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Tutore dei minori: come avviene la nomina e con quali criteri

Quando un minorenne resta orfano di entrambi i genitori o entrambi i genitori non possono più esercitare la responsabilità genitoriale, deve essere nominato un tutore. Cioè la persona che si prenda cura del minore, ne amministri i beni e lo rappresenti in tutti gli atti civili (art. 357 del Codice civile).

In quali casi si apre la tutela del minore

La nomina di un tutore avviene quando:

  • il minore è orfano di entrambi i genitori o è figlio di ignoti;
  • i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o questa è stata sospesa a seguito, per esempio, di condanna penale;
  • il minore è stato dichiarato adottabile e al quale il Tribunale per i minorenni ha nominato un tutore provvisorio;
  • i genitori, per incapacità o lontananza (o latitanza), non possono adeguatamente adempiere alla responsabilità genitoriale;
  • i genitori sono detenuti;
  • il minore straniero non ha genitori nel territorio dello Stato.

 

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Chi nomina il tutore

Provvede alla nomina il giudice tutelare, una specifica figura del Tribunale a cui sono affidate importanti funzioni in materia di tutela delle persone (in particolare i soggetti più deboli come minori o incapaci). Al giudice tutelare è demandato anche il compito di vigilare sull’operato del tutore, controllando che si comporti diligentemente e rispetti quanto impartitogli.

Cosa fa il giudice tutelare

Appena ricevuta la notizia del fatto da cui derivi l’apertura della tutela (dall’ufficiale di stato civile o dal notaio), il giudice tutelare nomina un tutore e un protutore.

Per più fratelli e sorelle è nominato un solo tutore, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più d’uno. Se vi è conflitto di interessi tra i minori soggetti alla tutela, il giudice tutelare può nominare ai minori un curatore speciale.

Criteri per la scelta e la revoca del tutore

La scelta deve ricadere o sulla persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale o, in mancanza (o se gravi motivi si oppongono), il giudice deve scegliere il tutore preferibilmente tra una cerchia di soggetti individuati dalla legge (ascendenti, parenti prossimi, affini).

Il giudice non può comunque procedere alla nomina se prima non abbia disposto l’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore, se capace di discernimento.

La legge fissa il criterio che deve orientare la scelta del giudice tutelare e che fa riferimento alla ineccepibile condotta della persona del tutore, idoneo ad educare e istruire il minore.

Queste qualità devono perdurare per tutta la durata dell’incarico, perché qualora venissero meno e il tutore divenisse «immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela», il giudice tutelare può rimuoverlo.

Così come può rimuoverlo in caso di gestione negligente, di abuso dei poteri, se si dimostrasse inetto o insolvente. Può, inoltre esonerarlo quando l’ufficio risultasse troppo gravoso o dispensarlo ove ne avesse diritto.

Nel caso in cui il giudice tutelare non sia riuscito ad individuare alcuna persona idonea a ricoprire l’ufficio di tutore, può rivolgersi a un ente di assistenza nel comune dove è il domicilio del minore (art. 354 c.c.).

Compiti e poteri del giudice tutelare

La norma di chiusura dell’art. 354 del Codice civile attribuisce al giudice tutelare il potere di nominare un tutore al minore tutte le volte in cui sia necessario per la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano, ricoprendo così un’ampia gamma di ipotesi, con l’obiettivo di tutelare non solo gli interessi patrimoniali ma anche quelli personali (di cura, educazione e istruzione) del minore.

Il giudice tutelare deve prestare vigilanza ed intervenire a tutela del minore anche prima che il tutore e il protutore abbiano assunto le rispettive funzioni. Può farlo anche d’ufficio, quando siano necessari provvedimenti urgenti per la cura della persona del minore, la conservazione o l’amministrazione del patrimonio del minore.

Il giudice tutelare adotta provvedimenti con cui impartisce direttive al tutore, in ordine alla cura della persona del minore, alla scelta dell’indirizzo di studio, o di avviamento al lavoro, alle spese di istruzione e di mantenimento, alla scelta del luogo in cui dimorerà.

Infine, dovrà anche deliberare sulla convenienza di continuare le aziende commerciali del minore. Ossia dovrà decidere se disporne la continuazione o la liquidazione o l’alienazione.

Nel caso in cui ravvisi una concreta utilità per la prosecuzione di una impresa commerciale, potrà disporre la continuazione solo provvisoria, in attesa del provvedimento del Tribunale per i minorenni. Il quale autorizzerà o meno il tutore ad esercitare l’impresa commerciale in nome e per conto del minore.

Compiti e obblighi del tutore

Come detto, il tutore ha il compito curare la persona del minore, rappresentarlo in tutti gli atti civili e amministrarne i beni.

Il tutore, in sostanza, ha gli stessi poteri ed esercita funzioni analoghe a quelle dei genitori, ma è soggetto a maggiori controlli, voluti dalla legge e attuati dal giudice tutelare.

Il tutore è tenuto ad osservare sempre i provvedimenti del giudice tutelare (pur potendo e dovendo interloquire con esso trattandosi di provvedimenti mutevoli nel tempo), pena la possibilità di vedere annullati i suoi atti, di incorrere in responsabilità per danni cagionati al minore per mala gestio, nonché la possibilità di essere rimosso dall’ufficio.

Quanto alla scelta del domicilio del minore, la giurisprudenza ha ribadito che il minore non è obbligato a convivere con il tutore. Può, pertanto, essere collocato anche altrove.

Ugualmente non sussiste in capo al tutore un obbligo di ospitare il minore nella propria casa e mantenerlo.

E’  tuttavia fondamentale che il luogo scelto corrisponda al superiore interesse del minore. Per tale motivo, il legislatore prevede il suo ascolto, conformemente all’art.12 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’inventario

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

 Il protutore

Il protutore subentra nelle funzioni del tutore nei casi in cui il secondo si trovi in conflitto di interessi con quelli del minore. Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

L’amministrazione dei beni del minore

Il tutore senza l’autorizzazione del giudice tutelare, non può:

  • acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per la economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  • fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per
  • riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
  • alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Sebbene la norma non lo prescriva, in dottrina si ritiene che, così come accade per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche per l’operato del tutore (e quindi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione) debba valere il criterio della evidente utilità per il minore o della evidente necessità.

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