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Vuoi risolvere una controversia legale senza andare in tribunale? Puoi farlo con la mediazione

La definizione di un giudizio può richiedere alcuni anni ed un elevato investimento di risorse, oltre che un notevole stress. Con la conseguenza che il conflitto, anziché risolversi, spesso si acuisce. Ecco perché è diventato sempre più frequente il ricorso a modalità diverse dal giudizio in tribunale, come la mediazione.

Adr è l’acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution, in italiano Metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Si tratta di procedimenti che si sono affermati inizialmente nei Paesi anglosassoni (in particolare negli Stati Uniti, per poi diffondersi in Europa) e che hanno la finalità di accompagnare le parti nella ricerca di un accordo, per risolvere in via transattiva la loro controversie, senza arrivare davanti ad un giudice.

Generalmente tali procedimenti si svolgono alla presenza di un  soggetto terzo, imparziale ed esperto di negoziazione, il quale ha il compito di far emergere le necessità di ciascuna parte, sottese alla controversia, al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo.

In Italia, negli ultimi anni il ricorso a tali procedimenti ha visto un forte incremento, grazie anche all’interesse mostrato dal legislatore e quindi all’introduzione di specifiche leggi in materia, anche nell’ottica di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso.

La tecnica di Adr oggi più nota è la mediazione o conciliazione, oggetto di più interventi legislativi proprio per favorirne l’uso.

La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali non solo è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico ma, in alcuni casi, il suo utilizzo è finanche imposto dalla legge. In questo caso si parla di mediazione obbligatoria.

Nel dialogo c’è il conflitto, non dobbiamo temerlo né ignorarlo, ma trasformarlo in un anello del collegamento

(Papa Francesco)

Cos’è la mediazione?

E’ un procedimento Adr nel quale una terza persona, il cosiddetto mediatore “super partes”, è chiamato non a dare torto o ragione alle parti, come avviene in sede giurisdizionale, ma ad adoperarsi insieme ad esse nella ricerca di soluzioni condivise. Le proposte del mediatore, atte a facilitare la negoziazione, possono andare anche oltre le rigide norme del diritto applicabili al caso di specie.

Ciascuna parte è libera di accettare o rifiutare le proposte provenienti dal mediatore senza alcun pregiudizio nel caso di esito negativo della procedura conciliativa e di avvio dell’azione giudiziale. Ciò in quanto le dichiarazioni delle parti fatte in sede di mediazione rimangono riservate.

La mediazione può essere facoltativa o volontaria, obbligatoria, delegata o demandata; concordata o consensuale.

Il mediatore è un giudice o un arbitro?

Il mediatore non è un giudice e neanche un arbitro, piuttosto potremmo definirlo un “facilitatore” della negoziazione.

Deve possedere una laurea in giurisprudenza?

Non necessariamente. Secondo la legge, infatti, deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale.

Per esercitare tale professione è tuttavia necessaria una formazione specifica, con la frequenza di un corso di almeno 50 ore (D.M. 180/2010).

La mediazione è obbligatoria per poter proporre il giudizio?

La mediazione è obbligatoria in alcune materie, quelle previste dall’art.5 del D.L. 21/6/2013 n. 69. E cioè:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Non è invece obbligatoria nelle controversie di separazione o divorzio. In queste materie è possibile avvalersi di tecniche di ADR specifiche come la negoziazione assistita.

Le controversie ereditarie

In materia ereditaria – ambito nel quale lavora il nostro studio legale insieme a quello del diritto di famiglia, minorile e della tutela delle persone fragili – i tempi spesso sono più dilatati e i costi economici elevati.

Ciò dipende dalla natura stessa di queste controversie che richiedono quasi sempre lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, cioè la relazione peritale che il giudice chiede ad un tecnico esperto della materia. Ad esempio: il grafologo per verificare la firma del testatore in contestazione e/o l’ingegnere o il geometra per la stima dei beni.

I tempi necessari per ottenere una sentenza definitiva che non sia più impugnabile, oltre ad essere veramente lunghi, costringono le parti a sopportare un notevole stress emotivo.

E ciò perché nelle controversie ereditarie a litigare, solitamente, sono persone legate dal vincolo della parentela (es. fratelli ecc.), magari, anche, affiatate fino al momento dell’apertura della successione ereditaria che ha generato la lite.

Poiché questa materia rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, è bene sapere che non è possibile avviare l’azione giudiziale se prima non è stata attivata la procedura di mediazione.

Ma, secondo l’esperienza del nostro studio, la ricerca di una via alternativa al giudizio per arrivare alla soluzione del conflitto con un accordo rimane la soluzione preferibile per il cliente. E ciò tanto più se le parti sono legate dal vincolo di parentela.

Infatti, la soluzione della controversia extragiudiziale consente di non acuire il conflitto tra le parti, agevolando e non ostacolando la ripresa dei rapporti e dei legami tra di esse.

Purtroppo, non sempre il tentativo di giungere ad una conciliazione tra le parti va a buon fine ed allora la sola via che rimane è quella di rivolgersi al giudice.

Chi può proporre la domanda di mediazione e quando può farlo?

La parte che ha interesse può depositare la domanda presso l’Organismo di mediazione del luogo dove si trova il Tribunale competente per territorio. Se ciascuna parte deposita la domanda presso un organismo diverso, avrà priorità l’istanza depositata per prima.

Si può stare in mediazione senza l’assistenza dell’avvocato?

No, l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.

Cosa succede se una parte non aderisce alla richiesta di mediazione?

Se la parte chiamata in mediazione non si presenta o, comunque, intervenendo personalmente dichiara di non voler aderire, il mediatore, incaricato dall’Organismo presso cui è stata depositata la domanda di mediazione, rilascerà un verbale con esito negativo, con la precisazione della mancata partecipazione o volontà della parte.

Durante la mediazione una delle parti può proporre il giudizio?

Prima di agire in giudizio, la mediazione deve essere conclusa con il verbale di chiusura.

Che valore ha l’accordo di mediazione?

Quando viene raggiunto un accordo, viene stilato un verbale che ha valore di titolo esecutivo.

Nel verbale viene trascritto o allegato l’accordo così come redatto dai rispettivi avvocati. I legali hanno anche il compito di sottoscrivere l’accordo raggiunto e attestare che esso è conforme alla normativa vigente e all’ordine pubblico.

Dove e come si svolge la mediazione?

Si svolge nei locali dell’organismo prescelto, il quale nomina il mediatore e fissa la data dell’incontro nel giro di pochi giorni dalla data di deposito della domanda.

All’incontro, le parti presenti dovranno dichiarare al mediatore se intendono procedere o meno con la mediazione. In caso negativo, verrà rilasciato il relativo verbale. Diversamente la mediazione prosegue, con possibilità di effettuare anche più incontri.

Quanto dura?

Il termine di durata della mediazione è di tre mesi.

È gratuita?

No, la mediazione è gratuita solo per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Per la mediazione, comunque, il costo è molto contenuto. Le indennità si pagano successivamente e sono stabilite dal Ministero in base al valore presunto della controversia.

Esistono agevolazioni fiscali?

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. E l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

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