio.

Per quanto concerne, invece, l’incapacità del testatore, nel caso di interdizione derivante dalla pronuncia della relativa sentenza, la giurisprudenza è unanime nel ribadire la necessità che tale condizione sussista non già al momento della morte ma a quello di redazione del testamento. I giudici considerano infatti capace colui che abbia redatto testamento nonostante sia stato interdetto in un momento successivo, a condizione che, al momento della redazione dell’atto, non fosse incapace di intendere e di volere (così Cass. n. 130/1968).

In tema di incapacità naturale, invece, i giudici di legittimità hanno chiarito come l’incapacità naturale del testatore postuli la esistenza «non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi » (Cass. n. 8079/2005; Cass. n. 3934/2018).

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la pronuncia di annullamento del testamento ha peraltro efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l’annullamento è comunque valido l’atto di disposizione compiuto dall’erede legittimo (Cass. II, n. 9364/2020).

L’invalidità di singole disposizioni

Si ha nullità delle singole disposizioni in ipotesi tassativamente indicate dalla legge quali:

– disposizione testamentaria redatta in ragione di un motivo illecito unico e determinante che risulti, anche implicitamente, dal testamento (art. 626 c.c.);

– disposizione in favore di persona incerta (art. 628 c.c.);

– disposizione in cui l’individuazione del destinatario sia rimessa all’arbitrio di un terzo (art. 631 c.c.).

Si ha invece annullabilità delle singole disposizioni in presenza di vizi della volontà come l’errore, la violenza e il dolo (art. 624 c.c.). L’errore sul motivo è annullabile qualora quest’ultimo risulti dal testamento e abbia determinato da solo il testatore a disporre. Con riferimento all’errore ostativo, invece, l’art. 625 c.c. prevede che qualora vi sia stato un errore nell’indicazione dell’erede  o del legatario o dell’oggetto del lascito, ma dal contesto delle disposizioni o aliunde fosse desumibile a chi il soggetto volesse riferirsi e cosa volesse attribuire, la disposizione testamentaria rimane comunque valida.

In tutte le ipotesi citate, l’annullabilità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuto notizia della violenza, del dolo o dell’errore.

 

La conversione del testamento nullo

La conversione del negozio nullo opera in ossequio al principio di conservazione nel caso in cui il negozio, pur essendo nullo, produce gli effetti di un negozio giuridico diverso di cui abbia i requisiti di sostanza e di forma.

Il nostro ordinamento ammette una conversione in senso formale del testamento, come si evince dall’art. 607 c.c. ai sensi del quale il testamento segreto che manca di qualche requisito suo proprio ha effetto come testamento olografo qualora di questo presenti i requisiti.

La giurisprudenza ha al riguardo sostenuto che la conversione di un tipo di testamento in un altro è ammissibile, come risulta dall’ipotesi di validità del testamento segreto come olografo, solo quando in un determinato tipo di testamento, dichiarato nullo per vizio formale, sussistano tutte le altre formalità, nessuna esclusa perché possa in esso riconoscersi un’altra figura di testamento. Il testamento pubblico non può, pertanto, convertirsi in olografo perché l’olografo non richiede solo l’autenticità della firma, ma anche la redazione di tutto l’atto di pugno del testatore (Cass. n. 1689/1964).

La sanatoria delle disposizioni testamentarie nulle

Ai sensi dell’art. 590 c.c., le disposizioni testamentarie nulle possono essere sanate attraverso la loro espressa conferma o esecuzione volontaria (conferma tacita) da parte di chi conoscesse la causa della nullità. La norma, nel rispetto del principio del testamento, consente dunque ai parenti di rispettare la volontà del de cuius dando volontaria esecuzione al testamento.

Va tuttavia evidenziato il principio secondo il quale l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (Cass. II, n. 10065/2020).

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la conferma espressa consiste in atto che deve contenere i requisiti previsti dall’art. 1444 per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità, con la dichiarazione che si intende convalidarlo (Cass. n. 1545/1974; Cass. n. 17392/2017).

La conferma per fatti concludenti richiede invece un comportamento positivo del soggetto che intenda far valere l’invalidità del negozio, volto all’attuazione concreta della disposizione testamentaria invalida. Secondo la Suprema Corte, «né la pubblicazione del testamento, né la dichiarazione di successione, né il pagamento della relativa imposta, dunque, implicano conferma della disposizione testamentaria nulla» (in tal senso, Cass. n. 2273/1969), così come non comportano conferma della disposizione testamentaria quei comportamenti meramente passivi, o acquiescenti a condotte altrui. I giudici di legittimità chiariscono infatti come la conferma debba consistere in «un’attività positivamente e concretamente rivolta all’attuazione della disposizione testamentaria, per cui deve escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente, l’intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all’esterno, non significa esecuzione, ne equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius» (Cass. n. 535/1968).

Secondo costante giurisprudenza, peraltro, l’istituto della conferma o della volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie non opera nei confronti delle disposizioni non già affette da nullità, ma che comportino lesione della legittima «in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva). Pertanto, l’esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all’integrazione della legittima. L’esistenza di una rinunzia tacita può desumersi anche attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell’esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima» (così Cass. n. 2771/1971; in senso conforme Cass. n. 168/2018).

Merita infine di essere menzionato un interessante orientamento della Suprema corte ai sensi del quale il legatario, in quanto portatore di un interesse opposto all’invalidità del testamento contenente la disposizione a titolo particolare in suo favore, non è legittimato alla conferma del testamento stesso che sia nullo o annullabile, posto che tale legittimazione sussiste solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari. Conseguentemente il legatario, una volta divenuto erede di colui che, come erede legittimo del testatore, aveva agito in giudizio per fare accertare l’invalidità del testamento contenente una molteplicità di disposizioni a titolo particolare in favore di più soggetti, può proseguire l’azione intrapresa dal proprio dante causa, senza trovare alcuna preclusione nel precedente conseguimento del legato (Cassazione civile sez. II, 15/12/2020, n.28602).

 

L’impugnazione del testamento invalido: casistica

Il testamento invalido può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse diretto mediante un giudizio promosso davanti al Tribunale competente, con citazione di tutti gli altri eredi e legatari.

L’azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre quella di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità stessa.

L’annullabilità, dunque, non può essere fatta valere d’ufficio, ma deve essere eccepita da chi, in conseguenza dell’annullamento, acquisterebbe o amplierebbe un qualche diritto.

Come confermato da recente giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l’annullamento è comunque valido l’atto di disposizione compiuto dall’erede legittimo (Cass. II, n. 9364/2020).

Quanto ai soggetti legittimati, la giurisprudenza ha chiarito come l’interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non possa essere negato «in forza della considerazione, teorica e astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L’interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato “noto” che lo preceda nell’ordine successorio». Per la Suprema Corte, infatti, la prova della qualità di erede non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova della evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore (Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, n.25077).

Peraltro, secondo una recente sentenza del Tribunale Imperia, la n. 436 del 02/09/2020, nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento (anche se con querela di falso) vanno considerati litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. quanto meno tutti i soggetti menzionati nel testamento per il solo fatto di essere stati contemplati nella scheda, a prescindere dalla loro qualità di eredi o legatari e a prescindere dalla loro concorrente qualità di potenziali successibili ex lege. Il Tribunale specifica come la possibilità che in questa materia non vi sia litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti contemplati nel testamento riguarda il caso in cui sia impugnata una singola disposizione, mentre nel caso sottoposto al suo esame, avente ad oggetto l’autenticità del testamento, era in discussione la validità del testamento in quanto tale, come negozio giuridico, con la conseguente necessaria partecipazione al giudizio di tutti i beneficiari contemplati nel testamento (in questo Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019 n.29826).

Merita infine di essere approfondito il delicato tema del riparto dell’onere probatorio nel giudizio di impugnazione.

Con particolare riferimento al difetto di autografia, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito come la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo debba proporre «domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (Cass. SS. UU. n. 12307/2015, conformi Cass. n. 109/2017; Cass. ord. n. 22197/2017; Cass. ord. n. 18363/2018; Cass. n. 17152/2019).

In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, invece, chi intenda impugnare il testamento ai sensi dell’art.591 c.c. ha l’onere di provare lo stato di incapacità in cui versava il testatore al momento in cui ha disposto delle proprie sostanze (Tribunale Vercelli, 03/12/2020, n.518)

La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l’incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo (Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, n.26873).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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