fbpx

Il sacrificio del coniuge durante la vita coniugale rileva ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile

Il sacrificio del coniuge durante la vita coniugale rileva ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.

(Cassazione civile Sez. I 4/10/2023 N.27945)

“Com’è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte, ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.”

(Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018)

Fatto:

  1. Con sentenza 506/2020 la Corte di Appello di Perugia, ha confermato la statuizione di primo grado, che a seguito della pronuncia sullo scioglimento del matrimonio tra i coniugi A. e B., non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la corresponsione, da parte dell’ex marito alla ex moglie, di un assegno divorzile.
  2. Avverso la decisione della Corte di Appello di Perugia, veniva proposto ricorso per Cassazione, da parte della ex moglie B. la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice di merito aveva respinto la richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
  3. La ricorrente sosteneva che pur in presenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno – vale a dire l’impegno familiare conseguente all’abbandono del lavoro professionale e la durata trentennale del matrimonio – il giudice di merito aveva respinto la domanda, ritenendo non sufficienti i motivi addotti.

La decisione della Cassazione: La Corte accoglie il ricorso, dichiarando il motivo fondato.

La Suprema Corte affermava, in conformità ad un suo consolidato orientamento, la mutata funzione dell’assegno divorzile, non più esclusivamente di natura assistenziale ma anche compensativa e perequativa. In particolar modo la natura perequativo-compensativa, discenderebbe proprio dalla corretta declinazione del principio di solidarietà matrimoniale (ex articolo 30 Cost.), volto a garantire al coniuge richiedente, il raggiungimento di un concreto livello reddituale, congruo al contributo fornito da quest’ultimo nella realizzazione della vita familiare.

I Supremi giudici affermano come la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, sia da tempo superata, in favore di un atteggiamento di riconoscenza e valorizzazione dell’apporto del singolo alla comunione matrimoniale, prendendo atto che alla realizzazione di ciò, spesso si giunge con rinunce più o meno rilevanti da parte dei coniugi ed in ragione di questo uno dei due potrebbe ritrovarsi, una volta terminata la relazione in una condizione di debolezza economica, provocando una sperequazione tra le concrete possibilità di vita.

Il giudice di merito in questo caso- secondo la Suprema Corte-avrebbe dovuto valutare l’apporto dato dal coniuge economicamente più debole, nel caso di specie la moglie, alla realizzazione della vita coniugale e familiare, in sacrificio di realistiche opportunità professionali-reddituali, la cui prova spetta sempre al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

A questo proposito, i giudici rivelavano come, l’attribuzione dell’assegno divorzile, nei limiti della sua funzione perequativo-compensativa, proprio in ragione delle sue funzioni riequilibratorie, può essere determinata anche in caso di instaurazione da parte del coniuge economicamente debole di una stabile convivenza con una terza persona, purché quest’ultimo fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, nonché dell’eventuale rinuncia ad occasioni lavorative e professionali, per la dedizione completa alla cura della famiglia (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).

 

A cura di Studio Legale Avv. Donatella De Caria con la collaborazione della Dott.ssa Marta Piergentili

Autore Immagine: pixabay.com

CONTATTACI

Per una consulenza professionale e senza impegno

STUDIO LEGALE DE CARIA

Viale Gorizia, 52
00198 ROMA (RM)
Tel: 0686327460
Mobile: 3470308542

COMPILA IL FORM




    Ho letto e accetto la privacy policy